Revisione prezzi e Decreto Aiuti: come calcolare la corresponsione del 90%?

La corresponsione del 90% prevista dal comma 1 dell'art. 26 va applicata sulla differenza tra i costi del vecchio e del nuovo prezzario? Ecco la risposta degli esperti

È corretto interpretare il comma 1 dell’art. 26 del d.l. 50/2022 nel senso che la corresponsione del 90% va applicata sui maggiori importi e quindi sulla differenza tra i costi calcolati applicando il prezziario aggiornato e quelli calcolati con il prezzario originario?

L'esperto risponde

Il meccanismo introdotto dall’art. 26, del decreto Aiuti (d.l. 50/2022 e s.m.i.), prevede che le maggiorazioni riconosciute dalla stazione appaltante per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, si calcolano secondo i meccanismi stabiliti dalla medesima disposizione; i maggiori importi vengono riconosciuti al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, con l’ulteriore precisazione che sono riconosciuti nella misura del 90%.

La norma non specifica esattamente come deve essere calcolata la quota del 90%; tuttavia, poiché il comma 1 fa riferimento ai “maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo”, sembrerebbe ragionevole ritenere che la quota del 90% vada calcolata sulla quota derivante dalla differenza tra il prezzo aggiornato e quello originario.

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