Riforma Codice dei contratti: ecco il parere dell'VIII Commissione con 72 osservazioni

L'VIII Commissione della Camera approva il parere favorevole allo schema di decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti e formula alcune osservazioni

di Redazione tecnica - 23/02/2023

Sono parecchie e importanti le osservazioni (72) formulate ma è complessivamente positivo il parere dell'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati sullo schema di Decreto Legislativo di riforma del Codice dei contratti predisposto dal Governo.

Riforma Codice dei contratti: il parere della VIII Commissione

È arrivato con qualche settimana di ritardo il parere dell'VIII Commissione che nella seduta del 21 febbraio 2023 ha terminato i lavori sullo schema di decreto legislativo recante riforma del Codice dei contratti. Un pare positivo ma con diverse osservazioni su cui il Governo, così come prevede l'art. 1, comma 4 della Legge delega n. 78/2022, potrà scegliere di non conformarsi a patto di trasmettere alle Camere le sue controdeduzioni ed eventuali altri modifiche corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Dopo questa ulteriore fase, le Commissioni competenti potranno esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall’assegnazione e decorso tale termine il Decreto Legislativo potrà essere comunque emanato.

Al parere predisposto dalle forze di maggioranza ne erano arrivate altre due proposte alternative avanzate dal gruppo Azione – Italia Viva – Renew Europe e dal Gruppo del Partito Democratico. In votazione alla fine è stato votato il parere favorevole con osservazioni dei relatori.

Tra i pareri:

  • Filiberto Zaratti (Alleanza Verdi e Sinistra) ha evidenziato che il provvedimento rappresenta un notevole passo indietro rispetto al decreto legislativo del 2016, peraltro essendo alcune disposizioni declinate in modo discordante con taluni dei principi direttivi enunciati nella legge delega. Per questo motivo, dopo aver richiamato in sintesi le condizioni contenute nella proposta di parere, ha dichiarato che solo il loro accoglimento determinerebbe il parere favorevole del proprio gruppo, esprimendosi altrimenti in senso contrario;
  • Ilaria Fontana (M5S) ha espresso parere contrario per ragioni di metodo e di merito. Relativamente al metodo, ha evidenziato che, pur avendo dimostrato il suo gruppo ampia disponibilità fin da subito a lavorare in modo corale, sarebbe emersa la mancanza di una concreta volontà di procedere in tale maniera anche da parte della maggioranza. Quanto alle ragioni di merito, i soggetti auditi hanno sottolineato i profili di criticità, che sono stati in parte accolti nella proposta di parere dei relatori, formulando tuttavia solo osservazioni e non anche condizioni e mortificando completamente il ruolo del Parlamento;
  • Chiara Braga (Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista), rilevando che le sole osservazioni non possano dare al Governo un quadro chiaro degli elementi di maggior rilievo per la Commissione, ha elaborato una proposta alternativa di parere per poter declinare in modo più corretto il contributo che può venire dalla Commissione;
  • Franco Manes (Misto - Minoranze Linguistiche) ha dichiarato il voto contrario del suo gruppo, evidenziando che il provvedimento in esame rappresenta un corpo normativo moderno e dinamico, che necessita di un tempo adeguato per assumere piena efficacia.

Il parere della maggioranza

La relatrice di maggioranza Erica Mazzetti (Forza Italia) ha preliminarmente segnalato che la proposta di parere dei relatori contiene numerosi passaggi che raccolgono le indicazioni dei gruppi di opposizione nonché le considerazioni emerse da parte dei soggetti invitati in audizione. Osservazioni che sarebbero in linea con i principi della legge delega (tra questi richiama la riduzione dei livelli progettuali, che fa risparmiare tempo nell’aggiudicazione delle opere).

Relativamente al metodo la Mazzetti ha ricordato di aver più volte chiesto ai gruppi di opposizione elementi che tuttavia non sono pervenuti.

Aldo Mattia (Fratelli d'Italia) ha confermato il lavoro puntuale del lavoro della Commissione che avrebbe raccolto i suggerimenti avanzati nel corso delle numerosissime audizioni svolte. Concorde con la relatrice Mazzetti sulla correttezza del metodo utilizzato nella predisposizione del testo, ha espresso il favorevole del proprio gruppo.

Gianpiero Zinzi (Lega) ha espresso soddisfazione per il lavoro del Governo e della Commissione e in particolare dei relatori, per cui ha dichiarato il voto favorevole del proprio gruppo.

