Gazzetta Ufficiale: Il decreto sulla Rigenerazione urbana

Sino al 4 giugno 2021 è possibile presentare la domanda per contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana

di Redazione tecnica - 09/04/2021

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 84 dell’8 aprile 2021 il Decreto del Ministero dell’Interno 2 aprile 2021 recante “Approvazione del modello informatizzato di presentazione della domanda, per il triennio 2021-2023, di contributi, a favore dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”.

Il dPCM 21 gennaio 2021

Il decreto fa riferimento all’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021 recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”,

Modello di domanda

Al decreto 2 aprile 2021 è allegato lo schema del modello di domanda e le istruzioni – per l’accesso al finanziamento di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nei Comuni con più di 15mila abitanti, nei capoluoghi di Provincia e nelle Città Metropolitane.

Circolare e Comunicato

Sul sito del Ministero dell’Interno – Diparimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale, sono stati pubblicati, anche:

Presentazione della domanda

Per presentare la domanda i Comuni dovranno utilizzare esclusivamente la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al d.lgs. n. 229/2011, sino alle ore 23.59 del 4 giugno 2021.
L’istanza dovrà recare la firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Ammissibilità degli interventi

Come è dettagliatamente specificato all’articolo 3 del dPCM, è possibile finanziare singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, per ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano (compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati)

Comuni richiedenti il contributo

Ricordiamo che, come meglio specificato all’articolo 2 del dPCM 21/01/2021,, i comuni possono fare domanda per uno o più interventi nel limite massimo di:

  • 5 mln di euro per i comuni da 15.000 a 49.999 abitanti;
  • 10 mln di euro per i comuni da 50.000 a 100.000 abitanti;
  • 20 mln di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti, per i comuni capoluogo o sede di città metropolitana.

Titologie di investimento

Il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso:

  1. manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
  2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
  3. mobilità sostenibile.
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