Qualificazione: poche le stazioni appaltanti registrate su ANAC

L'1 luglio 2023 diventa operativo il nuovo Codice dei contratti pubblici e l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti

di Redazione tecnica - 04/07/2023

L'1 aprile 2023 è entrato il vigore il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) ma tutti gli operatori economici hanno dovuto attendere il successivo 1 luglio per l'operatività delle nuove regole tra le quali l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti.

La qualificazione delle stazioni appaltanti

Relativamente alla qualificazione delle stazioni appaltanti occorre prendere in considerazione le seguenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2023:

Come disposto, a partire dall'1 luglio 2023 tutte le stazioni appaltanti (qualificate e non) possono procedere direttamente e autonomamente:

  • all'acquisizione di servizi e forniture di importo non superiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto: € 140.000,00;
  • all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a €. 500.000,00;
  • agli ordini tramite strumenti di acquisto messi a disposizione delle Centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (CONSIP, SINTEL, SORESA, etc).

Per importi superiori alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono necessariamente essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023. Nel caso di S.A. non qualificata, per gare di importo superiore alle suddette soglie, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG).

Cosa possono fare le stazioni appaltanti qualificate

Le stazioni appaltanti qualificate possono:

  1. effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie suindicate;
  2. acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
  3. svolgere attività di committenza ausiliaria;
  4. procedere mediante appalto congiunto;
  5. procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
  6. procedere all’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
  7. eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate.

Cosa possono fare le stazioni appaltanti non qualificate

Le stazioni appaltanti non qualificate:

  1. procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
  2. ricorrono per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
  3. procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
  4. effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
  5. eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione;
  6. eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
  7. qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.

La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

La qualificazione per la progettazione e l’affidamento si articola in tre fasce di importo:

  • qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
  • qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia UE;
  • qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:

  • la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
  • la capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura;
  • la capacità di verifica sull’esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

I requisiti di qualificazione per la progettazione e l’affidamento sono disciplinati dall’allegato II.4 e attengono:

  • all’organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
  • alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;
  • all’esperienza maturata nell’attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l’eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.

Stazioni appaltanti qualificate: a che punto siamo?

Con un Comunicato del Presidente ANAC del 20 giugno 2023, l’Autorità ha fornito alcune importanti indicazioni alle stazioni appaltanti sul sistema di qualificazione, divenuto efficace dal 1° luglio 2023, con l’entrata a regime del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice degli Appalti).

Ma, benché l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) abbia anticipato i tempi consentendo la presentazione delle domande di accesso al sistema di qualificazione già dal 1° giugno 2023 (ferma restando la decorrenza degli effetti dell’iscrizione dal 1° luglio 2023), al momento i numeri sono molto preoccupanti.

Ad evidenziarlo è il Presidente ANAC Giuseppe Busia che ha spiegato: "Noi lo avevamo sollecitato fin dall’inizio ma, purtroppo, parallelamente alla riscrittura del Codice dei contratti, non ci si è preoccupati abbastanza di investire sul rafforzamento delle stazioni appaltanti, assumendo giovani capaci e preparati, in grado di svolgere le gare rapidamente e risparmiando denaro pubblico".

La qualificazione delle stazioni appaltanti sta, infatti, mettendo a nudo una delle più grandi problematiche che potrebbe condurre ad un ripensamento dei tempi di applicazione: il capitale umano a disposizione della pubblica amministrazione, frutto di anni di blocco delle assunzioni.

"Ora che anche gli ultimi numeri evidenziano questa carenza - precisa però Busia, riferendosi al ritardo con cui le stazioni appaltanti stanno registrandosi per qualificarsi - non è tempo di polemiche, ma di rimboccarsi tutti le maniche per trovare soluzioni concrete: stiamo già lavorando con la Cabina di Regia di Palazzo Chigi e spero davvero che nelle prossime settimane, insieme a Governo, Regioni ed Enti locali riusciamo a muoverci in maniera coordinata per garantire un effettivo rafforzamento degli acquirenti pubblici, a tutti i livelli istituzionali".

L'idea di base della qualificazione delle stazioni appaltanti era un retaggio mai attuato del vecchio codice dei contratti che voleva la riduzione in numero a favore della qualità. "Non possiamo più permetterci 26.000 stazioni appaltanti autorizzate anche a gestire le procedure più complesse - afferma Busia - perché questo comporta sprechi e inefficienze, ma dobbiamo concentrarci almeno su 100 o 200 centrali di committenza diffuse sul territorio e specializzate, in grado di svolgere le procedure supportando gli enti meno attrezzati, aiutandoli a realizzare i loro progetti".