Le osservazioni dell'VIII Commissione

Come anticipato, il parere dell'VIII Commissione è stato complessivamente favorevole ma con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l’opportunità di scongiurare in tutte le disposizioni del Codice l’introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurounitarie (gold plating);

b) all’articolo 6, concernente i principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, valuti il Governo l’opportunità di sostituire il concetto di « attività a spiccata valenza sociale » con la più corretta definizione di « attività di interesse generale » e il concetto di « co-amministrazione » con quello di « amministrazione condivisa »; si valuti altresì l’opportunità di richiamare direttamente gli enti del Terzo settore, in luogo del riferimento ai privati, nella condivisione della funzione amministrativa, al contempo escludendo il rinvio al « principio del risultato »;

c) valuti il Governo l’opportunità di inserire, nell’articolo 6 dell’Allegato I.7, tra i contenuti del progetto di fattibilità tecnicoeconomica, il modello adottato dall’operatore nella gestione dei rifiuti/sottoprodotti generati dalle opere o dai servizi oggetto dell’appalto;

d) valuti il Governo l’opportunità di specificare all’articolo 16, in tema di conflitto di interessi, che è compito precipuo delle stazioni appaltanti adottare misure adeguate di individuazione, prevenzione e risoluzione di ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni;

e) valuti il Governo l’opportunità di precisare all’articolo 23, comma 5, che tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici sono incluse quelle relative alle procedure di affidamento in house;

f) valuti il Governo l’opportunità di allineare le procedure di localizzazione e approvazione del progetto delle opere di cui all’articolo 38 alle semplificazioni introdotte per le opere PNRR, incluse quelle relative alla verifica preventiva dell’interesse archeologico; a tal fine, si valuti l’opportunità di sostituire il richiamo al decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, contenuto nell’Allegato 1.8, con il più corretto riferimento al decreto ministeriale n. 244 del 20 maggio 2019;

g) valuti il Governo l’opportunità di precisare, in relazione all’istituto del dissenso costruttivo di cui all’articolo 38, comma 11, che le amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi, nell’indicare – a pena di decadenza – le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l’opera e possibile l’assenso, devono tenere conto delle circostanze del caso concreto;

h) all’articolo 39, valuti il Governo l’opportunità di un coordinamento tra il comma 3, secondo cui l’elenco delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale è inserito nel Documento di economia e finanza, e l’articolo 10, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché l’opportunità di chiarire, al comma 2, se gli interventi infrastrutturali per i quali sono stati nominati commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 debbano intendersi per loro na tura inseriti nell’elenco di cui al citato comma 3;

i) valuti il Governo l’opportunità di specificare, all’articolo 41 e nell’Allegato I.7, che durante la fase di progettazione deve essere verificata la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica dell’opera, in continuità con quanto già previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e allo scopo di garantire migliori standard di progettazione, includendo conseguentemente nella relazione tecnica allegata al livello progettuale una valutazione in ordine ai profili geologici, geomorfologici, idrologici e sismici dell’opera; in particolare, con riferimento all’articolo 8, comma 3, di tale allegato, si valuti l’opportunità di prevedere che gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici debbano essere esaurientemente esposti in apposite relazioni specialistiche; con riferimento all’articolo 22, comma 4, lettera b), del medesimo Allegato I.7, si valuti altresì la necessità che il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, sia composto da relazioni specialistiche da individuarsi nelle relazioni geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica;

j) valuti il Governo l’opportunità di promuovere una omogeneizzazione nei metodi di rilevazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni utilizzati dalle regioni e dalle province autonome ai fini della predisposizione dei prezzari regionali di cui all’articolo 41, comma 13; si valuti altresì l’opportunità di prevedere, dalla validazione del progetto, un limite temporale di tre mesi per bandire la gara, in modo da assicurare che il costo dei prodotti venga determinato facendo riferimento ai prezzi correnti sul mercato; si valuti altresì l’opportunità di garantire che abbia luogo, da parte della stazione appaltante, la verifica effettiva dell’aderenza dei prezzi indicati nel prezzario a quelli di mercato;

k) al medesimo articolo 41, valuti il Governo l’opportunità di:

