Requisiti economici dell'operatore: non sempre la stazione appaltante può richiederli

ANAC ricorda i presupposti dell'art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici: solo in presenza di motivazione adeguata, il fatturato può essere utilizzato come soglia per la partecipazione a una gara

di Redazione tecnica - 02/01/2023

La richiesta del requisito di un fatturato minimo annuo da parte di una stazione appaltante per la partecipazione a una gara va motivata in maniera adeguata. Da questo punto di vista, è necessario spiegare la scelta della soglia minima, alla luce delle esigenze del settore interessato e del contesto di mercato in cui si colloca la gara.

Requisiti economici finanziari: quando la Stazione Appaltante è legittimata a richiederli?

La conferma arriva da ANAC con il parere di precontenzioso n. 560 del 30 novembre 2022, relativo alla procedura aperta da una Stazione Appaltante per la stipula di accordi quadro da definire con diversi operatori economici, per l’affidamento della fornitura di prodotti. La questione è stata posta da alcuni operatori economici del settore, aggiudicatari del precedente accordo quadro, perché impediti a partecipare alla nuova gara a causa dell’ammontare del fatturato specifico richiesto quale requisito economico-finanziario, il cui calcolo avrebbe escluso in automatico le piccole-medie imprese.

In particolare, agli operatori veniva richiesto il possesso di un fatturato specifico complessivo nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, pari al 25% del valore stimato dell’appalto relativo al lotto, o alla somma dei valori dei lotti, per cui si concorreva, a fronte di un importo complessivo molto elevato (circa 3,5 miliardi di euro, suddivisi in 487 lotti).

Secondo le imprese che hanno richiesto il parere all’Autorità, la Stazione Appaltante avrebbe erroneamente sovrastimato i fabbisogni, con un importo posto a base di gara dieci volte superiore il valore della precedente edizione della stessa. Non solo: con questi requisiti, la SA non avrebbe assolto l’obbligo di non discriminazione delle PMI stabilito dalla legge, strutturando una gara che risulta di fatto riservata a poche multinazionali e riservando solo meno del 10% dei lotti alle piccole e medie imprese.

Il parere di ANAC

Sulla questione, ANAC ha dato ragione agli operatori: ai sensi dell’art. 83 del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), la stazione appaltante deve motivare in modo adeguato la scelta di prevedere criteri di selezione connessi al fatturato aziendale. In questo caso, le motivazioni fornite non sono state sufficienti, per altro a fronte di una richiesta relativa al fatturato di un triennio particolare, caratterizzato dalla pandemia, durante il quale si è registrata una forte contrazione del mercato e che ha portato la stessa Autorità a raccomandare alle amministrazioni “per i servizi che sono stati interessati in modo significativo dalle misure di prezione e contenimento dell’emergenza sanitaria in corso, di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria mediante il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara, che ricomprendesse gli anni 2020 e 2021”.

Di conseguenza, l’Autorità ha dichiarato la clausola del disciplinare recante la richiesta del possesso del requisito di partecipazione del fatturato specifico minimo non conforme all’art. 83, comma 5, d.lgs. n. 50/0216, per difetto di motivazione.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati