Requisiti sproporzionati e base d'asta non chiara: gara illegittima
ANAC impone l'annullamento: illegittima la lex specialis che viola i principi di proporzionalità, chiarezza dell’importo a base d’asta e trasparenza su costi della manodopera e CCNL
No a requisiti economici sproporzionati rispetto all’importo dell’appalto, né a quantificazioni errate del valore contrattuale da parte della Stazione appaltante. Come spiega ANAC nel parere di precontenzioso approvato con delibera del 16 aprile 2025, n. 160, sono circostanze tali da rendere impossibile l’effettiva partecipazione delle imprese a una procedura di gara e la formulazione di un’offerta congrua e sostenibile.
Requisiti di capacità economica e tecnica: no a richieste sproporzionare
Sulla base di questi presupposti, l’Autorità Anticorruzione ha deciso di annullare una gara d'appalto finalizzata all’affidamento di un servizio tecnico.
Nel dettaglio, il disciplinare richiedeva:
- un fatturato globale annuo minimo di 1,5 milioni di euro per ciascuno dei tre esercizi finanziari del triennio antecedente;
- un servizio analogo già svolto per almeno un esercizio finanziario nel triennio 2021-2024, nei confronti di un unico committente, per un importo minimo di 1 milione di euro.
Tali soglie, rispetto all’importo annuo dell’appalto pari a 200mila euro, sono risultate abnormi, tenendo conto del fatto che il fatturato annuo richiesto superava di 7,5 volte il valore annuo dell’appalto e che il servizio analogo richiesto era pari a 5 volte l’importo dell’affidamento.
Da qui la segnalazione da parte di due OE ad ANAC per violazione delle seguenti norme:
- artt. 1, 3, 10 e 100 d.lgs. 36/2023, per criteri di partecipazione non proporzionali al valore dell’affidamento;
- artt. 1, 2 e 5, d.lgs. 36/2023, per l’impossibilità di formulare un’offerta seria e congrua in ragione dell’assenza di chiarezza del valore dell’affidamento;
- artt. 41, 108 e 110 d.lgs. 36/2023, per l’assenza dell’indicazione del costo della manodopera e per l’impossibilità di formulare un’offerta seria e congrua.
Tutte indicazioni condivise dall’Autorità, secondo cui queste soglie avrebbero i principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor partecipationis previsti dall’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), in quanto limitano ingiustificatamente l’accesso al mercato da parte di micro e piccole imprese.
Definizione importo a base d’asta: occhio a calcoli errati o poco chiari
Ulteriore criticità è emersa sull’indicazione dell’importo a base di gara, a cui si sono aggiunti la mancata indicazione dei costi della manodopera, l’assenza del CCNL applicato e la mancata pubblicazione dei chiarimenti ai quesiti tecnici n. 4 e n. 6, menzionati ma non consultabili né sul portale della SA né su quello della piattaforma di gara.
Spiega ANAC che queste omissioni avrebbero reso impossibile per l’operatore formulare un’offerta tecnica ed economica attendibile, impedendo allo stesso tempo alla Stazione Appaltante, di valutare la congruità delle offerte rispetto ai parametri obbligatori del codice dei contratti.
Dall’analisi del Capitolato tecnico è emerso chiaramente che il servizio non si limitava a un presidio fisso degli impianti e che il valore del contrattore avrebbe dovuto comprendere anche costi per mezzi, attrezzature e sicurezza aziendale, oltre che i costi organizzativi e il margine di utile dell’impresa.
Ne deriva che l’omessa indicazione di questi costi abbia reso la lex specialis non conforme agli articoli 41, 108, 110 e 11 del d.lgs. n. 36/2023.
Conclusioni dell’ANAC: gara da annullare e nuova procedura da predisporre
Alla luce delle gravi incongruenze riscontrate – sia nei requisiti sproporzionati, sia nella formulazione ambigua dell’importo contrattuale – ANAC ha ritenuto la lex specialis non conforme alla normativa di settore. La Stazione Appaltante è stata pertanto invitata ad annullare la gara e, ove d’interesse, a indire una nuova procedura corretta e trasparente, nel rispetto dei principi del Codice dei contratti pubblici.
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