  1. prevedere l’obbligo di utilizzare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria i parametri a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati, tenuto conto delle modifiche previste dal nuovo codice quali la riduzione dei livelli di progettazione e i nuovi contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere pubbliche (PFTE);
  2. puntualizzare il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la programmazione, al fine di chiarire che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l’amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE;

l) valuti il Governo l’opportunità di inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti l’individuazione dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici anche attraverso il recepimento in apposito allegato delle tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio al principio dell’equo compenso di cui all’articolo 8 e nel rispetto dei principi di concorrenza e libero accesso al mercato; si valuti altresì l’opportunità, con riferimento all’articolo 8, di sancire il principio che nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente;

m) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire, all’articolo 44, il contenuto dell’offerta che l’operatore economico presenta in sede di appalto integrato, specificando che l’offerta dell’operatore ha ad oggetto una proposta tecnica adeguatamente formulata, sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, il cui quadro economico tenga conto di tutte le valorizzazioni economiche relative alle prescrizioni acquisite in sede di procedura di autorizzazione del progetto;

n) all’articolo 49, valuti il Governo l’opportunità di prevedere deroghe motivate al principio di rotazione degli affidamenti, anche con riferimento alla garanzia di un miglior svolgimento del servizio, all’affidabilità dell’operatore economico, all’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

o) valuti il Governo, in relazione all’articolo 50 sulle procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l’opportunità di valorizzare i principi di concorrenza, trasparenza e massima partecipazione degli operatori interessati da invitare alle medesime procedure; valuti il Governo l’opportunità di specificare, per esigenze di coordinamento testuale, che anche nelle ipotesi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera d), per i lavori di importo tra 1 milione di euro e la soglia europea, l’individuazione dei 10 operatori da consultare nella procedura negoziata deve avvenire attraverso indagini di mercato o tramite elenchi, come previsto alla lettera c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro;

p) valuti il Governo l’opportunità di meglio definire, all’articolo 50, comma 2, il perimetro del ricorso al sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate al fine di chiarire che tale metodo deve essere utilizzato in circostanze del tutto residuali ed eccezionali, laddove non risultino praticabili altri metodi di selezione degli operatori;

q) in relazione all’articolo 54, comma 2, sui metodi per l’individuazione delle offerte anomale, valuti il Governo l’opportunità di eliminare il principio della preventiva conoscibilità del metodo per l’individuazione delle offerte anomale, che rischia di determinare indebiti condizionamenti al regolare andamento delle procedure di gara; si valuti conseguentemente l’opportunità di modificare l’Allegato II.2 « Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte », garantendo che tutti i metodi per la determinazione della soglia di anomalia rendano la scelta del sistema non prevedibile e impediscano eventuali fenomeni collusivi;

r) valuti il Governo l’opportunità di chiarire, all’articolo 56, comma 1, lettera i), l’ambito di applicazione del rinvio al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, quale ambito materiale ricompreso tra i settori ordinari esclusi dall’applicazione del Codice, definendo puntualmente l’alveo dei servizi finanziari interessati dall’esclusione tramite un elenco onnicomprensivo, coerente con gli atti legislativi relativi al mercato interno; al medesimo articolo 56, si valuti altresì l’opportunità di innalzare a 20.000 euro il valore dei contratti aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari, che sono esclusi dalle disposizioni del codice relative ai settori ordinari, e di estendere tale esclusione anche ai servizi di manutenzione e alle opere minori di pubblica utilità svolti dalle stesse imprese agricole singole o associate;

s) valuti il Governo l’opportunità di promuovere eventuali semplificazioni per gli appalti di servizi relativi agli « spettacoli dal vivo » coerentemente con quanto previsto dal considerando n. 23 della direttiva 24/2014/UE;

t) all’articolo 57, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che le stazioni appaltanti applichino come criterio di valutazione dell’offerta quello relativo all’approvvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in impianti in cui si utilizza clinker prodotto in Paesi ricadenti nell’ambito del sistema EU/ETS, con attribuzione al medesimo criterio di percentuali del punteggio massimo contemplato per la componente qualitativa dell’offerta stessa;

u) al medesimo articolo 57, comma 2, in tema di criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, valuti il Governo l’opportunità di sostituire il principio contenuto nella locuzione « ove tecnicamente opportuno » con il presupposto « ove tecnicamente com patibile », al fine di non riconoscere eccessiva discrezionalità nell’adozione di uno specifico criterio ambientale minimo (CAM);

v) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire, all’articolo 58, comma 2, il parametro degli obblighi di motivazione della mancata suddivisione in lotti, al fine di garantirne la coerenza con i princìpi dello Small Business Act di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM (2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, e di garantire che la mancata suddivisione in lotti rappresenti un’eccezione rispetto alla modalità ordinaria di affidamento degli appalti; valuti altresì il Governo l’opportunità di evitare che la nozione di « lotto quantitativo » si sovrapponga a quella di « lotto funzionale », chiarendo che, ai fini della definizione del lotto quantitativo, non sia richiesto che questo sia funzionalmente autonomo, ossia oggetto di uno specifico appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura ovvero parte di un lavoro o servizio generale la cui progettazione o realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione di altre parti; si valuti altresì l’opportunità di prevedere la cosiddetta clausola di territorialità, in conformità con i principi di cui all’articolo 18 della direttiva 24/2014/UE, al fine di tutelare le imprese del territorio;

