Riforma Fiscale: approvato il disegno di legge di delega al Governo

Entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, l’esecutivo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per la revisione complessiva e organica del sistema fiscale

di Redazione tecnica - 17/03/2023

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale. Tra i principali obiettivi di carattere generale del ddl, l’impulso alla crescita economica e alla natalità, mediante la riduzione del carico fiscale, l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e l’individuazione di meccanismi fiscali di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese.

Riforma fiscale: ok dal Consiglio dei Ministri al ddl di delega

Entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, l’esecutivo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione complessiva e organica del sistema fiscale. Contestualmente sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario, in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta e da redigere uno specifico Codice.

Questo l'articolato previsto nell'attuale bozza:

  • PARTE I - I PRINCIPI GENERALI E TEMPI Dl ATTUAZIONE...
    • Articolo 1 (Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e i relativi tempi di attuazione)
    • Articolo 2 (Principi generali del diritto tributario nazionale)
    • Articolo 3 (Principi generali del diritto tributario dell'Unione europea e internazionale)
    • Articolo 4 (Revisione dello statuto dei diritti del contribuente)
  • PARTE II - I TRIBUTI
  • CAPO I- LE IMPOSTE SUI REDDITI, L'IVA E L'IRAP
    • Articolo 5 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)
    • Articolo 6 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti)
    • Articolo 7 (Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto)
    • Articolo 8 (Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)
    • Articolo 9 (Altre disposizioni)
  • CAPO II- GLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI
    • Articolo 10 - (Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti, diversi dall'IVA)
    • Articolo 11 (Revisione della disciplina doganale)
    • Articolo 12 (Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi)
  • CAPO III - I TRIBUTI DEGLI ENTI TERRITORIALI
    • Articolo 13 (Tributi regionali)
    • Articolo 14 (Tributi locali)
  • CAPO IV - I GIOCHI
    • Articolo 15 (Giochi)
  • PARTE III - I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI...
  • CAPO I - I PROCEDIMENTI
    • Articolo 16 (Procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti)
    • Articolo 17 (Procedimento accertativo)
    • Articolo 18 (Procedimenti di riscossione e di rimborso)
    • Articolo 19 (Procedimenti del contenzioso)
  • CAPO II - Sanzioni
    • Articolo 20 (Le sanzioni)
  • PARTE IV - TESTI UNICI E CODICI
    • Articolo 21 (Testi unici e codificazione della materia tributaria)
  • PARTE V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
    • Articolo 22 (Disposizioni finanziarie)

Vediamo nel dettaglio le principali riforme.

Riforma dell'IRPEF

È prevista la revisione dell’intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone fisiche, con l’obiettivo di attuare gradualmente la c.d. “equità orizzontale”, attraverso:

  • l’introduzione di una sola fascia di esenzione fiscale e dello stesso onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
  • il riconoscimento della deducibilità, anche forfettaria, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
  • la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;
  • la sostituzione del sistema di aliquote per scaglioni di reddito, con l’introduzione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata, su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;
  • la complessiva revisione delle tax expenditures, che attualmente prevede 600 voci per 125 miliardi di spesa.

IRES: le riforme previste

Prevista anche la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, che sarà basata sulla riduzione dell’aliquota IRES qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:

  • una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito va impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;
  • gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

La quota da destinare agli investimenti ha come obiettivo favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento a soggetti che necessitano di maggiore tutela, comprese le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. A differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione sarà effettuata prima degli investimenti, che dovranno essere fatti entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.

Revisione dell'IVA

In relazione all’imposta sul valore aggiunto (IVA), è prevista la revisione della definizione dei presupposti dell’imposta per renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea e delle norme di esenzione; inoltre sono previste:

  • la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote;
  • la revisione della disciplina della detrazione;
  • la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA con l’obiettivo di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto.

IRAP: le modifiche previste con la riforma fiscale

Nel DDL si propone una revisione organica dell’IRAP che porterà all’abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta IRES tale da assicurare un equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario e il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario oppure sottoposte a piani di rientro.

Le novità per lo Statuto del Contribuente

Infine, è prevista la revisione dello Statuto del Contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto. A tal proposito, verranno rafforzati:

  • l’obbligo di motivazione a carico dell’ente impositore, che dovrà specificare le prove su cui si fonda la pretesa;
  • il diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio.

Scarica qui la bozza del DDL di delega al Governo

 

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