Regolamento sanzionatorio ANAC: le modifiche in Gazzetta

Revisionati alcuni articoli del regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. Ecco tutte le modifiche apportate

di Redazione tecnica - 28/03/2023

Con la delibera n. 95 dell’8 marzo 2023, ANAC ha modficato il regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità. Le modifiche, a seguito del Comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2023, n. 71, sono già in vigore.

Regolamento sanzionatorio ANAC: le modifiche in Gazzetta Ufficiale

In particolare, ANAC ha provveduto a modificare i seguenti articoli

  • art. 3 del Regolamento (Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità)
  • art. 10 del Regolamento (Segnalazioni)
  •  art. 12 (Archiviazioni)
  • art. 13 (Contestazione dell’addebito)
  • art. 15 (Audizioni)
  • art. 16 (Sospensione dei termini del procedimento)
  • art. 18 (Conclusione del procedimento)
  • art. 21 (Criteri per la quantificazione delle sanzioni)

Violazione degli obblighi informativi

Come specificato nel nuovo testo, si ha violazione degli obblighi informativi verso l’Autorità qualora:

  • i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità, rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero forniscono informazioni o esibiscono i documenti richiesti in ritardo;
  • gli o.e. non ottemperano alla richiesta della S.A. o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento;
  • gli o.e. omettono di fornire informazioni o di esibire i documenti inerenti alla qualificazione;
  • le S.A. omettono o ritardano l’inserimento dei dati nel sistema SIMOG, sia nella fase antecedente all’aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione del contratto, nella Banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità;
  • le S.A. omettono o ritardano l’inserimento dei C.E.L. nella banca dati dell’Osservatorio,;
  • i RUP delle S.A. omettono di rispondere alla richiesta dell’o.e. per l’ottenimento dei C.E.L. per la propria qualificazione;
  • le S.A. omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le modificazioni al contratto nonché le varianti in corso d’opera, per i contratti di appalto per lavori, servizi o forniture;
  • i RUP delle S.A. omettono o ritardano di comunicare all’Autorità della nuova scheda tipo e della relazione dettagliata sul comportamento dell’o.e.;
  • i RUP delle S.A. omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo;
  • i RUP omettono o ritardano di segnalare all’Autorità, in violazione della disposizione di cui all’art. 10, comma 2, le fattispecie di cui all’art. 80, comma 12, e art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016;
  • le S.A. e le altre parti omettono di comunicare le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso vincolante ovvero l’avvenuta acquiescenza o le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso non vincolante;
  • gli o.e. omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 74, comma 6, Regolamento di esecuzione ed attuazione, di comunicare all’Osservatorio le variazioni dei requisiti generali e della direzione tecnica di cui agli artt. 8, comma 5 e 87, comma 6, del medesimo Regolamento;
  • gli o.e. qualificati che hanno trasferito l’azienda o un loro ramo, ovvero le imprese interessate da atti di fusione, omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 76, comma 12, Regolamento di esecuzione ed attuazione, di comunicare all’Autorità gli atti di fusione o di altra operazione di trasferimento di azienda.

Avvio del procedimento sanzionatorio a seguito di segnalazioni

Nel regolamento si specificano isoggetti che possono effettuare segnalazioni con cui si avvia il procedimento sanzionatorio su è avviato a seguito di segnalazione. Le segnalazioni sono formulate compilando gli appositi moduli pubblicati sul sito ANAC oppure quello per le segnalazioni interne. Ove previsto. Essi vanno inviati ad ANAC entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, corredati della relativa documentazione tecnico. Decorso inutilmente tale termine, l’Autorità avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo.

Casi di archiviazione

Dopo la valutazione della documentazione, il Dirigente può archiviare la segnalazione in questi casi:

  • insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi della fattispecie;
  • inconferenza della segnalazione rispetto alle fattispecie sanzionatorie previste dagli articoli 3 e ss.;
  • in cui pervenga l’informazione o il documento richiesto prima dell’avvio.

