Prove in situ: anche i liberi professionisti possono farle

Una nuova sentenza del TAR Lazio conferma l’illegittimità delle NTC 2018 laddove affidano la competenza esclusiva ai laboratori autorizzati

di Redazione tecnica - 22/03/2022

Non solo le Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ma anche le Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 sono illegittime laddove escludono ingegneri e liberi professionisti dall’effettuazione di prove non distruttive in situ.

Prove in situ: autorizzati anche i liberi professionisti

Lo conferma il TAR Lazio, con la sentenza n. 3134/2022, che fa seguito al ricorso con il quale sono stati impugnati i paragrafi 8.5.3, 11.2.2 e 11.2.5.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, e la circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 3187 del 21 marzo 2018, con particolare riferimento ai punti 1, 2.2.1 e 2.2.2 per violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della legge 1086/1971 e dell’art. 59 del d.P.R. 380/2001.

In particolate le NTC 2018, nella parte finale del paragrafo 8.5.3 prevedono che “Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001”.

Come spiegano i ricorrenti, la norma ha introdotto un’illegittima prescrizione che attribuisce esclusivamente ai laboratori autorizzati lo svolgimento sia dei prelievi di campioni, che delle successive prove di laboratorio.

Un obbligo per altro contrastante con quanto previsto per le nuove costruzioni e per i materiali complementari, dove si parla invece di possibilità, piuttosto che di obbligo.

Prove in situ: chi è autorizzato? La sentenza del TAR Lazio

Come spiega il TAR, in corso di giudizio è intervenuta la modifica - ad opera dell’art. 3, comma 1, del d.l. 32/2019 (cd. “Decreto Sblocca-cantieri”), nel testo coordinato con la L. 55/2019 di conversione - dell’art. 59, comma 2, del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), con l’inserimento della lettera c-bis e la successiva emanazione, prevista dalle disposizioni integrative, della circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 3 dicembre 2019 n. 633/STC.

Tale disposizione ha introdotto un nuovo settore di autorizzazione relativo all’esecuzione di indagini non distruttive sulle costruzioni esistenti, specificando che “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: ...c bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti”.

La norma non introduce quindi un obbligo ma una possibilità di affidare l’esecuzione delle “prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti” a laboratori autorizzati (motivo per cui la stessa sezione, con la sentenza n. 3132/2022 ha disposto l’annullamento delle Linee Guida del CSLLPP nella parte in cui prevedono, al par. I.8, che le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, di cui alla circolare 633/2019 devono essere effettuate solo da laboratori autorizzati).

Prove in situ possono ma non devono essere svolte per forza da laboratori autorizzati

Come spiega il TAR, la normativa primaria non prevedeva, né prevede nella nuova dizione, alcuna esclusiva in favore dei laboratori ad effettuare le prove sulle costruzioni esistenti, né contiene alcuna disciplina con riguardo ai prelievi di materiale, oggetto delle disposizioni secondarie in questa sede impugnate che, pertanto, non possono dirsi superate dalle modifiche introdotte: l’art. 59 del d.P.R. 380/2001, infatti dispone che “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: a) prove sui materiali da costruzione; […]”.

Le NTC 2018 hanno quindi introdotto, senza alcuna previsione normativa in merito, la competenza esclusiva dei laboratori autorizzati per lo svolgimento tanto dei prelievi di campioni, quanto delle successive prove di laboratorio, escludendo di fatto i singoli professionisti non abilitati all’effettuazione dei prelievi di materiali.

Allo stesso modo del paragrafo 8.5.3. delle NTC, lo sono anche il n. 11.2.2 relativamente alle “Prove complementari” (ultimo comma), nel quale era stato aggiunto, alla fine del periodo: “Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001”.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento delle NTC 2018 (e delle relative previsioni della Circolare n. 3761/2018 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) nella parte in cui dispongono:

  • al par. 8.5.3., che “Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001”;
  • al par. 11.2.2, che “Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001".
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