Regime forfetario, requisiti e cause ostative: le 3 risposte del Fisco

L'Agenzia delle Entrate risponde sulle cause ostative all'applicazione del regime forfetario di cui all'art. 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190

di Giorgio Vaiana - 25/04/2021

Torniamo ad occuparci di regime forfettario e delle cause ostative. Interessante il documento prodotto dall'Agenzia delle Entrate (la n. 257/2021) che risponde a ben tre quesiti posti da un lavoratore nato in Italia, ma che lavora all'estero e che vorrebbe tornare nel nostro paese come libero professionista.

Le tre domande

Nella richiesta, l'uomo specifica di non poter rientrare in Italia prima della fine di quest'anno e che comunque il suo reddito di lavoro dipendente è superiore ai 30 mila euro l'anno. Rapporto di lavoro che cesserà alla fine di quest'anno. Ecco perché chiede all'Agenzia quali sono le cause ostative dell'applicazione del regime forfettario: il non essere residente; il limite dei 30 mila euro; la sede legale della società con cui andrà a collaborare.

Il regime forfettario

Il regime forfettario è stato introdotto dalla legge n.190/2014 ed è rivolto a contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Quattro anni dopo, nel 2018, il governo ha emanato la legge n.145 (la legge di bilancio 2019) in cui è stato ampliato l'ambito di applicazione del regime forfettario. Ambito ancora una volta aggiornato nel 2019, con la legge n.160 (la legge di bilancio 2020).

I requisiti

Non possono avvalersi del regime forfettario, tra l'altro, spiegano dall'Agenzia, "i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 percento del reddito complessivamente prodotto; le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato".

Le tre risposte

L'uomo ha fatto sapere di voler mantenere la sua iscrizione all'Aire, l'Anagrafe Italiani residenti all'estero per quasi tutto il 2021. "Questa è già un causa ostativa", dicono dall'Agenzia. Seconda domanda: la questione dei 30 mila euro. Dagli uffici risposta secca: "Anche questa è una causa ostativa di accesso al regime forfettario. Anche perché il rapporto di lavoro è ancora in corso alla data di presentazione dell'istanza". Infine la terza domanda: per l'Agenzia il quesito è inammissibile, "per carenza delle obiettive condizioni di incertezza, considerato che non si riscontra nella legislazione relativa al regime forfettario alcuna causa ostativa di tal genere". Ma aggiungono gli uffici: "Nel presupposto che l'istante cessi il rapporto di lavoro dipendente entro la fine del 2021 e faccia rientro in Italia e sia qui residente ai fini fiscali, si ritiene che lo stesso potrà applicare il regime forfettario nel 2022, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge".

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