Qualificazione stazioni appaltanti: ANAC aggiorna le FAQ

Forniti alcuni chiarimenti sugli ambiti di applicazione e sui requisiti obbligatori per la qualificazione delle SA, ai sensi dell'art. 62 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici

di Redazione tecnica - 15/06/2023

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) introduce all’art. 62 un sistema di qualificazione per le Stazioni Appaltanti, basato sull’entità e la complessità degli affidamenti che esse sono autorizzate a gestire, certificato tramite l’iscrizione all’apposito Elenco sul sito ANAC.

Qualificazione stazioni appaltanti: chiarimenti da ANAC su ambiti e requisiti obbligatori

Trattandosi di un’importante novità in materia di contratti pubblici, l’Autorità Anticorruzione ha messo a disposizione delle SA alcune FAQ che chiariscono, tra gli altri, gli ambiti di applicazione e i requisiti per ottenerla.

In riferimento all’ambito di applicazione, sono 8 i punti che ANAC ha inteso chiarire:

  • Per quali affidamenti è necessaria la qualificazione
  • A chi si applica la qualificazione delle stazioni appaltanti
  • Applicazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti alle società in house operanti nei settori speciali
  • A quali stazioni appaltanti si applica la qualificazione con riserva
  • Quali organismi rientrano nella definizione di Unioni di comuni previste dall’ordinamento
  • Cosa si intende per “Struttura Organizzativa Stabile” (SOS)
  • Cosa di intende per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale (o Piattaforme Telematiche) per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici
  • Cosa si intende per attività di centralizzazione della committenza

Vediamoli nel dettaglio.

Qualificazione SA: per quali affidamenti è necessaria

Ricorda ANAC che la qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre “non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”.

Dato il disallineamento, tra gli importi previsti nell’art. 62 del Codice e nelle tabelle A e B dell’All. II.4, rispetto all’art. 2, comma 1, dell’All. II.4, le soglie indicate nel precedente paragrafo rispondono al criterio gerarchico delle norme: dato che le norme presenti negli allegati del D.lgs. 36/2023 sono delle norme attuative, a mente di quanto esposto nella relazione illustrativa dello schema definitivo di Codice dei contratti pubblici stilato dalla Commissione del Consiglio di Stato, si prevede l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’aggiornamento dell’istituto di specie.

Qualificazione delle SA: a chi si applica?

La qualificazione si applica a tutte le stazioni appaltanti, ovvero a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice.

A mente dell’articolo 62, comma 17, del codice dei contratti pubblici sono espressamente esclusi gli Enti aggiudicatori, ossia le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152, così definite:

  • le imprese pubbliche, ovvero qualsiasi impresa, operante nei settori speciali, su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione;
  • i soggetti privati titolari di diritti speciali e/o esclusivi, ossia i soggetti privati e/o partecipati senza forme di controllo pubblico nel senso indicato dal legislatore (cfr. art 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 175/2016), operanti nei settori speciali.

Inoltre, sono sottratti all’applicazione del sistema della qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del Codice:

  • i soggetti privati tenuti solo in parte alla disciplina codicistica sugli appalti come, ad esempio, i titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (cfr. art. 13, comma 7, e all. I.12 del d.lgs 36/2023);
  • i Commissari straordinari, considerato che, sono abilitati ad operare con funzioni di stazione appaltante senza che sia necessaria una loro qualificazione attraverso il sistema di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  • Ai sensi dell’art. 224, comma 7, del d.lgs. 36/2023, al fine di non interferire sulla autonomia organizzativa derivante dalle prerogative costituzionalmente riconosciute, le stazioni appaltanti, comunque denominate, della Presidenza della Repubblica, del Senato, della Camera dei Deputati e della Corte Costituzionale, adeguano i propri ordinamenti ai principi e criteri previsti nel codice, ma sono abilitate ad operare senza che sia necessaria una loro qualificazione attraverso il sistema di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Società in house operanti in settori speciali: Applicazione del sistema di qualificazione 

Si conferma l’applicazione del sistema di qualificazione anche per questa tipologia di società che rientrano nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici giusta previsione dell’articolo 28 della direttiva 2014/25/UE, ove espressamente riconduce le persone giuridiche di diritto pubblico e/o privato che soddisfano i requisiti dell’in house providing tra le amministrazioni aggiudicatrici.

Qualificazione con riserva: a chi si applica?

La qualificazione con riserva si applica, a richiesta delle amministrazioni interessate, alle seguenti stazioni appaltanti, comunque denominate:

  • unioni di comuni disciplinate dal Titolo II, capo IV del TUEL, comprensive delle Comunità montane, insulari ed arcipelago;
  • province;
  • città metropolitane;
  • comuni capoluogo di provincia;
  • regioni;
  • Stazioni Uniche Appaltanti (SUA) e Centrali Uniche di Committenza (CUC) costituite da questi enti.

Definizione di Unioni di comuni

In questa definizione definizione rientrano esclusivamente le Unioni di comuni, comprensive delle Comunità montane, insulari ed arcipelago, di cui al Titolo II, capo IV del TUEL e non le altre forme di associazioni, consorzi, accordi e società in house che, se del caso, dovranno dunque procedere con le modalità di qualificazione ordinaria.

Definizione di Struttura Organizzativa Stabile (SOS)

Per "Struttura Organizzativa Stabile" (SOS) si intende un Ufficio – ad esempio un Ufficio Gare, un Ufficio Acquisti, un Ufficio Tecnico o similari - inserito in maniera stabile all’interno dell’articolazione organizzativa dell’Ente con funzioni attinenti agli ambiti (progettazione tecnico-amministrativa e affidamento procedure/esecuzione dei contratti) e settori (lavori/servizi e forniture) di qualificazione. Nella stessa stazione appaltante possono essere presenti una o più strutture stabilmente dedicate a queste funzioni. 

Piattaforme di approvvigionamento digitale: chiarimenti sul concetto di disponibilità

Spiega ANAC che per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici si intende la possibilità di uso permanente delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto di proprietà della stazione appaltante o a disposizione della stessa per il tramite di contratti di servizio stipulati con soggetti terzi. Il mero utilizzo di piattaforme di soggetti terzi (ad es. acquisti mediante catalogo MEPA), in mancanza della disponibilità della stesse nel senso sopra chiarito, non può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito.

Attività di centralizzazione della committenza

Per “attività di centralizzazione della committenza” si intendono tutte le attività, svolte su base permanente, inerenti l’acquisizione di lavori, servizi o forniture destinati alle stazioni appaltanti. In particolare, rientrano tra le attività di centralizzazione della committenza: la progettazione, l’aggiudicazione e la stipula di convenzioni, accordi quadro, contratti per conto delle stazioni appaltanti, l’istituzione e la gestione di sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione, lo svolgimento di attività di committenza ausiliaria per conto delle stazioni appaltanti.

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