Pubblicità legale degli appalti: il regolamento ANAC

Il regolamento, entrato in vigore dal 1° luglio 2023, disciplina la pubblicità legale degli appalti, in attuazione dell’art. 27 del d.Lgs. n. 36/2023 e sarà efficace dal 2024

di Redazione tecnica - 05/07/2023

È entrata in vigore il 1° luglio 2023, insieme al nuovo Codice degli Appalti, la delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 263“Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici”, che disciplina la pubblicità legale degli appalti, in attuazione dell’art. 27 del d.Lgs. n. 36/2023.

Pubblicità legale degli appalti: il regolamento ANAC

Il provvedimento disciplina le modalità di attuazione della pubblicità degli atti garantita dalla BDNCP, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85.
In particolare si forniscono le indicazioni per la Pubblicità relativa agli affidamenti:

  • di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea (art. 3);
  • di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea (art. 4);
  • di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero certo (art. 5);

Pubblicità relativa agli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea

In riferimento agli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti soddisfano gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea con la trasmissione alla BDNCP (con le modalità indicate nel provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 23 del codice), degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione. 

La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute entro le ore 18.00, e trasmette gli atti all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per la pubblicazione nella GUUE, sul sito TED, il giorno stesso della data di presa in carico

La pubblicità a livello nazionale degli atti è garantita dalla BDNCP che li pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti nel rispetto dei termini di cui all’articolo 85 del codice, con l’indicazione della data di trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea e di pubblicazione in BDNCP. 

Pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea

Come specificato all’art. 4, per gli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea la pubblicità legale è garantita dalla BDNCP che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto riportando il collegamento ipertestuale di cui all’articolo 85 comma 4, con l’indicazione della relativa data di pubblicazione. 

In questo caso, la BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì e pubblica gli atti il primo giorno feriale successivo alla data di presa in carico. Non rientra tra i giorni feriali utili alla pubblicazione la giornata di sabato. 

Pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero certo

Pe rquanto concerne i bandi e gli avvisi relativi agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero certo, essi sono pubblicati secondo i termini e le modalità previste per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’art. 3.

Effetti giuridici e durata della pubblicazione 

Gli effetti giuridici degli atti decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP. Dalla stessa data, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla BDNCP, garantendone l’accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all’esecuzione del contratto. 

La BDNCP garantisce che gli atti continuano ad essere pubblicati: 

  • nel caso di bandi e avvisi indittivi di procedure di affidamento, almeno fino alla loro scadenza e comunque non meno di trenta giorni;
  • nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione; 
  • nel caso di avvisi di pre-informazione e di avvisi periodici indicativi, fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione indicante che non saranno affidati ulteriori contratti nel periodo coperto dall'indizione di gara; 
  • nel caso di avvisi relativi ai contratti aggiudicati e avvisi di intervenuta modifica del contratto, per almeno trenta giorni.

Le informazioni oggetto di pubblicità vengono acquisite da ANAC esclusivamente attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento di cui all’art. 25 del codice, certificate secondo l’art. 26 del codice e interoperanti con la BDNCP, garantendo i requisiti di integrità, non ripudio, conservazione e disponibilità nel tempo delle informazioni pubblicate, nonché di certezza della data di pubblicazione. 
La piattaforma per la pubblicità legale degli atti è liberamente consultabile attraverso apposite funzioni di ricerca. 

Inoltre, come stabilito all’art. 8, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono responsabili della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti negli atti trasmessi alla BDNCP ai fini della pubblicazione. 

Efficacia del regolamento dall’1 gennaio 2024

Il regolamento acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In attuazione dell’articolo 225 comma 1 del codice, fino al 31 dicembre 2023, si applicano infatti le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, e 129, comma 4, del d.Lgs. n. 50/2016 e del DM MIT 2 dicembre 2016.

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