Qualificazione imprese in crisi: i chiarimenti ANAC per le SOA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ribadisce la differenza tra concordato per la continuità dell'attività di impresa e quello ordinario, precisando quando è possibile partecipare alle gare e conseguire l'attestazione

di Redazione tecnica - 02/12/2022

Con il Comunicato del Presidente del 16 novembre 2022, ANAC ha fornito alcuni importanti chiarimenti alle Società Organismo Attestazione (SOA) autorizzate, in relazione agli effetti sulla qualificazione delle imprese causati dall’entrata in vigore del d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa).

Qualificazione imprese in crisi: i chiarimenti ANAC sull'attestazione

Nel comunicato si specifica come la sottoposizione dell’impresa al fallimento o a procedure similari rappresenta una causa ostativa o di impedimento alla partecipazione alle gare e all’accesso alla qualificazione, eccetto che nei casi di concordato con continuità aziendale, finalizzato a consentire il ritorno in bonis dell’imprenditore e la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte dello stesso, introdotto con l’art. 186-bis del D.L. n. 83/2012.

La regola quindi prevede:

  • l’esclusione obbligatoria e automatica per l’operatore economico in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
  • l’eccezione è ammessa per l’ipotesi di concordato con continuità aziendale.

Per quanto riguarda la qualificazione delle imprese, richiamando il “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, ANAC ha confermato il diverso regime applicabile ai concordati puramente liquidatori rispetto a quelli caratterizzati dalla finalità di prosecuzione dell’attività di impresa: al di fuori dei confini indicati dall’articolo 186-bis, le imprese sottoposte a concordato preventivo “ordinario” rientrano nell’operatività della causa ostativa prevista dall’art. 38, comma 1, lettera a) del Codice, con conseguente incapacità di conseguire l’attestazione.

La nuova norma nel codice della crisi d'impresa

Quanto previsto dall’art. 186-bis è trasfuso nell’art. 95 del d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, rubricato “Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni”. Come spiega ANAC, l’ambito applicativo di entrambe le disposizioni rimane limitato alle sole ipotesi di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ferma restando la distinzione rispetto al concordato liquidatorio.

Tale lettura trova conferma nella previsione, contenuta al comma 2 dell’art. 95 secondo cui “le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio”. Solo in quest’ultima evenienza, quindi, vi è un’estensione della disciplina anche al concordato liquidatorio, rimanendo la stessa altrimenti limitata al solo concordato con continuità.

Nonostante, quindi, l’avvicendarsi tra il nuovo art. 95 e il precedente art. 186-bis, rimane invariato il criterio binario delineato dal legislatore – e la ratio ad esso sottesa -, che ammette la partecipazione alle gare e alla qualificazione nel solo caso di continuità aziendale dell’impresa sottoposta alla procedura.

L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, e in particolare dell’art. 95, non sembra dunque determinare nuove modalità di gestione delle imprese in procedura concorsuale ai fini della qualificazione, restando ferma la distinzione tra concordato liquidatorio e concordato in continuità, per cui rimangono valide le indicazioni contenute nel Manuale.

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