Il dirigente trasmette ogni due mesi al Consiglio una relazione riassuntiva delle archiviazioni effettuate.

Si procede con l’archiviazione dopo l’avvio del procedimento nei casi in cui:

  • non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;
  • è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell’Autorità.

Le archiviazioni sono soggette a ratifica da parte del Consiglio.

Contestazione dell’addebito: le modifiche al Regolamento

Modificato il regolamento anche sulla contestazione dell’addebito: essa è effettuata dal dirigente nei confronti del soggetto inadempiente e, anche nei confronti dell’ente di appartenenza del responsabile cui è imputabile la condotta. Inoltre vengono modificate le disposizioni nel caso di omessa risposta da parte degli o.e. alle richieste dell’Autorità afferenti la qualificazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 74, comma 1, Regolamento di attuazione ed esecuzione ed art. 213, comma 13, codice e nel caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A.

Audizioni: cosa prevede il regolamento

Come riporta ANAC, Il dirigente può, d’ufficio o su istanza della parte, convocare in audizione, che può svolgersi anche tramite collegamento in videoconferenza, i soggetti destinatari della contestazione dell’addebito di cui all’art. 13, ad esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 3, co. 1, lett. d). L’audizione viene messa a verbale.

Sospensione dei termini del procedimento

I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:

  • a) audizione disposta ai sensi dell’art. 15 e 17;
  • b) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett.a);
  • c) audizione dinanzi al Consiglio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b);
  • d) acquisizione delle controdeduzioni di cui all’art. 17, comma 2;
  • e) acquisizione delle integrazioni documentali di cui all’art. 14, comma 2.

La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi e per una durata complessiva che non può eccedere i 45 giorni.

I termini del procedimento sono sospesi anche in questi casi:

  • a) necessità istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre amministrazioni, i quali sono essenziali ai fini della definizione del procedimento, fino all’acquisizione degli atti richiesti;
  • b) pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio. Il dirigente, entro 90 giorni dalla comunicazione delle parti o, comunque, dall’avvenuta conoscenza della mancata impugnazione della sentenza di primo grado o della pubblicazione della pronuncia di secondo grado, valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio.

I termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dal giorno successivo all’audizione, dalla scadenza del termine disposto dal Consiglio per il supplemento istruttorio, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali e/o delle controdeduzioni.

Conclusione del procedimento

Infine, il dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e valutata la sussistenza o meno dell’elemento psicologico e, per i casi di falso di cui all’art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, il dolo o la colpa grave tenuto conto della rilevanza e della gravità dei fatti, sottopone la questione al Consiglio che può operare in questi modi:

  • a) chiedendo un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
  • b) convocando in audizione la parte, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell’adozione del provvedimento finale;
  • c) adottndo il provvedimento finale.

Il provvedimento finale adottato dal Consiglio può avere i seguenti contenuti:

  • a) l’archiviazione;
  • b) l’irrogazione della sanzione pecuniaria;
  • c) l’irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva con iscrizione nel Casellario;
  • d) l’iscrizione nel Casellario dei fatti che hanno determinato l’esclusione dell’o.e. dalla gara, in caso ne ricorrano i presupposti previsti dalla delibera dell’Autorità sul contenuto del Casellario e dal Regolamento sul Casellario informatico.

Quantificazione sanzioni: i criteri

Infine, l’importo della sanzione pecuniaria è determinato dall’Autorità secondo i seguenti criteri:

  • a) rilevanza e gravità dell’infrazione, con particolare riferimento all’elemento psicologico in caso di falso;
  • b) attività svolta dall’o.e. per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione;
  • c) valore dell’appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono, ovvero il numero delle procedure interessate dagli inadempimenti agli obblighi informativi;
  • d) eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

La rilevanza e la gravità dell’infrazione sono valutate anche con riferimento all’effetto pregiudizievole dell’omissione ai fini dell’attività dell’Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l’omissione.

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