Restauro edifici ecclesiastici con finanziamenti pubblici: va applicato il Codice dei Contratti

ANAC: le parrocchie vanno equiparate ad un ente pubblico e seguono la disciplina del D.Lgs. n. 50/2016

di Redazione tecnica - 14/01/2022

Le parrocchie che effettuano interventi di restauro utilizzando finanziamenti pubblici devono applicare il Codice degli appalti e la normativa dei lavori pubblici, come un qualsiasi ente pubblico.

Interventi su edifici ecclesiastici e finanziamenti pubblici: si applica il Codice dei Contratti

È quanto ha ribadito Anac, con il parere del 10 gennaio 2022 firmato dal Presidente, Avv. Giuseppe Busia, reso a seguito della richiesta di un Ente regionale, finanziatore per oltre il 50% un importante intervento di restauro di un complesso ecclesiale di dichiarato interesse culturale storico artistico ex art. 10, co. 1, d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii (Codice dei Beni Culturali).

I lavori, per un importo complessivo di oltre 1 milione di euro, hanno interessato la ristrutturazione e la sistemazione del sagrato e delle pertinenze della struttura. La Regione ha quindi chiesto se la Parrocchia, nella esecuzione dei lavori e di tutti gli affidamenti che ne conseguono (servizi di architettura e di ingegneria, esecuzione lavori, etc.), debba applicare il d. Lgs. n. 50/2016, ossia il Codice dei contratti pubblici e la normativa relativa alla realizzazione di opere e lavori pubblici.

ANAC: parrocchie sono un ente pubblico

Secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione, dato che i lavori sono di importo superiore ad 1 milione di euro e sono sovvenzionati direttamente dalla Regione in misura superiore al 50%, la Parrocchia deve applicare il Codice dei contratti pubblici e, in particolare, la disciplina dettata dagli artt. 145 e ss. d.lgs. 50/2016 (“Disciplina comune applicabile ai Contratti nel settore dei beni culturali”) e le pertinenti disposizioni del medesimo decreto, in quanto destinataria di sovvenzioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), p. 2), d.lgs. 50/2016.

Esso infatti stabilisce che “Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti: a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui  tali  appalti comportino una delle seguenti attività... 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche”.

Inoltre la stessa normativa si applica ai servizi a essi connessi, a norma dell’art. 1, co. 2, lett. b), d.lgs. 50/2016, ove di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso Codice, e sovvenzionati direttamente dalla Regione nella misura superiore al 50%.

La parrocchia, pertanto, dovrà attenersi all’applicazione del codice dei contratti pubblici per l’esecuzione di tutti i lavori, come pure per i vari affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria.

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