Requisiti appalti pubblici e proroga contrattuale: interviene il MIT
Come determinare correttamente i requisiti speciali negli appalti di manutenzione a canone in presenza di opzioni di proroga contrattuale previste dagli atti di gara
Quando si calcolano i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per partecipare a una gara di appalto per lavori di manutenzione a canone per il periodo di un anno, si considera solo il valore dell’appalto “base” o anche quello della proroga opzionale? Se l’appalto dura un anno, ma prevede una proroga di un altro anno, i requisiti devono essere rapportati alla durata e al valore complessivo di due anni?
Requisiti appalti pubblici e proroga contrattuale: il parere MIT 3633/2025
La questione è tutt’altro che secondaria per le stazioni appaltanti che affidano lavori di manutenzione a canone, una fattispecie molto frequente nelle procedure sotto soglia. Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) disciplina espressamente, all’art. 14, le modalità di determinazione del valore dell’appalto, chiarendo che devono essere computate tutte le opzioni e i rinnovi previsti negli atti di gara. Tuttavia, manca un indirizzo univoco sul riflesso che tale computo ha anche per i requisiti speciali dell’operatore economico, ai sensi del successivo art. 100.
L’argomento è stato oggetto di un interessante quesito a cui ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3633 del 23 giugno 2025. In particolare, è stata esposta la seguente problematica:
“Nell'ipotesi di appalto per lavori di manutenzione a canone per il periodo di un anno, posto che l'art. 120, co. 10, consente alle stazioni appaltanti di inserire negli atti di gara l'opzione di proroga contrattuale e che, a norma dell'art. 14, per la determinazione del valore complessivo dell'appalto si deve tenere conto del valore di tali opzioni, si chiede se, analogamente, per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione debba considerarsi il valore complessivo dell'appalto comprensivo del valore della proroga ovvero si debba tenere conto solo del valore del contratto posto a base d'asta (valore riferito ad una sola annualità)”.
I chiarimenti del MIT
Il MIT ha immediatamente chiarito un aspetto cruciale: se negli atti di gara è prevista in modo esplicito l’opzione di proroga contrattuale, questa deve essere inclusa nel valore dell’appalto ai fini della determinazione sia del calcolo della soglia di rilevanza, sia dei requisiti di partecipazione.
La ratio è chiara: la proroga, anche se “eventuale”, fa parte della dimensione economica e tecnica della prestazione complessiva che si chiede all’operatore. L’art. 100 non fornisce un criterio alternativo che consenta di scorporare il valore della proroga ai fini dei requisiti. Al contrario, richiama la necessità di proporzionalità tra requisiti e oggetto dell’appalto, che nella specie comprende la possibilità di estendere la durata del contratto.
Pertanto, quando l’opzione di proroga è inserita a monte nella documentazione di gara, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere tarati sul valore complessivo dell’appalto, cioè comprendente anche la proroga.
Analisi tecnica
Sotto il profilo operativo, questo chiarimento produce effetti concreti per i RUP e i tecnici incaricati della predisposizione degli atti di gara:
- il valore complessivo, che comprende l’opzione di proroga, sarà determinante per fissare le soglie di qualificazione e le percentuali di requisiti di capacità, ai sensi dell’art. 100;
- l’eventuale applicazione del limite di cui all’art. 100, comma 4 (che prevede soglie di importo minimo per l’affidamento di lavori), deve avvenire sulla base del valore totale stimato e non solo su quello dell’annualità contrattuale;
- l’operatore economico dovrà documentare la propria capacità proporzionata all’eventuale protrarsi del contratto, anche se la proroga sarà attivata successivamente e in via eventuale;
- in assenza di clausola di proroga, invece, il riferimento rimane limitato al valore dell’annualità base.
Conclusioni
Il nuovo intervento del MIT fornisce una regola di chiarezza e uniformità applicativa:
- se la proroga contrattuale è prevista dagli atti di gara, i requisiti speciali devono riferirsi al valore complessivo dell’appalto, comprensivo della durata aggiuntiva;
- se la proroga non è prevista, il valore da considerare resta quello dell’annualità contrattuale;
- la stazione appaltante deve quindi formulare con precisione i documenti di gara, indicare espressamente la clausola di proroga e tenere conto del relativo impatto sul calcolo dei requisiti.
Una scelta corretta in questa fase consente di garantire la proporzionalità e l’adeguatezza dei requisiti richiesti, prevenendo contenziosi e assicurando la regolarità della procedura di gara.
Documenti Allegati
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