w) all’articolo 59, comma 1, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che per gli accordi quadro è necessario porre a base di gara il progetto esecutivo, al fine di evitare che gli operatori economici siano chiamati a proporre soluzioni basate su criteri generici in assenza di una base progettuale;

x) all’articolo 60, valuti il Governo l’opportunità di ridurre la soglia del 5 per cento oltre la quale scatta la revisione dei prezzi dell’importo complessivo del contratto, nonché di innalzare la soglia dell’80 per cento per la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all’impresa; si valuti inoltre l’opportunità di ridefinire le modalità di individuazione e pubblicazione degli indici sintetici delle variazioni dei costi e dei prezzi, distinguendo tra contratti di lavori e contratti di servizi e forniture e garantendo un aggiornamento almeno semestrale di tali indici; si valuti altresì l’opportunità di prevedere espressamente l’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi al verificarsi di variazioni dei costi derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

y) valuti il Governo l’opportunità di garantire anche una ridefinizione delle modalità di utilizzo delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico e la capacità delle stazioni appaltanti di far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dall’attivazione delle clausole di revisione dei prezzi nelle ipotesi di variazione in aumento del costo dell’opera, della fornitura o del servizio previste dall’articolo 60, comma 2;

z) all’articolo 63, valuti il Governo l’opportunità di estendere, in sede di prima applicazione, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ai comuni capoluogo e alle aggregazioni comunali consentite per legge, individuando per quest’ultime una soglia minima di abitanti o un numero minimo di comuni, nel rispetto del criterio di stabilità delle attività, ferma restando l’esigenza di valorizzare il ruolo delle stazioni appaltanti qualificate rispetto alle procedure di PPP, appalto integrato e dialogo competitivo, nonché alle procedure relative ai settori esposti al rischio di infiltrazioni mafiose per cui è necessaria l’iscrizione alle cosiddette white list, a prescindere dal valore;

aa) valuti il Governo, con riferimento all’articolo 65, di ripristinare l’assimilazione dei consorzi artigiani ai consorzi tra società cooperative e in tale ambito sia previsto che la capacità tecnico finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 65 sussista autonomamente in capo al consorzio a prescindere dai singoli requisiti delle imprese consorziate, come previsto per i consorzi tra cooperative di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 65;

bb) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire le regole di cui all’articolo 67 sui requisiti di capacità tecnica e finanziaria per la partecipazione dei consorzi alle procedure di affidamento, ponderando nello speciale quadro normativo di riferimento – anche alla luce delle criticità emerse in sede attuativa e tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali che hanno interessato la materia – le particolari finalità mutualistiche e pro-concorrenziali proprie dell’istituto consortile con l’attuazione effettiva dei principi di concorrenza, trasparenza, par condicio e apertura al mercato che presidiano il corretto, conforme ed efficace esperimento degli affidamenti di contratti pubblici;

cc) valuti il Governo, con riferimento all’articolo 67, di chiarire che l’affidamento dell’esecuzione delle prestazioni da parte di una o più consorziate non costituisce subappalto; valuti il Governo, con riferimento all’articolo 31 dell’Allegato II.12, di prevedere che il meccanismo di imputazione a consorzio e consorziata dei lavori eseguiti, ai fini dell’attestazione SOA, sia esteso anche ai consorzi artigiani e cooperativi;

dd) all’articolo 68, comma 9, in relazione alla responsabilità solidale tra gli operatori temporaneamente riuniti o consorziati, valuti il Governo l’opportunità di escludere più chiaramente i comportamenti elusivi della stessa, sostituendo il riferimento al Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile con quello all’articolo 31 dell’Allegato II.12;

ee) all’articolo 93, valuti il Governo l’opportunità di prevedere per le commissioni giudicatrici un sistema valutativo basato su elementi di tipo oggettivo; al medesimo articolo 93, valuti inoltre il Governo l’opportunità di specificare la tempistica entro cui la commissione del concorso deve essere indicata, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l’intera procedura;

ff) all’articolo 94, valuti il Governo, in relazione alle cause di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto, l’opportunità di coordinare lo schema di decreto legislativo con le novità introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sugli effetti extra-penali delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;

