Progettisti interni alle amministrazioni: chiarimenti su iscrizione all'Albo e polizze assicurative

In un nuovo parere, ANAC spiega le previsioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici sull'obbligo o meno di iscrizione all'albo e sulla stipula di polizze assicurative

di Redazione tecnica - 25/01/2024

Sebbene il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) non abbia un'esplicita previsione in materia, per i progettisti interni alle PA non sussiste l'obbligo di iscrizione all'Albo, ma solo di abilitazione alla professione. 

Lo conferma ANAC nel Parere della funzione consultiva del 10 gennaio 2024, n. 64, in risposta a due quesiti inerenti la necessità di iscrizione all’Albo professionale da parte dei progettisti interni all'Amministrazione e l'altro sull'obbligo di copertura assicurativa per le stesse figure, non previsto in maniera espressa nel d.lgs. 36/2023, così come invece contemplato nell’art. 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016.

Progettisti interni all’Amministrazione: niente obbligo di iscrizione all'Albo

Spiega ANAC che nel d.lgs. 36/2023 non è stata riproposta una disciplina analoga a quella contenuta nell’art. 24, commi 3 e 5 del d.lgs. 50/2016. Tale disposizione, infatti, stabiliva l’obbligo per i progettisti interni di essere in possesso di abilitazione professionale, mentre per quelli esterni prevedeva, oltre a tale abilitazione, anche l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

Nel d.lgs. 36/2023 – ferma la possibilità di affidare internamente la progettazione, come emerge in particolare dalle previsioni dell’art. 3, comma 1, All. I.7 e dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023 - solo per i tecnici esterni all’ente, l’Allegato II.12, parte V, cui rinvia il comma 2 dell’art. 66 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria), individua, all’art. 34, i requisiti professionali necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento degli incarichi tecnici. Quest'ultima disposizione stabilisce infatti che «1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti: a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto».

Dunque, in continuità con il previgente d.lgs. 50/2016, esclusivamente per i professionisti esterni alla stazione appaltante, e non anche per i progettisti interni, il Codice prescrive il possesso (tra l’altro) dell’iscrizione all’Albo professionale.

In assenza di diverse indicazioni nel d.lgs. 36/2023 su tale aspetto, può quindi ritenersi confermata anche nel regime delineato dal nuovo Codice, l’insussistenza di un obbligo di iscrizione nel predetto Albo per i progettisti interni all’amministrazione, fermo restando in ogni caso il possesso di idonea competenza in materia, in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione affinché venga garantita la qualità della stessa e l’abilitazione all’esercizio della professione, quest’ultima funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità, secondo le previsioni dell’ordinamento professionale.

Assicurazione obbligatoria per i progettisti interni

Per quanto riguarda l’obbligo di copertura assicurativa dei progettisti interni, non previsto in maniera espressa nel d.lgs. 36/2023 così come invece nell’art. 24, comma 4, del previgente d.lgs. 50/2016, ANAC ha richiamato le seguenti disposizioni:

  • l’art. 2, comma 4, del d.lgs. 36/2023 ai sensi del quale «per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all’articolo 15, comma 7»;
  • l’art. 45 del nuovo Codice, dedicato alla disciplina degli incentivi per funzioni tecniche che, nel prevedere la destinazione di “risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1”, stabilisce al comma 7, lett. c), che «... una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: […] c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale»;
  • l’art. 5, dell’Allegato I.7, il quale dispone che nel quadro economico dell’intervento, tra le somme a disposizione della stazione appaltante, sono incluse, tra l’altro, le spese di cui al citato art. 45, commi 6 e 7.

Spiega l'Autorità che in tema di polizze assicurative, le norme richiamate depongono quindi per la conferma, da parte dal legislatore, dell’obbligatorietà della stipula delle stesse per i progettisti interni, con spese a carico delle risorse indicate dall’art. 45 del Codice.

Quanto sopra trova conforto nell’avviso espresso dalla Corte dei conti, con la Deliberazione n. 89/2023 della Sezione Regionale Controllo del Piemonte, che, seppure afferente alle polizze professionali per la verifica della progettazione, costituisce un orientamento di carattere generale sull’argomento.

In particolare, il giudice contabile ha osservato (tra l’altro) che nel d.lgs. 36/2023 «…in tema di polizze assicurative, sono stati reintrodotti dal legislatore alcuni riferimenti normativi a favore dell’obbligatorietà della stipula: il primo, di carattere generale, previsto dall’art. 2 comma 4, secondo cui "per promuovere la fiducia nell'azione, legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale......."; altri, di carattere più puntuale, desumibili dagli artt. 42 e 45 del codice, in combinato disposto con la regolamentazione di dettaglio degli allegati I.7 e I.10. Sebbene la formulazione dell’inciso normativo soprarichiamato non risulti particolarmente puntuale nell’espressione "adottano azioni", è tuttavia ragionevole ricondurre l’obbligatorietà della prescrizione a tutte quelle fattispecie normative successive che impongono la sottoscrizione di polizze assicurative con oneri a carico della stazione appaltante».

Inoltre, «l’art. 45 del d.lgs. 36/2023, disponendo che una parte degli incentivi debba essere utilizzata "per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale" (cfr. art. 45 co. 5 e 7 lett. c del nuovo codice), ha confermato l’assunzione degli impegni di spesa a carico dell’Amministrazione. Infine, sulla falsariga di quanto già previsto dagli artt. 42 comma 5 ultimo inciso e 45 comma 7 lett. c del nuovo codice, l’art. 5 comma 1 lett. "e" n. ro 10 dell’allegato I.7 ha ricompreso, fra le somme a disposizione della stazione appaltante nell’ambito del "quadro economico dell’opera o del lavoro" oggetto di progettazione, anche le spese di cui all’art. 45 comma 7 lett. c del codice relative "alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale"».

Sulla base delle considerazioni svolte, quindi, il giudice contabile ha confermato, anche nel regime introdotto dal d.lgs. 36/2023, l’obbligatorietà delle polizze professionali per i progettisti interni, le quali, secondo il disposto dell’art. 45, comma 7, lett. c) del Codice, sono a carico del quadro economico dell’intervento e riguardano le attività elencate nell’Allegato I.10 dello stesso Codice.

Alle stesse conclusioni è giunto pervenuto anche il MIT, con il parere del 20 luglio 2023, n. 2163, nel quale ha osservato che «Le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell'art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell'allegato I.10, se presenti all'interno della stazione appaltante. In relazione al secondo quesito, si precisa che l’assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell’intervento» (parere n. 2163/2023).

Si conferma così l’obbligo della stipula delle polizze professionali per i progettisti interni a carico delle Amministrazioni di cui sono dipendenti.

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