Regime forfetario: dal Fisco le cause ostative

L'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello chiarendo quali sono le cause ostative all'applicazione del regime forfetario

di Giorgio Vaiana - 28/05/2021

Regime forfettario, cause ostative e fine di un vecchio contratto di lavoro. Attenzione alle date, però. Lo spiega bene l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 368/2021 che tratta un caso particolare ma neanche tanto poco frequente.

2020... e 2021

Un contribuente ha rassegnato le dimissioni dal suo posto di lavoro nell'anno 2020. Rapporto di lavoro, però, che secondo le normative del preavviso, è proseguito fino al 2021. Nel 2020 ha percepito un reddito superiore ai 30 mila euro e, dovendo aprire una partita Iva come lavoratore autonomo, chiede se può usufruire del regime forfettario.

La norma sul regime forfettario

Il regime forfettario è disciplinato dalla legge n. 190/2014 che ha introdotto il regime fiscale agevolato per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Le leggi di bilancio 2019 e 2020 hanno poi ampliato il regime forfettario.

Chi non ne beneficia

La norma spiega chiaramente chi non può beneficiare del regime agevolato: "i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30 mila euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato".

Le tempistiche delle dimissioni

Nel caso analizzato, le dimissioni sono state comunicate nei tempi previsti dalla legge e l'effettiva fine del lavoro è arrivata tempo dopo, al termine del periodo di preavviso. Infatti, come chiarito dall'Aran, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, "il rapporto di lavoro è in atto anche durante il periodo di preavviso, nell'ambito del quale, quindi, trovano applicazione tutti gli istituti connessi al rapporto di lavoro". Ecco perché, dice l'Agenzia, l'istante non può beneficiare del regime forfettario, in quanto ha percepito redditi superiori a 30 mila euro. Nell'anno dell'apertura della partita va, che coincide con quello di cessazione del rapporto di lavoro, dunque dovrà applicare il regime normale. Regime forfettario a partire dal prossimo anno.

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