Requisiti di capacità tecnica: l'attestazione SOA può non essere sufficiente

È legittima la richiesta della Stazione appaltante di ulteriori certificazioni che dimostrino di avere già svolto attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto

di Redazione tecnica - 16/02/2024

È legittima la clausola del disciplinare di gara con cui la Stazione appaltante richieda, insieme all’attestazione SOA, ulteriori requisiti di capacità tecnica e finanziaria, considerato che la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione si applica solo a quelle che impongono adempimenti formali.

Requisiti di capacità tecnica: chiarimenti dal Consiglio di Stato

Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di Stato, con la sentenza del 13 febbraio 2024, n. 1434, ha respinto l’appello di un operatore, iniziale aggiudicatario di una procedura di affidamento, escluso poi per carenza dei requisiti di capacità tecnica.

Secondo il ricorrente, la Stazione appaltante avrebbe inserito nel disciplinare una clausola illegittima, chiedendo l’attestazione dello svolgimento di attività analoghe, consistenti nella costruzione e nella manutenzione di impianti sportivi, quando invece sarebbe stato sufficiente il possesso dell’attestazione SOA per le categorie di lavori oggetto dell’appalto.

Palazzo Spada è stato di diverso avviso: il disciplinare ha configurato questi attestati come requisito di qualificazione e di partecipazione alla gara; pur potendosi affermare che, in linea di principio, negli appalti di lavori il possesso della qualificazione nella categoria prevalente giustifica di per sé la partecipazione alla gara, in questo caso, trattandosi della realizzazione di uno stadio comunale, "appare logica e ragionevole la scelta di selezionare operatori economici in possesso di attestazioni di qualità riferite alla realizzazione di impianti sportivi".

Ok a ulteriori requisiti se non sono sproporzionati o lesivi 

Non si tratta dunque di un requisito sproporzionato o determinante un’abusiva restrizione dell’accesso concorrenziale in quanto finalizzato alla dimostrazione della adeguatezza per una commessa con requisiti di specialità.

Inoltre, la declaratoria di nullità per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) si riferisce a clausole del bando che impongono adempimenti formali e non può dunque riguardare prescrizioni contenute nella lex specialis di gara attinenti ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, come invece nel caso di specie, motivo per cui il ricorso è stato respinto.

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