gg) all’articolo 95, valuti il Governo l’opportunità di prevedere:
1. nei confronti degli operatori economici che abbiano commesso gravi violazioni non definitivamente accertate rispetto agli obblighi di pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali:
a) in fase di partecipazione alla gara, la non operatività dell’esclusione automatica in caso di richiesta di compensazione del debito tributario con i crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione;
b) in fase di esecuzione, l’obbligo di comunicazione dell’inadempienza alla stazione appaltante e l’intervento sostitutivo da parte di questa;
2. nei confronti degli operatori economici che abbiano commesso gravi violazioni non definitivamente accertate, l’equivalenza tra la richiesta di rateizzazione o di compensazione del debito tributario con i crediti certificati nei confronti della pubblica amministrazione e l’impegno vincolante a pagare le imposte;

hh) valuti il Governo, in relazione alle cause di esclusione non automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’articolo 95, di prevedere l’introduzione, al comma 1, di un criterio di proporzionalità e ragionevolezza, anche commisurato al valore dell’appalto in particolare per quanto riguarda il riferimento al limite delle violazioni fiscali (5.000 euro) indicato nell’articolo 1 dell’Allegato II.10; valuti altresì il Governo l’opportunità di introdurre la previsione della seconda parte dell’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, in cui si prevedono casi di possibile regolarizzazione;

ii) valuti il Governo l’opportunità di valorizzare il ruolo del DURC quale mezzo di prova nelle verifiche di irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali, di cui all’articolo 95, comma 2;

jj) al medesimo articolo 95, valuti il Governo l’opportunità di estromettere l’operatore economico dalla procedura di affidamento solo previa attività istruttoria, avviando un sub-procedimento di valutazione in contraddittorio con l’operatore economico medesimo;

kk) valuti il Governo l’opportunità di procedere ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione non automatica anche attraverso una maggiore tipizzazione delle ipotesi dell’illecito professionale, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, evitando di dare rilevanza anche a fattispecie non previamente identificate e non circostanziate sul piano fattuale, genericamente incidenti sull’affidabilità e integrità dell’operatore, in ogni caso prevedendo che il mezzo di prova sia costituito da un provvedimento quantomeno di primo grado; valuti inoltre il Governo l’opportunità, in un’ottica di armonizzazione complessiva del sistema, di uniformare la disciplina dei settori esclusi rispetto a quella dei settori ordinari;

ll) valuti il Governo l’opportunità di istituire un gruppo di studio avente il precipuo compito di avviare una sperimentazione finalizzata a chiarire i confini applicativi del sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture e ad individuare puntualmente le tipologie di affidamenti per cui è possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonché a definire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa qualificazione;

mm) all’articolo 100, comma 7, valuti il Governo l’opportunità di stabilire a regime – e non solo in via transitoria – la durata quinquennale dell’attestazione, con verifica al terzo anno, nonché il periodo documentabile di 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA);

nn) all’articolo 100, comma 8, lettera c), valuti il Governo l’opportunità di prevedere che il futuro regolamento – di cui al comma 4 del medesimo articolo – introduca requisiti di qualificazione minimi per l’impresa consorziata esecutrice, proporzionati ai lavori affidati e coerenti con il fine di favorire l’accesso al mercato e la crescita delle micro, piccole e medie imprese;

oo) all’articolo 103, comma 1, lettera b), valuti il Governo la possibilità di modificare la disposizione poiché in contrasto con il principio del favor partecipationis di cui all’articolo 10, atteso che per i lavori sopra la soglia dei 100 milioni sono richiesti requisiti speciali che conducono a una eccessiva riduzione della platea dei possibili partecipanti;

pp) all’articolo 106, valuti il Governo l’opportunità di reintrodurre la previsione che riduce del 50 per cento l’importo della garanzia (provvisoria e definitiva) di cui al comma 8 per gli operatori in possesso della certificazione europea del sistema di qualità; valuti altresì il Governo l’opportunità di legare la durata massima di validità delle garanzie provvisorie alla durata massima dei termini per la conclusione delle procedure di gara previsti dall’articolo 17, comma 3;

qq) all’articolo 106, comma 6, valuti il Governo l’opportunità di limitare l’escussione della cauzione provvisoria ai soli fatti direttamente imputabili al singolo soggetto e non già all’impresa;

rr) con riferimento alle certificazioni di qualità, valuti il Governo l’opportunità di apportare modifiche di coordinamento idonee ad assicurare la puntualità dei richiami normativi e il rispetto delle disposizioni euro-unitarie di settore;

