Revoca procedura di gara: quando è legittima?

Una stazione appaltante può decidere di revocare una procedura quando la scelta è motivata da una rivalutazione dell’interesse pubblico originario

di Redazione tecnica - 28/03/2024

Una procedura di gara può essere revocata non solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, ma anche per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario da parte della Stazione Appaltante.

Revoca procedura di gara: ok se si rivaluta l'interesse pubblico originario

Sulla base di questi presupposti, il TAR Puglia con la sentenza del 26 marzo 2024, n. 378, ha respinto il ricorso presentato contro la determina di revoca della procedura e della proroga dell’affidamento del servizio in favore della stessa ricorrente, per altro unica partecipante alla nuova gara.

Al momento dell’indizione del bando, la SA aveva valutato la necessità di implementare il servizio di elisoccorso offerto, rendendosi poi conto che in realtà le statistiche degli anni precedenti mettevano in evidenza che quello già attivo era sufficiente alle esigenze dell'utenza.

Oltretutto la SA ha anche considerato che:

  • nonostante l’ingente importo a base d’asta, è pervenuta una sola offerta, eliminando la possibilità di un confronto concorrenziale almeno fra due offerte;
  • è emerso che tra l’attuale socio di maggioranza della società a cui era stato appaltato il servizio e il legale rappresentante della società affidataria dell’attività di assistenza al RUP per la redazione degli atti della gara erano intercorsi "rapporti tali da configurare la ricorrenza di un conflitto di interessi, e comunque tali da non garantire che la predisposizione della lex specialis sia stata redatta nel rispetto dei principi di concorrenza ed imparzialità”.

I presupposti per la revoca della procedura di gara

Da qui la revoca, che il TAR ha ritenuto legittima: per pacifica giurisprudenza, infatti, la revoca del bando di gara richiede la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara, secondo una valutazione di opportunità ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art. 21 quinquies della L. 241/1990, nessuna esclusa, e rientrante nel potere ampiamente discrezionale dell'amministrazione procedente.

In questo caso la ragione fondante della revoca risiede in una rivalutazione dell’interesse pubblico originario. Da questo punto di vista, l’esercizio del potere di revoca “esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art. 21-quinquies, sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente sindacabile nei noti limiti della manifesta irragionevolezza o illogicità.

Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la revoca si fonda sulla constatazione che “il servizio di già operante sia sufficiente. La scelta discrezionale dell’Azienda, in definitiva, non è stata affatto irragionevole o illogica e la censura proposta si risolve in una inammissibile sostituzione delle valutazioni proprie della ricorrente.

Revoca procedura: no al risarcimento danni se la gara è ancora in fase iniziale

Quanto alla domanda risarcitoria, declinata evidentemente come danno da lesione dell’affidamento incolpevole sulla conclusione della gara, essa è infondata: non è configurabile la responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione nell’ipotesi in cui la stessa revochi il bando di gara quando lo stato della procedura non può dirsi tale da aver radicato nella ricorrente un ragionevole affidamento alla conclusione della stessa in suo favore e, nel caso di specie, la procedura si è arrestata alla presentazione della domanda.

Un orientamento confermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2018, nella quale è stato precisato che la sussistenza della responsabilità per lesione dell’affidamento non può prescindere dallo “stato di avanzamento del procedimento rispetto al momento in cui interviene il ritiro degli atti di gara”.

A ciò deve aggiungersi che la parte ricorrente ben avrebbe potuto attivare il rimedio di cui all’art. 117 c.p.a. al fine di ottenere una risposta alle istanze per il cui mancato riscontro assume di aver affrontato una serie di costi. In particolare, ciò sarebbe dovuto avvenire prima di procedere al rinnovo della polizza fidejussoria emessa a titolo di cauzione provvisoria nonostante l’assenza di comunicazioni da parte dell’Amministrazione.

La diligenza professionale avrebbe richiesto, dinanzi ad una procedura ferma da lungo tempo, di non affrontare ulteriori esborsi prima di aver ottenuto informazioni sull’effettivo prosieguo. Anche la domanda risarcitoria, pertanto, è infondata.

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