Ristrutturazione immobile in categoria F/3: il Fisco sulle detrazioni

È possibile richiedere le detrazioni sulle spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile non ultimato? Ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 25/03/2024

Le detrazioni per la ristrutturazione di un immobile in categoria F/3, quindi senza ancora una destinazione d’uso definitiva, possono essere richieste solo al ricorrere di alcune condizioni. A spiegarlo è Fisco Oggi, in risposta al proprietario di un’unità immobiliare in categoria catastale F/3, sulla quale intende effettuare dei lavori.

Ristrutturazione edilizia: le detrazioni per immobili in categoria F/3

La categoria catastale F/3 identifica gli immobili in fase di costruzione ma non ultimati, ai quali non sia stata attribuita una categoria definitiva e la relativa rendita catastale. Anche per questa tipologia di immobili è possibile richiede la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, pari al 36% (aliquota elevata, dal 26 giugno 2012, al 50%, fino al 31 dicembre 2024), delle spese sostenute per un massimale di spesa pari a 48mila euro, importo elevato fino al 31 dicembre 2024 a 96mila euro.

Introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, è stata resa permanente dall’art. 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto nel TUIR l’art. 16-bis.

Questi gli interventi ammessi a detrazione:

  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche; interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
  • interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Ristrutturazione immobile in categoria F/3: quando spettano le detrazioni?

Tornando al quesito posto al Fisco, le agevolazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett, d) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) sono ammesse anche per gli immobili categoria F/3, ovvero per quella tipologia catastale, nella quale sono inseriti, su richiesta di parte e senza attribuzione di alcuna rendita catastale, gli immobili in attesa della definitiva destinazione.

Attenzione però: come specifica AdE nella Circolare del 26 giugno 2023, n. 17/E, per queste unità immobiliari la detrazione spetta a condizione che:

  • gli interventi siano effettuati su un immobile accatastato in precedenza, quindi in possesso dei requisiti richiesti, ma che successivamente sia stato riclassificato in categoria F/3 perché, per esempio, i lavori edilizi non sono stati completati;
  • alla fine dei lavori questi immobili rientrino nelle categorie catastali ammesse al beneficio, ovvero immobili residenziali e relative pertinenze.
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