ss) in ordine ai requisiti di ordine speciale, valuti il Governo l’opportunità di ridefinire secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità l’arco temporale rilevante ai fini delle valutazioni operate dalle stazioni appaltanti rispetto ai requisiti di capacità economica e finanziaria per l’aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture;

tt) in linea di continuità con la normativa vigente (articolo 47-quater del decreto- legge n. 77 del 2021), valuti il Governo l’opportunità di garantire una maggiore apertura del mercato, prevedendo che, nei bandi di gara o negli atti equiparati, possano essere previsti criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento;

uu) stante la mancata trasposizione nello schema di codice della disciplina attualmente prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di contratti di sponsorizzazione lavori, valuti il Governo se è opportuno l’inserimento di una previsione ad hoc per i contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, che consenta di disciplinare tali affidamenti anche attraverso opportuni e puntuali rinvii alla normativa di settore;

vv) con riferimento all’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’articolo 108, valuti il Governo se non sia opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta e individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, evitando l’utilizzo di formule che si risolvano col premiare i ribassi più alti, individuando un tetto massimo al punteggio economico per i contratti ad alta intensità di manodopera e valorizzando adeguatamente il punteggio di qualità;

ww) all’articolo 109, in tema di reputazione dell’impresa, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che l’impegno sul piano ambientale e su altre finalità di beneficio comune sia inserito tra i requisiti reputazionali riportati nel fascicolo digitale degli operatori;

xx) con riferimento all’articolo 110, comma 4, lettera b), sulla non ammissibilità di giustificazioni « in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente », valuti il Governo l’opportunità di fare riferimento ai costi di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ossia quelli individuati dalla stazione appaltante, non assoggettabili a ribasso d’asta, e non agli « oneri aziendali della sicurezza »;

yy) all’articolo 114, valuti il Governo l’opportunità di prevedere la facoltà per la stazione appaltante di procedere all’affidamento interno della direzione lavori in luogo dell’obbligatorietà;

zz) all’articolo 116, valuti il Governo l’opportunità di prevedere la facoltà per la stazione appaltante dell’affidamento interno del collaudo in luogo dell’obbligatorietà; al comma 10, lettera a), di tale articolo, valuti, altresì, il Governo l’opportunità di prevedere che gli interventi archeologici siano effettuati da archeologi qualificati ai sensi della normativa vigente;

aaa) all’articolo 119, valuti il Governo l’opportunità, nell’ipotesi di subappalto cosiddetto « a cascata », di estendere ai subappalti oggetto di ulteriore subappalto tutte le disposizioni di carattere obbligatorio previste dal Codice a carico dell’operatore economico titolare del contratto all’atto della manifestazione della volontà di procedere con il subappalto principale;

bbb) all’articolo 125, in tema di anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo per l’operatore, valuti il Governo l’opportunità che lo stato di avanzamento lavori (SAL) tenga conto dell’aspetto temporale, al fine di evitare che a fronte di lavori di mesi non si raggiungano stati di avanzamento dei lavori;

ccc) all’articolo 128, in tema di servizi alla persona, valuti il Governo l’opportunità di inserire una specifica disciplina sulle « concessioni di servizi sociali », ponendo in carico alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori, che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali, di rendere nota l’intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di preinformazione;

ddd) all’articolo 140, comma 6, valuti il Governo l’opportunità di considerare quale circostanza di somma urgenza, oltre allo stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche lo stato di emergenza regionale;

eee) all’articolo 170, valuti il Governo l’opportunità di dare piena attuazione alla previsione di cui articolo 1, comma 2, lettera i), della legge di delega (legge n. 78 del 2022), inserendo in tale disposizione, in materia di offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi, efficaci misure di salvaguardia per le forniture europee nei casi di presenza di offerte in cui la quota di prodotti originari di Paesi terzi sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti;

fff) valuti il Governo l’opportunità di coordinare la previsione di cui all’articolo 175 in ordine alla figura del Responsabile Unico del Progetto di partenariato con quella di cui all’articolo 15 in tema di Responsabile Unico del Progetto al fine di evitare incertezze in fase applicativa, garantendo una uniforme applicazione del procedimento di nomina del RUP; in particolare, valuti il Governo l’opportunità di chiarire che l’ente concedente affida le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato al responsabile unico del progetto nominato in forza della procedura di cui all’articolo 15;

ggg) valuti il Governo l’opportunità di chiarire, in relazione all’articolo 176, comma 2, il coordinamento tra il Codice e la disciplina di cui al testo unico in materia di servizi pubblici locali, specificando che, ferme restando le specifiche esclusioni previste dal Codice dei contratti pubblici, per i profili non disciplinati si applicano alle concessioni di servizi economici d’interesse generale le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

hhh) valuti il Governo l’opportunità di coordinare la formulazione dell’articolo 175, comma 1, in merito all’inserimento dei contratti di partenariato pubblico-privato nel programma triennale delle esigenze pubbliche, con le scelte operate all’articolo 193, che riconosce il diritto di prelazione del promotore nell’ambito dell’istituto della finanza di progetto, eliminando conseguentemente il riferimento al criterio premiale in luogo della prelazione;

iii) all’articolo 193, in materia di finanza di progetto, valuti il Governo l’opportunità di:

