Requisiti di partecipazione: il TAR sull'iscrizione nelle white list
Anche se non prevista esplicitamente dalla lex specialis, l'iscrizione in caso di attività particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa viene automaticamente eterointegrata nella legge di gara
Conclusioni: esclusione legittima
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dell’aggiudicazione e dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto in medio tempore stipulato.
Come ribadito dal giudice amministrativo in materia di requisiti di partecipazione è necessario tenere presente che:
- i requisiti di moralità e tecnico-professionali devono essere posseduti e documentati al momento della presentazione dell’offerta;
- le stazioni appaltanti non possono derogare, neppure in via interpretativa, ai limiti imposti da norme imperative, specie quando in gioco vi sono esigenze di legalità e tutela della concorrenza;
- l’iscrizione alla white list rappresenta un requisito di partecipazione nei settori a rischio infiltrazione mafiosa, anche se non esplicitamente previsto dalla lex specialis;
- l’eventuale omissione dell’obbligo nella disciplina di gara va colmata con eterointegrazione normativa, essendo la disciplina antimafia di rango superiore;
- la dimostrazione della capacità tecnica non può essere rinviata al momento dell’esecuzione contrattuale, ma deve risultare già in sede di offerta;
- la stazione appaltante non può ammettere documentazione integrativa per colmare un difetto sostanziale dei requisiti richiesti.
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