Requisiti di partecipazione: indicazioni da ANAC sulle dichiarazioni non veritiere

Aggiornate le FAQ dell'Autorità sulle responsabilità in caso di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare e sull'inserimento di clausole di esclusiva per incarichi conferiti a soggetti esterni

di Redazione tecnica - 04/06/2025

Nel caso in cui un OE decida di conferire a un esterno la predisposizione della documentazione di gara, deve assicurarsi che non abbia ricevuto e non riceverà lo stesso incarico da un altro Operatore partecipante alla stessa procedura. Proprio per questo è necessario inserire una clausola di esclusiva che vincoli il professionista, o la struttura dedicata della società di consulenza, a predisporre la relazione tecnica, o altra documentazione di gara, unicamente per quell’Operatore economico.

Possesso dei requisiti di partecipazione: le FAQ di ANAC sulle dichiarazioni non veritiere

A chiarirlo è ANAC, aggiornando le FAQ sulle dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare. 

Riportiamo il testo integrale delle domande e risposte, aggiornato al 30 maggio 2025.

RTI/RTP e consorzi stabili: soggetti da segnalare

Faq n. 1. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese/professionisti o di consorzi stabili quali soggetti deve segnalare la stazione appaltante quando accerti la presentazione di dichiarazioni non veritiere o di documentazione falsa sul possesso dei requisiti generali?

Fermo il disposto dell’art. 97 d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante nell’apposito modello A da inviare all’Autorità dovrà segnalare l’operatore economico che si sia reso effettivamente responsabile di una dichiarazione non veritiera o che abbia presentato documentazione falsa.

L’Autorità laddove, all’esito del procedimento sanzionatorio, dovesse ravvisare la  sussistenza dei presupposti per procedere all’iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, darà evidenza nel testo dell’annotazione del solo nominativo dell’impresa/professionista interessata/o che ha reso le dichiarazioni – o prodotto la documentazione - non veritiere, omettendo qualsiasi riferimento agli altri operatori raggruppati o consorziati a cui la condotta non è imputabile, ed evidenziando unicamente che l’operatore economico/professionista nei cui confronti viene disposta l’annotazione ha reso le dichiarazioni nell’ambito di un raggruppamento (RTI- RTP) o consorzio stabile.

Conferimento incarico per preparazione documentazione di gara: la clausola di esclusiva 

FAQ N. 2 Quali modalità o possibili accortezze gli Operatori dovrebbero adottare per dimostrare la propria diligenza nell’ambito della partecipazione alla gara, al fine di evitare che la collaborazione di soggetti esterni per la preparazione della documentazione di gara possa far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale?

Ciascun Operatore economico, nel conferire l’incarico ad un soggetto esterno per la preparazione della documentazione di gara, deve assicurarsi che il professionista o la struttura dedicata della società di consulenza non abbia ricevuto e non riceverà lo stesso incarico da un altro Operatore economico partecipante alla medesima gara. A tal fine, nel mandato con cui si conferisce l’incarico, è opportuno inserire una clausola di esclusiva che vincoli il professionista, o la struttura dedicata della società di consulenza, a predisporre la relazione tecnica, o altra documentazione di gara, unicamente per quell’Operatore economico.

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