"Oggi occorre evitare che si creino blocchi e rallentamenti - continua il presidente ANAC - il rafforzamento delle stazioni appaltanti non è solo un passaggio indispensabile per garantire gli investimenti del PNRR ma di un investimento di lungo periodo per accrescere la capacità amministrativa, assicurare sviluppo e crescita duratura".

Poco più di 2.000 stazioni appaltanti registrate

Come evidenziato da ANAC, finora poco più di 2000 stazioni appaltanti hanno chiesto di registrarsi al sistema di qualificazione, rispetto alle 26.000 teoricamente attive e alle circa 13.000 delle quali erano concretamente attese le domande. In compenso, molte stazioni appaltanti hanno avviato nuove gare nelle ultime settimane.

"Nelle ultime settimane - conferma Busia - sulle nostre banche dati abbiamo registrato un’impennata delle richieste dei codici necessari per avviare nuove gare, perché questo garantisce di gestire le procedure con le vecchie regole, non applicando il nuovo Codice, che entra in vigore oggi (l'1 luglio 2023, n.d.r.)”.

Non si tratta però di un segnale di sfiducia nelle nuove regole - conclude Busia - ma un fenomeno che si crea sempre quando vi sono interventi normativi tanto profondi. Quando entrano in vigore nuove regole si crea sempre un effetto di blocco, perché i funzionari attendono di capire concretamente come funzioni il nuovo quadro normativo, e nel frattempo utilizzano fin che posso le vecchie, che conoscono meglio".

La formazione del personale

Ricordiamo che per assicurare la formazione dei funzionari che dovranno applicare il nuovo Codice, Anac ha organizzato, insieme alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e a tante altre istituzioni, numerosi corsi specialistici, diretti in particolare al personale delle stazioni appaltanti, essendo la formazione un elemento essenziale, non solo per ricevere la qualificazione, ma concretamente per poter operare al meglio nella gestione degli investimenti pubblici.

Per riempire la sezione relativa al requisito “Formazione” devono essere considerati i corsi (di formazione, perfezionamento, specializzazione, diplomi, master, ecc.) conseguiti dal personale della struttura organizzativa stabile (SOS) nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda, nell’ambito dei programmi formativi dell’Ente di appartenenza, anche se effettuati da remoto, indipendentemente dal soggetto erogatore della formazione, aventi ad oggetto materie pertinenti alle funzioni della SOS, come, ad esempio:

  • il codice dei contratti pubblici;
  • l’analisi economica dei contratti pubblici;
  • l’e-procurement pubblico;
  • il project management.

Formazione base

Per “formazione base” si intendono le attività formative che prevedano, per ciascuna unità di personale, il rilascio di un attestato di partecipazione, che abbiano una durata complessiva di almeno 20 ore, realizzate anche in modalità FAD. Per il computo della soglia delle 20 ore riferite a ciascuna unità di personale, sono valutabili anche attività formative di durata inferiore, purché di almeno 4 ore e che prevedano il rilascio dell’attestato di partecipazione.

Lo stesso dipendente può essere conteggiato anche per più di una tipologia (base, specialistica, avanzata) di formazione.

Formazione specialistica

Per “formazione specialistica” si intendono i corsi di formazione con attestato di superamento di una prova di valutazione finale, che abbiano una durata complessiva di almeno 60 ore, erogati anche a distanza, purché con modalità sincrona interattiva. A titolo esemplificativo: master di I livello, corsi di perfezionamento universitario, corsi avanzati SNA, purché, singolarmente considerati, di durata non inferiore a 30 ore.

Lo stesso dipendente può essere conteggiato anche per più di una tipologia (base, specialistica, avanzata) di formazione.

Formazione avanzata

Per “formazione avanzata” si intendono il Diploma di esperto in appalti pubblici SNA e Master universitari di II livello, con prova di valutazione finale, della durata di almeno 120 ore.

Lo stesso dipendente può essere conteggiato anche per più di una tipologia (base, specialistica, avanzata) di formazione.

Gli ambiti di qualificazione

La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:

  1. progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;
  2. esecuzione dei contratti.

Le centrali di committenza sono qualificate almeno negli ambiti di cui alla lettera a).

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