Qualificazione stazioni appaltanti: occhio agli adempimenti

La segnalazione dell'ANAC: necessario comunicare di essere nella disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di proprietà o anche per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi

di Redazione tecnica - 28/12/2023

Le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate hanno tempo fino al 31 gennaio 2024 per accedere all'applicativo ANAC per comunicare di essere nella disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di proprietà o anche per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi.

Qualora questo aggiornamento non venga effettuato, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà.

Qualificazione stazioni appaltanti: necessaria la comunicazione ad ANAC

Come spiega ANAC, per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici si intende la "possibilità di uso permanente delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto di proprietà della stazione appaltante o a disposizione della stessa per il tramite di contratti di servizio stipulati con soggetti terzi. Specifica l'Autorità che Il mero utilizzo di piattaforme di soggetti terzi (ad es. acquisti mediante catalogo MEPA), in mancanza della disponibilità della stesse, non può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito.

Ricordiamo che secondo quanto previsto dal nuovo Codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche previste all'art. 26.

In particolare, le piattaforme di approvvigionamento digitale:

  • sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici;
  • interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23, nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale (d.Lgs. n. 82/2005).

Il sistema di qualificazione

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), la qualificazione delle SA è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.

La qualificazione si applica a tutte le stazioni appaltanti, ossia a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice dei Contratti Pubblici.

Sono espressamente esclusi gli Enti aggiudicatori, ossia le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152.

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