Registrazione contratti di locazione: aggiornato il software ADE

Inserito nel programma Registrazione Locazione Immobili l’allegato per la rinegoziazione del canone

di Redazione tecnica - 27/01/2022

L’agenzia delle Entrate ha rilasciato un importante aggiornamento del software Registrazione Locazioni Immobili (RLI), inserendo l’allegato relativo alla rinegoziazione del canone. Vediamo di cosa si tratta.

Registrazione contratti di locazione: il software RLI

Con il programma Registrazione Locazione Immobili è possibile richiedere al Fisco la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni.

Esso può essere usato anche per

  • esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca;
  • comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto.

In sostanza, nel modello RLI confluiscono tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione e affitto immobiliare, precedentemente inglobati all’interno del modello “69”. Prima dell’invio delle comunicazioni, è necessario anche verificare la correttezza delle informazioni inserite tramite l’apposito software di controllo, sempre disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il Fisco ha appena rilasciato un importante aggiornamento, con l’inserimento dell’allegato relativo alla rinegoziazione del canone di locazione.

Rinegoziazione del canone di locazione e contributi a fondo perduto

Quando le parti del contratto decidono di comune accordo di modificare il canone di locazione o di affitto si parla di rinegoziazione del canone. Essa è stata oggetto di alcune agevolazioni fiscali legate all’emergenza Covid, con la determinazione di contributi a fondo perduto.

In particolare, l'articolo 9-quater del D.L. n. 137/2020 (cd. decreto Ristori), rubricato "Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali", in vigore dal 25 dicembre 2020 in quanto introdotto dalla legge di conversione n. 176 del 2020, stabilisce che:

  • per il 2021, al locatore di un immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (comma 1);
  • ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo (comma 2);

Inoltre, con il provvedimento prot. n. 180139/2021 del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021, è stato previsto che il contributo spetta a condizione che:

  • la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
  • il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l'anno 2021 o per parte di esso.

Il contributo quindi è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno rinegoziato l'importo del canone del contratto di affitto, per tutto o parte dell'anno 2021, riducendolo. Le rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge istitutiva del contributo).

Esso invece non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati "rinegoziati" prima del 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore dell'articolo 9- quater.

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