Riforma antincendio: in arrivo numerose semplificazioni

Approda alla Camera il ddl delega che prevede un nuovo decreto legislativo in materia di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti senza marcatura CE

di Redazione tecnica - 15/02/2024

Dopo l’assegnazione alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Affari Sociali, si attende l’inizio dei lavori sul testo del ddl delega sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia (A.C. 1640), che contiene anche l'indicazione per l'adozione di un decreto legislativo in materia di prevenzione degli incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti senza marcatura CE.

Prevenzione incendi e sicurezza prodotti: il ddl con le semplificazioni amministrative

Come previsto dall’art. 5 del testo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 relativa alla semplificazione, alla razionalizzazione e alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di prevenzione degli incendi e di sicurezza dei prodotti rilevanti per gli aspetti connessi alla sicurezza in caso di incendio, esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  • a) revisione delle attività soggette ai procedimenti concernenti la prevenzione degli incendi e dei relativi limiti di assoggettamento, considerata l’evoluzione della normativa antincendio e della tecnologia;
  • b) semplificazione dei procedimenti concernenti la prevenzione degli incendi, con particolare riferimento alle attività con minore complessità ai fini antincendio, preservando il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa in relazione alla dimensione dell’impresa e al livello di rischio dell’attività;
  • c) semplificazione dei procedimenti autorizzativi rilevanti per gli aspetti connessi alla sicurezza in caso di incendio, ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE, favorendo l’autocertificazione e l’asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza, anche aggiornando la tabella A allegata al d.Lgs. n. 222/2016, a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • d) semplificazione delle modalità di recupero dei costi sostenuti per l’attività di vigilanza sui prodotti rilevanti per gli aspetti connessi alla sicurezza in caso di incendio, esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE, al fine della conseguente integrazione dei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, destinati a legislazione vigente all’attuazione delle predette attività di vigilanza e all’incentivazione del personale addetto, utilizzando eventualmente a tale fine anche le somme derivanti dalle sanzioni conseguenti alle attività di controllo;
  • e) semplificazione delle procedure sanzionatorie relative alle contravvenzioni in materia di prevenzione degli incendi accertate in luoghi diversi da quelli di lavoro, come definiti ai sensi dell’articolo 62 del d.Lgs. n. 81/2008 anche prevedendo l’applicazione, ai fini dell’estinzione delle contravvenzioni stesse, delle disposizioni del capo II del d.Lgs. n. 758/1994.

Semplificazione dei controlli

Tra le semplificazioni previste, l'art. 5 elenca:

  • la semplificazione amministrativa dei procedimenti di prevenzione incendi, innalzando i livelli minimi di assoggettabilità delle attività ai fini dei controlli di prevenzione incendi, con conseguente esclusione di quelle più semplici, per le quali si riscontra un basso livello di rischio di incendio;
  • l'eliminazione del controllo obbligatorio in favore di un sistema di controlli a campione sulle attività, pur mantenendo in essere il procedimento inerente alla valutazione del progetto di cui all’articolo 3 del d.P.R. 151/2011 per le attività di maggior complessità e a maggior rischio di incendio o per le quali non vi è una regola tecnica di riferimento.
    Tutte le attività di cui al d.P.R. n. 151/2011, ora suddivise in categoria A, B e C, saranno riclassificate nelle sole categorie A e B eliminando la categoria C che prevede il controllo obbligatorio: lo scopo è favorire ulteriormente la libera iniziativa nell’esercizio delle attività.

In questo modo si offriranno ai titolari delle attività soggetta ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al d.P.R. 151/2011, semplificazioni in termini di esclusione dagli stessi per le attività di minor rilevo dal punto di vista del rischio di incendio e in termini di ulteriore agevolazione nella presentazione del titolo all’esercizio costituito dalla SCIA antincendio, eliminando il Certificato di prevenzione incendi, rendendo coerente l’attuale disciplina con le previsioni dell’articolo 20 del d.lgs 139/2006.

Saranno quindi ridotte a due le categorie di rischio per le attività soggette agli adempimenti, eliminando l’obbligatorietà del controllo ai fini dell’attestazione della conformità antincendio con il Certificato di prevenzione incendi, lasciando al Corpo nazionale di vigili del fuoco il controllo a posteriori a fronte delle verifiche effettuate ed asseverate dal tecnico abilitato incaricato dal titolare dell’attività, che consentono l’immediato esercizio dell’attività alla presentazione della SCIA presso i Comandi dei vigili del fuoco.

Rimarrà il procedimento di valutazione del progetto, di cui all’articolo 3 del d.P.R. 151/2011, per le attività a maggior rischio di incendio.

Prodotti non soggetti a marcatura CE: controlli a campione

Di particolare rilievo anche la semplificazione dei procedimenti per l’immissione sul mercato dei prodotti rilevanti ai fini antincendio, ma non soggetti alla marcatura CE, eliminando la necessità della previa autorizzazione ai fini della loro commercializzazione, che verrà sostituita con una certificazione dei requisiti di sicurezza antincendio prodotta da parte del fabbricante.

In questo modo si potranno immettere direttamente i prodotti sul mercato, a fonte di controlli a campione eseguiti a posteriori dal Corpo nazionale su esemplari acquistati dal libero mercato; sarà quindi necessario impostare un sistema di controlli dei requisiti di sicurezza antincendio, anche con la previsione di un incentivo del personale che dovrà effettuare i controlli e gestire il contenzioso con i produttori.

Semplificazione dei procedimenti penali

È prevista anche la semplificazione a carico dei contravventori alle norme di prevenzione incendi di cui all’articolo 20 del d.lgs 139/2006  (assenza di SCIA in corso di validità) che non eserciscono la propria attività nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62 del d.lgs n. 81/2008, introducendo un sistema di estinzione delle contravvenzioni, con conseguente archiviazione del procedimento penale.

 

 

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