Reati contro la PA: no all’incarico anche se la pena è sospesa

La nota del Presidente ANAC: l'inconferibilità non rientra nella categoria delle sanzioni, ma rappresenta uno status oggettivo nel quale si trova chi è stato condannato

di Redazione tecnica - 08/01/2023

Nessuna possibilità di attribuzione di incarichi ai condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione, anche nell’ipotesi in cui la pena sia stata sospesa.

Inconferibilità incarichi a condannati per reati contro la PA: la nota ANAC

Lo conferma ANAC, con la nota del Presidente del 7 dicembre 2022, fasc. prot. n. 5020/2022, in risposta a una richiesta di parere sull’applicazione delle norme sull’inconferibilità degli incarichi previste dal d. Lgs. n. 39/2013 (cd “Legge Severino”) nei confronti di un dirigente condannato a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, per il reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio.

La questione è stata occasione per l’Autorità per ricordare come l’inconferibilità degli incarichi in caso di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione non è configurabile come una sanzione penale o amministrativa, ma rappresenta uno status oggettivo nel quale si trova chi è stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati contro la Pubblica amministrazione previsti dal codice penale.

Gli obiettivi dell'inconferibilità 

Spiega ANAC che l’inconferibilità svolge una funzione preventiva della corruzione, e di garanzia dell’imparzialità dell’amministrazione. La sentenza è la prova che il condannato non è idoneo ai poteri pubblici, motivo per cui è fatto divieto di attribuire o mantenere incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e negli enti di diritto privato in controllo pubblico e degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

L’attribuzione o il mantenimento degli incarichi specificamente elencati all’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 39/2013 sono vietati per carenza di un requisito soggettivo, dovendosi rintracciare nella sentenza di condanna una prova dell’inidoneità alla spendita di poteri pubblici nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

Inconferibilità per reati contro la PA: termini di decorrenza

In riferimento alla durata del periodo di inconferibilità, che equivale al doppio della pena inflitta, il divieto di attribuzione degli incarichi decorre dal primo atto certo in cui l’amministrazione manifesta la propria conoscenza della situazione di inconferibilità e quindi il calcolo inizia quando il dipendente raggiunto dalla sentenza di condanna viene effettivamente allontanato dall’incarico.

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