Riserve: un caso particolare

Come gestire le richieste di maggiori compensi e la loro iscrizione nei registri contabili nel rispetto delle disposizioni normative

In uno studio pubblicato nei primi mesi dell’anno 2021, un Autore ha scritto: “L’appaltatore ha la facoltà di richiedere che gli venga messo a disposizione il registro di contabilità al fine di potere sottoscrivere le proprie contestazioni anche al di fuori dei momenti di emissione degli stati contabili.” L’Autore stesso, però, non precisa se la facoltà suindicata è disposta da una norma legislativa o regolamentare e/o da un qualunque parere giurisprudenziale o se è da ritenere implicita in base ai principi generali. Confermato che la ricerca specifica, anche se effettuata con cura, non ha dato risultati positivi, nelle considerazioni che seguono, si cercherà di ottenere qualche conclusione accettabile utilizzando i principi generali delle relative procedure e quanto disponibile ed accertato in materia.

a. Brevi considerazioni

Poiché quanto riportato nel primo comma della premessa ha generato dubbi e perplessità, si è ritenuto necessario, riesaminare, preliminarmente e per quanto possibile, le modalità delle richieste di maggiori compensi e, in particolare:

1. rammentato che il termine ‘riserva’ era (ed è) l’espediente tecnico da adottare per evitare l’acquiescenza dell’appaltatore alle decisioni della committente, oggi, con lo stesso termine, si dà, comunemente, anche il significato di ‘maggiori compensi’ rispetto a quelli contrattuali.

Le caratteristiche basilari ed i presupposti delle richieste sono il contenuto delle stesse con i requisiti della chiarezza della tempestività e della quantificazione, la forma, la sede ed il tempo.

Per chiarimenti in merito ai termini, riportati in corsivo o in grassetto, si rinvia allo studio riportato nella nota (1);

2. le riserve, iscritte nei documenti contabili, che l’appaltatore deve firmare (verbali di consegna, di sospensione dei lavori, ecc.), sono da ritenere mere comunicazioni alla committente. Acquisiscono il rango di richieste di maggiori compensi se e quando siano trascritte nel registro di contabilità;

3. poiché le riserve, se accettate, tutte o in parte, costituiscono il risarcimento di un danno già verificatosi, non dovrebbero essere iscritte domande che non comportino l’impegno di risorse da parte della committente.

Le riserve, pertanto, non devono comprendere lavorazioni o prezzi non previsti, lavorazioni non condivise o ritenute mancanti, lavorazioni ancora da eseguire, ecc., che potrebbero rientrare in altri istituti come il danno temuto. Queste ultime sono certamente estranee al campo delle riserve e possono essere segnalate alla committente con i mezzi usuali senza rendere inutilmente farraginoso ed ingestibile il procedimento, formale e vincolato, della risoluzione, bonaria o meno, delle richieste di maggiori compensi.

4. come precisato dalla giurisprudenza, il procedimento per la formulazione delle suddette richieste è formale e vincolato e come tale, consente solamente deroghe (cfr. nota (1)) che siano normative e che riguardino specificatamente lavori pubblici;

5. salvo errori nella ricerca effettuata, in nessuna norma o linea guida o altro, è stata riscontrata la facoltà dell’appaltatore di inserire riserve in qualunque fase della procedura: l’iscrizione delle stesse, pertanto, deve rispettare le disposizioni specifiche dei lavori pubblici e riportate succintamente nello studio citato in nota (1) (cfr. anche infra);

b. Il procedimento dell’iscrizione delle riserve durante l’esecuzione dei lavori

Dall’esame degli impianti normativi, succedutisi nel tempo, sembra che, per ciascuno, siano state previste due forme per la formulazione delle riserve e, in particolare:

1. la prima da utilizzare qualora sia possibile inserire le richieste direttamente nel registro di contabilità. Tale possibilità si verifica se l’appaltatore è chiamato a firmare il registro suddetto in sede di emissione di un sal e se, nello stesso, siano riportate le misure ed il conteggio del dovuto delle lavorazioni eseguite nel periodo compreso fra il sal precedente e quello in corso di emissione.

L’appaltatore, se intende richiedere maggiori compensi in relazione ai lavori eseguiti, firma con riserva apponendo anche la data, ed ha la possibilità di iscrivere le richieste o contestualmente oppure entro i quindici giorni successivi alla data della firma. Nel primo impianto normativo, la procedura era riportata negli articoli 53/54 del reg. n. 350/1895;

2. nell’art. 89 dello stesso regolamento, si legge: Art. 89 - Eccezioni dell’appaltatore - L’appaltatore avrà la facoltà all’atto della firma d’inscrivere in succinto in quei documenti contabili che devono essere da lui firmati, le riserve e domande che crederà del proprio interesse … omissis … Le riserve e le domande, di cui nel presente articolo non avranno efficacia e saranno considerate come non avvenute, ove non siano ripetute nel registro di contabilità nei termini e modi indicati nei precedenti articoli 53 e 54.

Si rileva che la facoltà dell’appaltatore di richiedere la disponibilità del registro di contabilità per l’inserimento di riserve, non era prevista neanche nel primo impianto normativo.

c. Il registro di contabilità

Si ritiene utile riportare il parere, conforme a quello di chi scrive, esposto nel testo di A. Cianflone - G. Giovannini - V. Lopilato - L’appalto di opere pubbliche - 13a ediz. - Pag. 2114: Nel registro di contabilità debbono, però, essere inserite soltanto le registrazioni delle partite di lavoro e delle connesse prestazioni eseguite dall’appaltatore, non quelle riguardanti oggetti estranei a questo scopo.

Nella materia brevemente trattata, è opportuno leggere anche un breve stralcio di quanto disposto nell’art. 14 (I documenti contabili), c. 1 lett. ‘c’, del decreto 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» e in particolare: ‘c’ il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L’iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico … omissis... Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l’intera contabilizzazione dell’opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’esecutore … omissis … Il registro è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato d’avanzamento.

Non può non rilevarsi che il brocardo “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” abbia un senso ed un’applicazione pratica nello stralcio riportato. Infatti, se il legislatore avesse voluto che le riserve fossero inserite anche in qualunque altra fase all’appalto, avrebbe potuto inserire le parole necessarie nell’ultimo comma dello stralcio riportato.

Il silenzio in merito ne conferma e sancisce l’interpretazione data.

In definitiva, visto quanto precede, si è del parere che: le richieste di maggiori compensi debbano essere iscritte nel registro di contabilità in sede di emissione degli stati d’avanzamento e nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni normative (cfr. nota (1)).

Nota

(1) Studio degli stessi autori, pubblicato online in data 27-03-2022 nella rivista “Lavori pubblici” ed intestato “Lavori pubblici: Iscrizione delle riserve negli atti contabili”.

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