  1. definire il termine entro il quale l’ente concedente è tenuto ad esprimersi sulla fattibilità della proposta di finanza di progetto al fine di garantire al promotore tempi certi di definizione della procedura di affidamento;
  2. prevedere l’obbligo di conclusione della valutazione con un provvedimento espresso oggetto di comunicazione all’interessato e di pubblicazione;
  3. prevedere l’obbligo di valutazione della proposta anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale;
  4. in caso di concorrente costituito da più soggetti, mitigare la previsione di esclusione per omessa indicazione della quota di partecipazione al capitale sociale da parte di ciascun soggetto;

jjj) valuti il Governo l’opportunità di ampliare i poteri della cabina di regia di cui all’articolo 221, prevedendo che essa possa, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, individuare le procedure necessarie ad assicurare la continuità delle opere in corso di realizzazione e la prosecuzione dei bandi avviati con il precedente regime e abbia altresì il potere di segnalare alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell’emanazione di norme urgenti, le criticità che comportano il blocco delle attività delle opere o ne prolunghino ingiustificatamente l’attuazione;

kkk) valuti il Governo l’opportunità di rivedere il regime di assegnazione ad ANAC delle sanzioni previste dall’articolo 222, omogeneizzando tale regime con quello applicato alle altre Autorità indipendenti e comunque rideterminando all’articolo 222, comma 14, l’entità delle somme che rimangono nella disponibilità dell’ANAC in misura non superiore al 50 per cento del relativo importo;

lll) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire la durata e la portata del periodo transitorio sulla pubblicità legale di cui all’articolo 225, comma 1, al fine di coordinarne la formulazione con il cronoprogramma degli interventi in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;

mmm) all’articolo 226, comma 2, valuti il Governo l’opportunità di specificare che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continua ad applicarsi ai procedimenti in corso anche se avviati prima della sua entrata in vigore;

nnn) al fine di garantire il corretto rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC e fugare ogni dubbio su tutte le disposizioni normative che si applicano dopo l’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, valuti il Governo l’opportunità di chiarire all’articolo 225, comma 7, che in relazione alle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano le disposizioni di cui al decretolegge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 nonché le successive semplificazioni introdotte dalla legislazione al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere;

ooo) valuti il Governo l’opportunità di individuare la data in cui le disposizioni del nuovo Codice acquisteranno efficacia in modo tale che le stazioni appaltanti e gli operatori economici abbiano a disposizione un tempo ragionevole per prendere conoscenza e adeguarsi alla nuova normativa;

ppp) valuti il Governo l’opportunità di introdurre tra le disposizioni transitorie una previsione di coordinamento finalizzata a far salva, per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, di cui all’articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la continuità del quadro normativo di riferimento all’epoca vigente;

qqq) valuti il Governo l’opportunità di chiarire la disciplina transitoria relativa alla progettazione per i progetti in corso alla luce della riduzione dei livelli progettuali da tre a due;

rrr) valuti il Governo l’opportunità di inserire tra le disposizioni transitorie una norma di interpretazione autentica finalizzata a chiarire l’operatività per i procedimenti in corso del regime del cumulo alla rinfusa relativo ai requisiti di qualificazione dei consorzi stabili per il settore dei lavori, dei servizi e delle forniture, ovviando alla difformità di orientamenti giurisprudenziali derivante dall’inattuazione dell’articolo 47 del Codice vigente (decreto legislativo n. 50 del 2016) tramite un rinvio alla previgente disciplina;

sss) valuti il Governo l’opportunità di modificare, nell’Allegato I.6, le soglie relative all’obbligatorietà del dibattito pubblico per le infrastrutture stradali, al fine di allinearle a quelle previste per le infrastrutture ferroviarie (elevandole da 15 a 30 km);

ttt) tenuto conto delle scelte operate dallo schema di Codice in merito al ricorso all’appalto integrato ed al fine di garantire la qualità della progettazione per tali tipologie di affidamenti, valuti il Governo l’opportunità, di prevedere all’articolo 34 dell’Allegato I.7 che l’attività di verifica della progettazione si svolge tramite organismi esterni di controllo per i progetti, di valore superiore alla soglia europea dell’articolo 14, comma 1, lettera a), relativi agli affidamenti di contratti che abbiano per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;

