Pubblicità gare, piattaforme certificate e centrali di committenza: le difficoltà degli operatori

In questo processo di riforma e digitalizzazione dei contratti pubblici, quale mercato futuro per il settore delle costruzioni si immagina il legislatore?

di Edoardo Bianchi - 01/02/2024

È oltremodo condivisibile che solo la conoscenza, sotto tutte le diverse prospettazioni in cui la decliniamo, consente che vi sia consapevolezza. Nel caso che qui ci interessa, il mercato delle opere pubbliche, affinché si possa raggiungere e dare attuazione concreta ai principi ispiratori del “Codice 36”, per realizzare cioè infrastrutture di qualità, è necessario che sia soddisfatta, tra le tante, una precondizione essenziale.

La “conoscibilità” dei bandi di gara

Il mercato dei lavori pubblici, al pari dei misteri Eleusini, non deve essere governato da regole per iniziati dove il solo rintracciare i bandi di gara rappresenta una vera e propria caccia al tesoro.

La conoscibilità, in termini di pubblicità, dei bandi di gara rappresenta un principio inderogabile perché vi sia trasparenza ed efficienza nella gestione delle risorse pubbliche.

Sacrificando e mortificando la conoscibilità delle procedure di appalto non si accorciano i tempi di esecuzione delle opere bensì si accorciano solo i presidi più elementari di porre tutti gli operatori economici sullo stesso piano perché siano realizzate infrastrutture migliori nel senso della qualità, dei tempi e dei costi degli interventi.

Andiamo con ordine e approfondiamo la presente problematica sotto una duplice prospettazione.

Dal problema urgente all’eccezione ordinaria

Quanto ad un primo profilo, è innegabile che dal DL Semplificazioni 1, passando per il DL Semplificazioni 2 ed arrivando al Codice attuale è stata di fatto compressa, almeno sotto i 5,3 milioni di euro, una adeguata conoscibilità dei bandi di gara.

Sull’altare, inoltre, della fretta si è assistito ad un accorpamento (Centrali di Committenza) delle procedure di gara.

In nome del Covid prima, del PNRR poi, passando per le Olimpiadi e per il G7 il legislatore ha deciso che accanto alle “procedure aperte” (massimo della conoscibilità dei bandi di gara) diventassero, di fatto, ordinarie due altre procedure da sempre connotate dal carattere di straordinarietà ed eccezionalità e per questo relegate ad importi più contenuti (tutto al più fino ad 1 milione di euro).

Sottosoglia comunitaria, infatti, sono diventate ordinarie sia le “procedure negoziate con pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse” sia le “procedure negoziate con la creazione di albi di fiducia”.

Il principio di rotazione degli inviti

Elemento ri-equilibratore principale di queste procedure è stato individuato nel principio della rotazione degli inviti il cui mancato rispetto potrebbe produrre danni a 360 gradi.

Purtroppo la conoscibilità, ex ante ed ex post, delle gare di appalto è fortemente ridotta e nessuna garanzia circa l’effettiva rotazione degli inviti è stata salvaguardata.

La pubblicità ex ante consente a chiunque interessato di avanzare la propria candidatura.

La pubblicità ex post, quella sugli esiti della gara, consente di poter verificare, ad appalto aggiudicato, sulla effettiva circolarità delle imprese invitate (non sempre le stesse).

In un mercato così ampio, da zero fino ad € 5.300.000, la pubblicità ex post consente anche di poter verificare se a parità di inviti alcune ditte vengono coinvolte su gare di importo molto modesto ed altre sempre su importi più significativi e rilevanti.

Allo stato dell’arte, in poche parole, non vi è nessuno strumento che consenta di verificare se al principio di rotazione sia stata data effettiva attuazione.

Le piattaforme digitali certificate

In aggiunta a quanto precede è opportuno sottolineare, sempre in tema di pubblicità, che negli ultimi tempi si è inoltre registrata una pericolosa proliferazione di piattaforme digitali certificate alle quali iscriversi per poter essere invitati alle procedure di gara della singola stazione appaltante.

