Pubblicità legale degli appalti: 1 gennaio 2024, pronti...via

L'1 gennaio 2024 diventa pienamente operativo il sistema di digitalizzazione dell’intero ciclo dell’appalto. Cosa cambia per le stazioni appaltanti e gli operatori?

di Alessandro Boso - 15/12/2023

Dall'1 gennaio 2024 diventeranno efficaci le norme del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n. 36/2023) sulla digitalizzazione dell’intero ciclo dell’appalto, che introducono rilevanti novità anche in materia di pubblicità legale dei contratti pubblici.

Le previgenti forme di pubblicità

La pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, nella materia dei contratti pubblici, è un aspetto fondamentale, perché garantisce la massima divulgazione dei documenti di gara e la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, unico strumento per l’individuazione del miglior contraente.

Con la pubblicità si realizzano, peraltro, i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, fissati dall’art. 97 Cost.

Nell’oramai abrogato Codice De Lise (D.Lgs. n. 163/2006), con riferimento alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi, erano previste le seguenti modalità:

  • la trasmissione degli avvisi e dei bandi alla Commissione Europea per via elettronica;
  • la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
  • la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
  • la pubblicazione sul profilo di committente della Stazione Appaltante (sito internet)
  • pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l’Osservatorio;
  • per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a maggiore diffusione locale.

L’art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 indicava, dunque, una misura minima di forme obbligatorie di pubblicità: pubblicazione sulla G.U.R.I e sulla G.U.C.E., nonché su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e altrettanti a maggiore diffusione locale.

La materia, a partire dal 2009, è stata oggetto di numerose modifiche normative, volte, tra l’altro, a superare l’obbligo di pubblicazione degli atti in modalità cartacea, molto costosa e forse non del tutto funzionale allo scopo.

Si cita, in particolare, l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, rubricato proprio “Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”, secondo il quale, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi «aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati (…)».

L’art. 32, comma 5, della Legge n. 69/2009 sarebbe valso a rendere meramente integrativa la pubblicità sui quotidiani di bandi ed avvisi a decorrere dal 1° gennaio 2013, prevedendo che «a decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio».

Ad ogni modo, la prevalente dottrina ha continuato a ritenere obbligatoria la pubblicazione degli estratti di bandi e avvisi di gara in modalità cartacea e mediante i quotidiani.

In tale contesto normativo è intervenuto il D.Lgs. n. 50/16, il cui art. 73, con riferimento alla pubblicazione a livello nazionale, rinviava ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - d'intesa con l'ANAC - la definizione degli indirizzi generali in materia di pubblicità.

Il suddetto decreto avrebbe dovuto individuare la data fino alla quale gli avvisi e i bandi dovevano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Ma tale Decreto (“Decreto MIT”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017), invece di indicare una data precisa, ha genericamente rinviato alla “data di funzionamento della piattaforma ANAC”.

Inoltre, il Decreto MIT all’articolo 3 ha confermato l’obbligo di pubblicazione di un estratto dei bandi sui quotidiani, al fine «di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali».

Ma dall'1 gennaio 2024, secondo quanto stabilito nel nuovo Codice dei Contratti 2023 (art. 225 comma 1), non troveranno più efficacia né l’art. 73 del D.Lgs. n. 50/16, né il citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione dell'articolo 73, ma diventeranno operativi gli articoli sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, tra cui l’art. 27 D.Lgs. n. 36/2023 in materia di pubblicità legale degli atti.

La pubblicità nel nuovo Codice Appalti 2023

Il D.Lgs. n. 36/23 prevede un nuovo metodo digitalizzato per la pubblicità degli atti, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall’ANAC, quale unico collettore.

Non sarà più la singola stazione appaltante a dover trasmettere la documentazione in sede europea, bensì la pubblicità sarà garantita dalla BDNCP, che trasmetterà direttamente i dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea.

Con il nuovo anno, gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorreranno, non più dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, come sancito dal comma 2 dell’art. 27 sulla “Pubblicità legale degli atti” e dal comma 4, ultimo periodo, dall’art. 85 sulla “Pubblicazione dei bandi, avvisi e inviti a livello nazionale”.

Inoltre, in base all’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, dal 2024, anche in materia di trasparenza dovrà valere il principio dell’invio unico degli atti da parte della singola stazione appaltante alla BDNCP, che si integrerà con la Piattaforma unica della trasparenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al d.lgs. 33/2013.

Le regole operative per gli obblighi in materia di pubblicità legale sono state individuate dall’ANAC con la recente Delibera n. 263 del 20 giugno 2023, anch’essa efficace dal 1° gennaio 2024.

Il provvedimento disciplina le modalità di attuazione della pubblicità, prevedendo che:

  • gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea sono soddisfatti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti con la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione.
  • la pubblicità a livello nazionale dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea è garantita dalla BDNCP che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto riportando il collegamento ipertestuale con il sito istituzionale della S.A., con l’indicazione della relativa data di pubblicazione.

Sembra tutto pronto, quindi, per abbandonare, oramai definitivamente, le vecchie modalità di pubblicazione, compreso l’utilizzo di ogni forma cartacea di divulgazione di bandi e avvisi.

L’ANAC è pronta per questo passaggio “epocale”?

L’Autorità Anticorruzione , il 12 dicembre, ha pubblicato un comunicato con cui ha annunciato l’imminente e piena operatività e interoperatività della nuova Banca dati sugli appalti, la quale renderà disponibili, già dal primo giorno dell’anno, i servizi e le informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dell’appalto.

Con riferimento al tema di questo articolo, è stato precisato che la nuova Piattaforma garantirà la pubblicità legale degli atti ai sensi degli articoli 84 e 85 del codice e “sarà in produzione dal 1° gennaio”.

In lingua italiana tale espressione farebbe intendere che la piattaforma non è pronta, ma dovrà essere prodotta in futuro; tuttavia, nel gergo informatico, essa ha un significato opposto: un sistema è “in produzione” quando viene utilizzato dagli utenti finali.

Su questo punto la stessa Autorità è intervenuta rispondendo ad un quesito del nostro Studio Albonet (esperti in contratti pubblici dal 1999) ed ha confermato che “La piattaforma per la pubblicità legale degli atti sarà in linea come previsto dal Codice”.

Dopo decenni di tentativi sempre naufragati a causa della ferma opposizione di chi ha interessi economici confliggenti con un sistema centralizzato e gratuito di pubblicità digitale degli appalti, sembra proprio che questa sia la volta buona!

Ci resta solo di attendere un paio di settimane per poter finalmente accedere al portale centralizzato dei bandi di gara, che farà risparmiare decine, forse centinaia, di milioni di euro all’anno alle Stazioni Appaltanti e soprattutto agli Operatori Economici, su cui grava il conto finale delle spese di pubblicità legale.

© Riproduzione riservata