uuu) in relazione alle opere di urbanizzazione a scomputo, valuti il Governo l’opportunità di esplicitare che la possibilità prevista per l’amministrazione di indire la gara è alternativa all’ipotesi principale in cui è il soggetto privato titolare del permesso di costruire ad assumere la funzione di stazione appaltante, al fine di evitare interpretazioni erronee, tali da portare a ritenere che siano sempre le amministrazioni comunali ad assumere la funzione di stazione appaltante e indire la relativa procedura di gara; valuti altresì il Governo l’opportunità di esplicitare per tali opere (come attualmente previsto nell’articolo 38, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016) l’esclusione dei privati dal rispetto del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, stante il fatto che l’attività di stazione appaltante per i privati ha carattere occasionale e non continuativo nel tempo come per le pubbliche amministrazioni e che i requisiti richiesti dal nuovo codice alle pubbliche amministrazioni non sono applicabili alla struttura amministrativa ed economica di soggetti privati;

vvv) valuti il Governo l’opportunità di allineare il testo dell’Allegato II.12 con la disposizione dell’articolo 100, comma 7, e in generale di apportare all’Allegato le opportune modifiche di coordinamento testuale con la normativa tecnica di settore;

www) considerato che l’articolo 5, comma 1, dell’Allegato II.12, pone in capo alle SOA l’obbligo di avere sede legale in Italia, che analoga previsione, contenuta nell’articolo 64, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è stata oggetto di una procedura di infrazione europea nei confronti dell’Italia (procedura n. 2013/4212), ed è quindi stata abrogata dall’articolo 5, comma 2, della Legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122), valuti il Governo l’opportunità di reintrodurre espressamente la previsione in base alla quale le SOA devono avere la propria sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea, che aveva consentito di porre rimedio alla procedura di infrazione;

xxx) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire, all’articolo 38 dell’Allegato I.7, i requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi di partecipazione alle gare, includendo tra gli elementi da valutare ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettere a) e b), rispettivamente per il fatturato globale e l’esperienza professionale pregressa, anche i servizi di ispezione nelle costruzioni, di progettazione o direzione lavori;

yyy) valuti il Governo l’opportunità di adeguare l’Allegato I.14 sulla direzione lavori ed esecuzione dell’appalto all’Allegato I.9 sui metodi e strumenti informativi digitali di gestione delle costruzioni, nonché sulla necessità che il collaudo sia effettuato in corso d’opera;

zzz) al fine di evitare che la struttura della Cabina di regia non riesca a coprire le importanti e nuove funzioni di help desk ad essa affidate dallo schema di Codice, valuti il Governo l’opportunità di specificare che, ai fini dell’attivazione dell’help desk, la Cabina di regia può utilizzare personale in posizione di comando o distacco proveniente da altre amministrazioni, fermo restando il principio di invarianza finanziaria;

aaaa) valuti il Governo l’opportunità di inserire nel Codice una disposizione normativa che escluda espressamente la qualificazione dei Collegi e degli Ordini professionali come amministrazioni aggiudicatrici, al fine di evitare fenomeni di aporia ordinamentale e di violazione del cosiddetto divieto di gold plating, che potrebbero derivare dall’estensione della disciplina dei contratti pubblici ai predetti enti sulla base della mera definizione di essi come enti pubblici non economici;

bbbb) valuti il Governo l’opportunità di adottare un « capitolato generale di appalto » unico (con utilizzo del criterio della remunerazione dei lavori « a misura »), che, con criteri chiari ed uniformi, renda il più possibile « oggettive » sia le regole poste a base del contratto, sia l’attività di verifica degli adempimenti dell’appaltatore, specie con riguardo alla quantità delle opere eseguite;

cccc) valuti il Governo l’opportunità di inserire una disposizione volta a prevedere che gli organi costituzionali attuino nei propri ordinamenti le disposizioni del decreto legislativo nell’ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute e della propria autonomia organizzativa;

dddd) valuti il Governo l’opportunità di prevedere che gli schemi dei regolamenti ministeriali di delegificazione siano trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, nei casi specificati in premessa in cui gli allegati intervengano su materie già disciplinate in precedenza da regolamenti o altri atti attuativi, sui cui schemi era stato previsto il parere parlamentare, ovvero riproducano il contenuto di precedenti disposizioni di rango legislativo.

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