RTI e sottoscrizione documentazione di gara: quando si può attivare il soccorso istruttorio

TAR Aosta: la mancata sottoscrizione da parte della sola mandante della Domanda di partecipazione non determina la mancanza radicale di un elemento essenziale dell’offerta

di Redazione tecnica - 20/03/2023

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte della mandante e quindi dell’impegno a costituire RTI non determina l’esclusione del concorrente, se invece l’offerta risulta sottoscritta, definendo chiaramente le prestazioni promesse e i ruoli funzionali dei singoli operatori.

Sottoscrizione offerta e domanda di partecipazione: le differenze

Sono queste le interessanti conclusioni a cui è giunto il TAR Valle d'Aosta, con la sentenza n. 19/2023, con la quale i giudici amministrativi hanno respinto totalmente un complesso ricorso presentato contro l’aggiudicazione di un affidamento in favore di un RTI.

Tra le motivazioni addotte dall'impresa ricorrente, il fatto che l’aggiudicazione fosse illegittima perché l’offerta economica e la domanda di partecipazione, sebbene sottoscritte dal legale rappresentante della impresa mandataria, non sarebbero invece state sottoscritte anche dal legale rappresentante della impresa mandante. Di conseguenza l’offerta sarebbe stata invalida e l’aggiudicazione illegittima.

In realtà, l’offerta economica era composta da 4 diversi documenti e quello contentente il riepilogo dei dati essenziali e di quelli specifici era stato correttamente sottoscritto anche dalla mandante, motivo per cui l’offerta era riconducibile alla volontà congiunta validamente espressa dei componenti del R.T.I., con l’impegno economico univocamente espresso mediante la sottoscrizione di entrambi i rappresentanti legali. 

L’avvenuta sottoscrizione dei documenti attinenti al dettaglio dell’offerta economica e riproduttivi dell’intero contenuto dell’offerta anche da parte della mandante, ha consentito quindi di ritenere la mancata sottoscrizione di un singolo documento attinente all“offerta economica”, una irregolarità non essenziale, sulla quale per la Stazione Appaltante non andava attivato neanche il procedimento di soccorso istruttorio.

Mancata sottoscrizione domanda di partecipazione e soccorso istruttorio

In riferimento alla domanda di partecipazione, la mancanza della firma da parte della impresa mandante rientra secondo il disciplinare tra le ipotesi di irregolarità sanabili con soccorso istruttorio: “l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni”.

Il difetto di sottoscrizione della domanda, a differenza di quello dell’offerta economica, non è previsto espressamente a pena di esclusione.

Ricorda inoltre il TAR che, trattandosi di una procedura aperta, il Codice dei Contratti Pubblici non distingue tra domanda di partecipazione ed offerta, salvo appunto che ai fini della disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 e al fine di distinguere il contenuto dell’offerta economica e tecnica, oggetto di valutazione, dal resto della documentazione.

La mancata sottoscrizione da parte della sola mandante del file “Domanda di partecipazione” non determina la mancanza radicale di un elemento essenziale dell’offerta, non genera violazione della par condicio dei concorrenti, non riduce le garanzie per l’amministrazione circa la serietà dell’offerta.

Inoltre la SA non ha proceduto con il soccorso istruttorio giacché ha ritenuto che la serietà degli impegni contenuti nella domanda fosse sufficientemente garantita sia dalla piattaforma telematica che dal complesso della documentazione presentata e che la sanzione espulsiva automatica sarebbe stata sproporzionata.

La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “nelle gare pubbliche è ammissibile una attività interpretativa della volontà dell'impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essi assunti.

Secondo il TAR, questa conclusione risulta condivisibile proprio in ragione della natura di irregolarità formale del vizio lamentato che, in caso di annullamento del provvedimento di aggiudicazione, risulterebbe comunque sanabile non attenendo alla mancanza di elementi essenziali dell’offerta.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell'operato della Stazione Appaltante in relazione all'ammissione del RTI alla procedura e alla seguente aggiudicazione.

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