Riforma Codice dei contratti: compensi professionali secondo il Decreto Parametri

Nella bozza di Codice dei contratti approvata definitivamente dal Consiglio dei Ministri per il calcolo dei compensi professionali si fa riferimento al Decreto Parametri

di Gianluca Oreto - 30/03/2023

Con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri n. 26 del 28 marzo 2023 parte il conto alla rovescia per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici.

La riforma del Codice dei contratti pubblici

Una riforma partita con la legge delega 21 giugno 2022, n. 78 a cui è seguito uno schema di D.Lgs. predisposto da una commissione presieduta dal Consiglio di Stato, inviato al Governo che, dopo averlo in parte modificato, lo ha trasmetto alla Conferenza Stato-Regioni e alle competenti Commissioni di Camera e Senato per i loro relativi pareri.

Considerata l'entrata in vigore del nuovo Codice, prevista per l'1 aprile 2023 con operatività a partire dall'1 luglio 2023 e un transitorio che dovrebbe arrivare al 31 dicembre 2023, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale arriverà entro la giornata di domani.

Come previsto agli art. 225 e 226 del nuovo Codice, parti dell'attuale D.Lgs. n. 50/2016 resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2023 e le procedure in corso (che spesso durano anni) continueranno a seguire le attuali regole.

Professionisti al margine della riforma

A parte la scelta di liberalizzare l'utilizzo dell'appalto integrato, sulla quale sono sempre esistite fazioni contrapposte tra i costruttori (che l'hanno sempre richiesto) e i professionisti (che l'hanno sempre osteggiato), colpisce la scarsa attenzione nei confronti dei servizi di architettura e di ingegneria per i quali, da una prima lettura dell'articolato, sembra essere possibile l'affidamento gratuito degli incarichi.

Tra le modifiche richieste a novembre 2022 dalla Rete delle Professioni Tecniche era stato proposto un correttivo agli articoli 8 e 14, con il duplice obiettivo di:

  • sancire il principio in base al quale nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente;
  • puntualizzare che per la determinazione della base di gara per i servizi di architettura e ingegneria avrebbero dovuto essere utilizzati i parametri attualmente indicati dal D.M. 17/06/2016 (Decreto Parametri), da aggiornare sulla base della riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2.

Il divieto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito

Benché l'art. 8 del nuovo Codice sia titolato "Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito", nei contenuti non esiste alcun divieto di affidare prestazioni professionali senza compenso.

Di seguito un confronto tra i 3 commi dell'art. 8 del nuovo Codice dei contratti con i commi 8, 8-bis e 8-ter, art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016:

Art. 8 nuovo Codice dei contratti

Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

2. Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.

3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.

8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.

Compensi professionali secondo il Decreto Parametri

L'art. 41 del nuovo Codice dei contratti definisce i livelli e i contenuti della progettazione, rimandando il dettaglio all'Allegato I.7, valido sin quando non sarà pubblicato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Ciò che interessa è il comma 15 che prevede:

Nell’allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l’allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Viene, quindi, recepita la richiesta di ancorare i compensi professionali ai parametri indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016. L'allegato I.13, titolato "Determinazione dei parametri per la progettazione" definisce, infatti, le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del DM 17/6/16, alle disposizioni di cui all'art. 41 del nuovo Codice.

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