Requisiti di partecipazione gara, la semplice iscrizione alla Camera di Commercio non basta

L’impresa deve dimostrare di essere attiva, a meno che la lex specialis non disponga esplicitamente anche la partecipazione di start up

di Redazione tecnica - 10/06/2022

La semplice iscrizione di una società alla Camera di Commercio non è sufficiente a soddisfare i requisiti di partecipazione a una procedura di gara, perché l’impresa deve anche dimostrare di essere attiva.

Requisiti di partecipazione: iscrizione alla Camera di Commercio e attività 

Con questa motivazione, per altro condivisa dal più diffuso orientamento giurisprudenziale, il Consiglio di Stato ha accolto con la sentenza n. 4474/2022 l’appello di un operatore economico che si era classificato al secondo posto in graduatoria.

Secondo l’appellante, la società aggiudicataria dell’appalto era stata creata appositamente per la partecipazione alla gara ed era ancora inattiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, rimanendo tale almeno fino all’aggiudicazione della gara.

Per la stazione appaltante, l’intenzione chiara e voluta che risultava dalla lex specialis di gara era quella di aprire la concorrenza anche a imprese cosiddette “start up”, prevedendo la partecipazione anche di operatori economici neocostituiti, per di più in assenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, ma dotati degli specifici requisiti di professionalità, in considerazione sia del modico valore che della semplice esecuzione dell’affidamento.

Per il TAR la sola iscrizione alla Camera di Commercio, dunque la mera possibilità di esercitare in astratto detta attività in quanto ricompresa tra quelle elencate nell'oggetto sociale, era sufficiente in quanto “si tratta di gestire un’attività in una zona non di facile accesso, per cui la SA ha volutamente consentito l’accesso alla competizione anche alle imprese neo-costituite, con requisiti di partecipazione non troppo onerosi per un’attività non particolarmente complessa.

La sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato non è stato dello stesso avviso: la dimostrazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio per una definita attività (oggetto dell'affidamento) vuol significare che, attraverso la certificazione camerale, si deve dimostrare il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere e che attività effettivamente esercitata ed oggetto sociale non possono essere considerati come concetti coincidenti.

Questo è stato affermato con orientamento pressoché costante, dalla giurisprudenza amministrativa, dato che la funzione della prescrizione della lex specialis della gara, con la quale si richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l'iscrizione alla Camera di Commercio è finalizzata a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato dall'appalto.

Certificazione camerale per affidabilità impresa

Tale prescrizione indica che, attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere: questo esclude la possibilità di prendere in considerazione imprese la cui attività non sia stata ancora attivata. L’affidabilità dell’impresa è infatti strettamente connessa alla sua attivazione.

Nel caso in esame, la società dell’aggiudicataria è stata costituita appositamente per la partecipazione alla gara ed era inattiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, lo è rimasta almeno sino all’aggiudicazione della gara, e per questo andava esclusa.

Inoltre, secondo Palazzo Spada, eventuali motivazioni volte a favorire l’ingresso nel mercato delle imprese cosiddette “start-up” avrebbero dovuto essere esplicitate nella lex specialis di gara mediante l’espressa previsione secondo cui l’operatore economico obbligatoriamente iscritto alla Camera di Commercio avrebbe potuto anche non essere attivo, e, cioè, non esercitare ancora l’attività al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, potendo attivarsi in seguito, nel caso di aggiudicazione, prima dell’esecuzione delle prestazioni.

In questo caso, tale espressa previsione non era presente: l’appello è stato quindi accolto, con il conseguente obbligo dell’amministrazione di reintegrare l’appellante nell’affidamento della gestione del servizio per il periodo previsto dal bando.

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