Finanziaria 2023: Modifiche al Codice dei contratti con nuove disposizioni sulla Revisione dei prezzi

Il comma 458 della Finanziaria 2023 introduce importanti modifiche alla disciplina della Revisione dei prezzi

di Redazione tecnica - 24/12/2022

Il testo della Finanziaria 2023, originariamente prevista in 174 articoli suddivisi in Parti, Titoli e Capi , approvata ieri con voto di fiducia dalla Camera dei Deputati torna alla soluzione di pochi articoli dei quali l’articolo 1 contenente oltre 900 commi che trattano “I Risultati differenziali, Le norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni ed I Fondi speciali”.

Modifiche all'orginario articolo 79 sulla Revisione prezzi

Molte le novità inserite dall’emendamento del Governo approvato dalla Camera dei deputali e tra i tanti evidenziamo la modifica dell’originario articolo 79 trasfuso con modifiche nel comma 458 il cui testo è rilevabile nell’allegato.

Il citato comma 458 Apporta una serie di modifiche e integrazioni, finalizzate a precisare l’ambito di operatività (sia temporale sia in ordine alla derogabilità delle disposizioni vigenti) della disciplina recata dall’articolo 26 del D.L. 50/2022.

Le modifiche introdotte

Illustriamo, qui di seguito, le modifiche introdotte al testo originario:

  • la lettera b):
    • integra il disposto del comma 6-bis dell’art. 26 D.L. 50/2022, introdotto dalla lettera b) dell’articolo in esame – ove si prevede che per i contratti aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato applicando i prezzari regionali – stabilendo che tale adozione avvenga non solo in deroga alle specifiche clausole contrattuali (come già previsto dal testo iniziale del ddl) ma anche in deroga al disposto dell’art. 216, comma 27-ter, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Ricordiamo che tale comma 27-ter dispone che ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del Codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina per la revisione dei prezzi contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del precedente Codice (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
    • integra il disposto del comma 6-ter dell’art. 26 D.L. 50/2022, introdotto dalla lettera b) dell’articolo in esame – ove si prevede l’applicazione della disciplina del citato comma 6-bis anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e non abbiano accesso al «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 – al fine di stabilire che l’applicazione in questione avviene in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Ricordiamo in proposito che in tale quarto periodo della richiamata lettera a) si dispone che, per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari regionali, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Il comma 6-ter viene inoltre modificato al fine di precisare che gli appalti di lavori a cui si fa riferimento non sono quelli i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ma quelli aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022.
  • le lettere c), d) e e) introducono ulteriori novelle ai commi dell’art. 26 del D.L. 50/2022. Nel dettaglio, modificano :
    • il comma 8 – il cui testo vigente dispone che, fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione degli stessi, utilizzano i prezzari regionali aggiornati – onde precisare che la disposizione non fa riferimento agli accordi già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata del D.L. 50/2022 bensì a quelli con termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021 (nuova lettera b-bis);
    • il comma 12 – il cui testo vigente dispone che per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 – al fine di prorogare di un anno (vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) il termine finale citato (nuova lettera b-ter);
    • il comma 13 – il cui testo vigente autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, per ciascun anno del biennio 2022-2023, le occorrenti variazioni di bilancio, al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle revisioni dei prezzi disciplinate dall’art. 26 del D.L. 50/2022 – al fine di estendere di un ulteriore anno (quindi considerando anche il 2024) tale norma di copertura (nuova lettera b-quater).

In allegato il testo della Finanziaria 2023 così come approvato ieri dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato ed  il testo dell'art, 26 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

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