Progettisti PA: ancora forte disparità di trattamento con i liberi professionisti

No di Inarsind al parere ANAC sui progettisti interni alle PA: necessario separare la progettazione dai compiti di programmazione e controllo

di Redazione tecnica - 08/02/2024

Non ha lasciato indifferenti il recente Parere della funzione consultiva ANAC del 10 gennaio 2024, n. 64 con il quale l’Autorità ha avallato l’opportunità, per i progettisti interni alle Pubbliche amministrazioni, di essere abilitati alla professione e non essere iscrItti all’albo.

E se per il CNI il parere è prova del fatto che all’interno delle PA si richiedano ai dipendenti professionalità e competenze, dall’altra in molti lo ritengono come un trattamento discriminatorio e anticoncorrenziale nei confronti dei liberi professionisti. Un’opinione espressa prima da Fondazione Inarcassa e adesso confermata da Inarsind, che sottolinea “la profonda disparità oggi vigente tra i progettisti esterni all’Amministrazione e quelli interni”.

Progettisti interni alla PA: il parere di Inarsind

Secondo Inarsind si tratta di una disparità sulla quale il parere non è chiamato ad occuparsi, ma che manifestatamente esplicita: “Se in seguito a un tale pronunciamento volessimo trovare il modo per verificare il possesso di idonea competenza raccomandata dall’Anac, nel caso di affidamento all’esterno della progettazione possiamo fare riferimento agli articoli del Codice dei Contratti Pubblici, che tassativamente specificano i requisiti per la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e che peraltro il d.Lgs. n. 36/2023 pone assai stringenti; nulla al riguardo possiamo, invece, riscontrare per la progettazione da eseguire all’interno della Pubblica Amministrazione”.

Questo perché, continua Inarsind, pur nell’insussistenza dell’obbligo di iscrizione nel rispettivo Albo Professionale, fermo resta, per i professionisti interni alla PA, il possesso di idonea competenza in materia, in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione "affinché venga garantita la qualità della stessa" e l’abilitazione all’esercizio della professione, "quest’ultima funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità, secondo le previsioni dell’ordinamento professionale”.

Sul punto, il sindacato nazionale di architetti e ingegneri ricorda l’opportunità di separare drasticamente la progettazione, da affidare sempre all’esterno, dai compiti di programmazione e controllo, da confermare all’interno dell’Amministrazione.

Definire i requisiti di competenza dei progettisti interni

Risulta evidente, pertanto, la grande disparità di trattamento oggi vigente tra i Liberi Professionisti Architetti e Ingegneri e i progettisti interni all’Amministrazione Pubblica: “Si pone quindi la necessità di definire, anche per questi ultimi, requisiti che ne attestino il possesso di idonea competenza, tanto più in presenza della conferma, nello stesso parere Anac n. 64, dell’obbligo della stipula delle polizze assicurative per i progettisti interni”.

Secondo Inarsind infatti “Una tale conferma, infatti, nel risolvere il problema della legittimità da parte dell’Amministrazione di pagare con soldi pubblici le polizze assicurative, pone ancor di più in evidenza la necessità di garantire alla prestazione eseguita un livello di competenza adeguato a quello che sarebbe stato richiesto in caso di progettazione affidata all’esterno. Sarebbe ben strano, infatti, che in presenza dell’obbligo di assicurare le prestazioni dei propri dipendenti, l’Amministrazione non si preoccupasse di prendere tutte le precauzioni perché quella polizza venga esposta a meno rischi possibili”.

Il problema dell'aggiornamento professionale

E conclude sottolineando un ulteriore punto da chiarire, relativo all’aggiornamento e alla formazione: “Nell’escludere la necessità che per i progettisti interni all’Amministrazione Pubblica sia necessaria l’iscrizione all’Albo Professionale, resterebbe ulteriormente da capire in che modo ottemperino all’obbligo della formazione continua, obbligo che, viceversa, qualora non fosse rispettato, può condurre, per un iscritto, anche alla sospensione dall’Albo”.

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