Le responsabilità del collaudatore in corso d'opera: interviene la Cassazione

Corte di Cassazione: "Il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate"

di Redazione tecnica - 19/05/2021

Quanto si parla di professioni tecniche un aspetto (molto) spesso sottovalutato è quello relativo alle responsabilità. Parlarne non fa mai male anche solo per ricordare i motivi per cui una prestazione professionale ha un determinato costo da cui non è eticamente e coscientemente possibile discostarsi (anche se non esistono più dei minimi tariffari).

Responsabilità del collaudatore in corso d'opera: la sentenza della Corte di Cassazione

A darci uno spunto per tornare su questo argomento è la Corte di Cassazione che con la l'ordinanza n. 12869 del 13 maggio 2021 è intervenuta in merito ad un ricorso presentato per l'annullamento di due precedenti decisioni con le quali erano state attribuite delle responsabilità al collaudatore delle strutture in corso d'opera per il risarcimento dei danni dovuti ad una frana causata da lavori di scavo per la costruzione di garage.

La Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva rilevato che era corretta l'affermazione della responsabilità del collaudatore, ricondotta dal Tribunale «alla previsione dell'art. 5 della legge regionale n. 9/1983 espressamente richiamato, che [...] sancisce che prima dell'inizio dei lavori il collaudatore è tenuto al controllo dei calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi dell'art. 2».

In primo grado, il Tribunale affermò la responsabilità dell'impresa, del progettista strutturale e del direttore dei lavori nonché del collaudatore delle strutture in corso d'opera, osservando che per quest'ultimo, sebbene il CTU avesse evidenziato che non risultavano in atti elementi da cui desumere che lo stesso avesse dato corso alla sua prestazione di collaudatore statico, emergeva dagli atti che aveva avuto effettiva conoscenza dell'attività eseguita nel cantiere.

Le responsabilità del collaudatore

In riferimento alle responsabilità del collaudatore delle strutture in corso d'opera, i giudici di Cassazione hanno ricostruito il quadro normativo formato dalla Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico", che dispone (art. 5, comma 1) che "il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2. Il collaudatore provvede, inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi".

L'oggetto della normativa (che concerne la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni ai fini della prevenzione del rischio sismico) e gli specifici compiti attribuiti al collaudatore in corso d'opera consentono, in modo univoco, di ritenere che costituisca presupposto di configurabilità della responsabilità del collaudatore l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione (o sopraelevazione o ampliamento o ristrutturazione) rispetto ai quali va verificato se il professionista incaricato abbia effettuato previamente i calcoli statici e in corso dei quali ("in concomitanza") deve essere effettuata la vigilanza, oltre al controllo dei particolari esecutivi.

La discriminante è l'inizio dei lavori

Va escluso che, in mancanza di inizio di tali lavori, il collaudatore possa essere chiamato a rispondere per danni conseguenti ad attività compiute nell'ambito del cantiere, ma estranee (nel caso, meramente prodromiche e preparatorie) alle specifiche prestazioni ad esso demandate.

Proprio per questo motivo, hanno errato i due precedenti tribunali nel momento in cui hanno assunto la vicenda nell'ambito della fattispecie dell'art. 5 L.R. n. 9/1983, in mancanza dei presupposti fattuali (l'inizio della costruzione) per poter configurare una responsabilità omissiva del collaudatore in corso d'opera. Per questo motivo il ricorso è stato accolto.

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