Requisiti ulteriori ad attestazione SOA: il no di ANAC

Illegittime le disposizioni di gara che prevedano, oltre la qualificazione, ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica

di Redazione tecnica - 18/04/2023

È illegittima la disposizione di gara che prevede ulteriori requisiti oltre all’attestazione SOA per l’esecuzione di lavori, in violazione dell’art. 84 del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). Il possesso di qualificazione assolve infatti ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione.

Attestazione SOA  e requisiti di capacità tecnica e finanziaria: la delibera ANAC

Lo ha ricordato ANAC con la Delibera del 4 aprile 2023, n. 140, relativa a una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione di lavori, che prevedeva, come segnalato da ANCE, dei requisiti di capacità economico finanziaria – fatturati globali e specifici nei lavori e servizi analoghi relativi agli ultimi 3 esercizi - ulteriori rispetto all’attestazione SOA.

Sarebbe così stato violato l’art. 84 del d.Lgs. n. 50/2016 , secondo cui gli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione mediante l’attestazione di qualificazione SOA, nonché delle Linee Guida ANAC n. 4.

Secondo la SA, la particolare tipologia di manufatto, di particolare complessità, richiedeva evidentemente capacità economico finanziaria, tecnico professionale e organizzative sicuramente superiori rispetto a quelle riferibili al solo importo dei lavori e che si era comunque proceduto all’affidamento dei lavori, stante l’urgenza di portarli a termine.

Ricorda l’Autorità Anticorruzione che tali requisiti finanziari inerenti ai lavori, già oggetto di valutazione ai fini dell’attestazione SOA, non risultano coerenti con quanto disposto dall’art. 84 del D.lgs. 50/2016 secondo cui gli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione mediante l’attestazione di qualificazione, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 4, secondo cui “L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti”.

L'attestazione SOA è condizione sufficiente per dimostrare i requisiti di capacità

Allo stesso modo, l’articolo 60, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 (ancor oggi vigente ai sensi dell’art. 216, comma 14 del D.lgs. 50/2016), prevede espressamente il divieto per le stazioni appaltanti di “richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente regolamento”. Al comma 3 si precisa ulteriormente che, ad eccezione dei lavori di importo superiore ai 20 milioni di euro, l'attestazione di qualificazione SOA costituisce “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”.

Ciò significa che la stazione appaltante ha imposto un onere aggiuntivo per i concorrenti in violazione dei principi di speditezza dell’azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento e non possono accogliersi le considerazioni svolte dal Rup nella nota di riscontro per cui la previsione di requisiti ulteriori sarebbe giustificata dalla “particolare tipologia di manufatto” o dalla “complessità o specificità dell'opera da realizzare”, in quanto, la configurazione di un sistema di qualificazione unico e vincolante non consente alle stazioni appaltanti di chiedere requisiti economico finanziari e tecnici ulteriori ai fini della partecipazione, poiché le uniche deroghe a tale principio sono state previste dal legislatore all’articolo 84 comma 7 D.lgs. 50/2016 per gli appalti di notevole importo.

Nel caso di appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può invece richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati alla verifica della capacità economico-finanziaria - ovvero la certificazione da società di revisione ovvero altri soggetti preposti dei parametri economico-finanziari significativi richiesti da cui emerga l’esposizione finanziaria dell'impresa, oppure una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando – nonché alla verifica della capacità professionale.

Al di fuori di tale ipotesi, pertanto, la stazione appaltante non può prevedere requisiti ulteriori per la dimostrazione dei requisiti, in quanto costituenti solo un inutile aggravio ed onere probatorio per il concorrente.

Affidamento di servizi di progettazione: requisiti di partecipazione

Discorso parzialmente diverso per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione nell’ambito della progettazione, in quanto, come già affermato da ANAC, l’attestazione SOA non è sufficiente a documentare i requisiti tecnici e finanziari per i servizi di progettazione “perché il possesso della qualificazione per la progettazione fino alla classifica III vale a dimostrare esclusivamente la presenza di due professionisti nello staff tecnico dell’impresa, ma non che tali professionisti abbiano maturato i requisiti di cui all’art. 66, comma 1, lettera a) del D.P.R. 554/99”.

Pertanto, al pari di qualsiasi procedura di affidamento di servizi, la stazione appaltante può richiedere nel bando la comprova dei requisiti speciali, pur nel rispetto del “limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito” e purché la richiesta “di una necessaria specifica “qualificazione” del concorrente, risult(i) connessa e proporzionata all’oggetto dell’appalto in questione”.

Per tale motivo può ritenersi ammissibile la previsione di fatturati specifici nei servizi analoghi a quelli di gara realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari, pur nel rispetto dei limiti previsti dalla Linee Guida Anac n. 1 e del principio di ragionevolezza, in quanto non devono comportare un restringimento della concorrenza.

Appalto integrato: attestazione va richiesta per progettazione ed esecuzione lavori

Infine, segnala ANAC che un’ulteriore anomalia nella procedura attiene alla mancata previsione dell’attestazione SOA per la progettazione ed esecuzione, essendo stata espressamente prevista, dal disciplinare di gara, solo per i lavori.

Al riguardo in tema di appalto integrato, l’art. 59 comma 1 bis D.lgs. n. 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti prevedono nei documenti di gara i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto, che devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, mentre le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

Pertanto, in un affidamento congiunto di progettazione esecutiva e esecuzione lavori, è consentita la partecipazione di operatori in possesso dell’attestazione SOA per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, nonché degli operatori in possesso di attestazione di qualificazione per prestazioni di sola costruzione “attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta” in grado di dimostrare i requisiti di idoneità previsto dalla normativa di settore.

Al riguardo l’articolo 61 comma 1 d.P.R. n. 207/2010 dispone che le imprese sono qualificate oltre che per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, anche per prestazioni di progettazione e costruzione, mentre il successivo articolo 79 comma 7 individua i requisiti di idoneità tecnica presupposti per il rilascio dell’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione necessaria per l’affidamento dei relativi contratti pubblici.

Nel disciplinare di gara, invece, non si rinviene alcun riferimento all’attestazione Soa per progettazione ed esecuzione, né alla possibilità alternativa per l’impresa concorrente attestata per la sola costruzione di avvalersi o indicare un soggetto estraneo avente la qualificazione necessaria.

Per tutte queste ragioni, ANAC ha ritenuto non conforme la procedura al disposto di cui agli articoli 84 del D.lgs. 50/2016 e 60 comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 a fronte dell’illegittima previsione di requisiti economico finanziari ulteriori rispetto all’attestazione SOA, nonché dell’articolo 59 comma 1 bis D.lgs. n. 50/2016 a causa della mancata previsione dell’attestazione SOA per la progettazione, invitando la SA alle valutazioni di competenza da comunicare entro 30 giorni.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati