Riutilizzo prodotti in forma semplificata: il regolamento in Gazzetta

Pubblicato il regolamento del MASE che definisce le condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi del Codice dell'Ambiente

di Redazione tecnica - 05/09/2023

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2023, n. 204, il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 luglio 2023, n. 119, recante il Regolamento per determinare le condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214 -ter del d.Lgs. n. 152/2006 (c.d. "Codice dell'Ambiente").

Esercizio preparazioni per riutilizzo in forma semplificata: il Decreto in Gazzetta

Il regolamento del Ministero definisce:

  • a) le modalità operative e i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
  • b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività;
  • c) le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
  • d) le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Ambito di applicazione del regolamento

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo riguardano rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i RAEE preparati per il riutilizzo, i criteri minimi per verificare l’idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5.

La conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato.

Il prodotto ottenuto dalle operazioni viene munito di etichetta recante l’indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo».

  • i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
  • i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
  • pile, batterie e accumulatori;
  • pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
  • i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
  • i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
  • i veicoli fuori uso.

Sono esclusi anche i rifiuti i cui codici EER non ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1 al Decreto, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonché i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.

Il Regolamento contiene anche tutte le indicazioni relative:

  • requisiti dei gestori;
  • requisiti delle imprese individuale o società che svolgono le attività di preparazione per il riutilizzo;
  • requisiti di qualificazione professionale;
  • dotazioni tecniche dei centri di preparazione per il riutilizzo;
  • preparazione per il riutilizzo dei RAEE

Avvio delle operazioni

Le operazioni possono essere avviate 90 giorni dopo la presentazione della comunicazione di inizio attività, da effettuare utilizzando il modello dell’Allegato 2 al Decreto. Entro i 90 giorni l’amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal regolamento.

Qualora si tratti di attività di preparazione per il riutilizzo di RAEE, l’avvio dell’esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell’amministrazione competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della predetta comunicazione.

Inoltre l’amministrazione è tenuta a comunicare alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, secondo gli standard concordati con ISPRA, i seguenti elementi identificativi delle imprese e delle società iscritte nel registro:

  • ragione sociale;
  • sede legale dell’impresa o della società;
  • sede del centro;
  • tipologia di rifiuti oggetto delle operazioni di preparazione per il riutilizzo (classe merceologica e codice EER) e relative quantità;
  • operazioni di preparazione per il riutilizzo effettuate ai sensi del punto 1 dell’allegato 1 e dell’allegato C del decreto legislativo n. 152 del 2006, per ciascuna classe merceologica e codice EER;
  • data di iscrizione nel registro.

Infine la competente Direzione generale del MASE eseguirà attività di monitoraggio periodico sulle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.

 

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