Per gli operatori economici è oggettivamente difficile individuare tutte le piattaforme digitali cui iscriversi.

Poiché tale iscrizione costituisce il presupposto stesso della possibilità di partecipare alle gare e, quindi, della stessa permanenza sul mercato dell’impresa, il tema assume particolare rilevanza.

Non sempre se ne ha notizia ed in diversi casi è particolarmente complesso accedervi e mantenere vigenti i relativi accrediti.

Sotto questo profilo sarebbe forse opportuno un intervento del legislatore che individui un principio informatore unico tale da garantire, per tutte le latitudini, medesime regole di ingaggio.

E-procurement e ANAC

Quanto ad un secondo profilo, giova evidenziare che dal primo gennaio 2024 viene meno l’obbligo di pubblicità cartacea in Gazzetta; tutto deve passare attraverso l’ANAC all’interno della digitalizzazione dell’e-procurement.

Senza dubbio positiva è la digitalizzazione della intera filiera degli appalti che parte dalla qualificazione dei vari attori, passando per la procedura di gara ed arrivando alla esecuzione dei lavori.

Tra qualche mese, dopo un primo momento di avvio, tutti usufruiremo dei benefici del nuovo format.

Le centrali di committenza

Da ultimo va comunque evidenziato un dato preoccupante relativamente alla pubblicazione di gare da parte di alcune Centrali di Committenza.

L’esperienza ed i dati consolidati degli ultimi anni registrano, infatti, una pericolosa concentrazione in cluster territoriali per importi che risultano preclusi alle piccole e medie imprese.

Sebbene in termini di accesso vengano richiesti requisiti rilevanti, la esecuzione dei lavori riguarda poi interventi infinitamente più contenuti.

Quanti cluster territoriali per l’edilizia scolastica, ad esempio, sono stati pubblicati con importi lavori di circa 15/20 milioni di euro e poi gli interventi erano polverizzati riguardando la messa in sicurezza o realizzazione per un complessivo di 5/10 plessi scolastici?

Perché non pubblicare allora allora 5/10 bandi di gara per un importo lavori di 2/3 milioni di euro cadauno, favorendo così la massima partecipazione degli operatori economici soprattutto del territorio?

Tutti i requisiti sono stati calibrati sull’importo di 15/20 milioni di euro quando poi i lavori, come detto, risultavano di 2/3 milioni arrivando a chiedere addirittura la iscrizione per una tripla categoria prevalente (OG 1 – OG 11 – OS 21).

Quello che oggi sembrerebbe per alcuni un tema secondario, la conoscibilità delle procedure di appalto e l’accorpamento delle procedure di gara, potrebbe a breve deflagrare in tutta la sua rilevanza.

Etica della intenzione vs Etica della responsabilità

Si introducono due ulteriori elementi; uno palese ed uno, altrettanto importante, ma meno evidente.

La ratio e le motivazioni dei provvedimenti vanno esaminate congiuntamente per connessione ed interdipendenza di alcune delle questioni sollevate tenendo sempre presente l’annoso contendere tra etica della intenzione ed etica della responsabilità.

La abbondante messe di danari disponibili grazie al PNRR tra qualche anno finirà, e pure se oggi tutti risultano aggiudicatari di un qualche contratto di appalto quando le risorse saranno minori il tema della accessibilità alle procedure di gara tonerà nella sua centralità.

Per essere credibile il settore delle costruzioni deve ora porre il problema perché sterile sarà farlo quando i buoi potrebbero già essere scappati dalla stalla.

Non si cada nel travisamento omissivo di non comprendere come il (vero) tema sottostante anche in questo caso è il Mercato e la organizzazione delle imprese: quale Mercato futuro per il settore delle costruzioni si immagina il legislatore?

A cura di Edoardo Bianchi
Imprenditore Edile

© Riproduzione riservata