RTI e sottoscrizione offerta: interviene il TAR

Il TAR entra nel merito della validità dell’offerta economica presentata da una raggruppamento temporaneo di imprese ma sottoscritta da un solo operatore economico

di Redazione tecnica - 08/01/2024

Va escluso dalla gara il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) che ha presentato un’offerta sottoscritta digitalmente dal solo legale rappresentante dell’impresa mandataria?

RTI e sottoscrizione offerta: nuova sentenza TAR

Ha risposto a questa domanda il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte con la sentenza 13 novembre 2023, n. 892 resa in riferimento ad una gara bandita mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (“vecchio” Codice dei contratti) da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2.

Dopo l’aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese e istanza di accesso agli atti, viene chiesto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione sull’assunto dell’invalidità dell’offerta economica del raggruppamento, sottoscritta da un solo operatore economico.

La ricorrente, dunque, contesta l’omessa esclusione dalla gara del costituendo RTI nonostante la sottoscrizione digitale del file contenente l’offerta economica dal solo legale rappresentante dell’impresa mandataria.

Sottoscrizione offerta da parte del RTI: i fatti

Preliminarmente il TAR ha rilevato che il disciplinare di gara prevedeva espressamente:

  • l’obbligo di sottoscrizione della domanda da tutti i componenti del costituendo RTI;
  • quanto all’offerta economica, che “la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma)”; modalità prescritta anche per l’ipotesi di “eventuali firme multiple, come nel caso ad esempio di raggruppamento temporaneo”, benché non corredata di sanzione espulsiva.

Il ricorrente contesta l’omessa sottoscrizione dell’offerta economica da parte di tutte le imprese contro interessate ma non la sottoscrizione delle altre componenti della proposta, constando, anzi, agli atti che sia la documentazione amministrativa sia l’offerta tecnica sono state sottoscritte da tutti i componenti del raggruppamento. Inoltre, tanto la mandataria quanto le mandanti hanno sottoscritto il modulo B, predisposto per il Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, ai sensi dell’art. 45 co. 2 lett. d) D.Lgs. 50/2016 e la dichiarazione dettagliata del costo della manodopera.

Orientamento non univoco

Sui vizi di sottoscrizione dell’offerta, specie quando formulata da un costituendo RTI, il TAR non ha registrato in giurisprudenza un orientamento univoco. In particolare, esistono due orientamenti:

  • in primo indirizzo, muovendo dal presupposto che la sottoscrizione sia non solo strumento di certificazione della provenienza e della sua integrità, ma anche fonte di vincolo per il proponente, ne stigmatizza la mancanza come vizio d’invalidità e irricevibilità dell’offerta, non surrogabile per soccorso istruttorio;
  • secondo un altro orientamento, i vizi della sottoscrizione rilevano solo se e in quanto rechino incertezza assoluta sul contenuto o la provenienza dell’offerta, mentre in caso contrario un’eventuale esclusione sarebbe illegittima.

La seconda sezione del TAR Piemonte ha aderito a quest’ultima impostazione, le cui ragioni possono essere così sintetizzate:

  • in primo luogo essa si pone nella direttrice dei principi del raggiungimento dello scopo e della strumentalità delle forme, che, nella fattispecie di partecipazione di RTI non ancora costituito, sono perseguiti attraverso la ricognizione di indici di effettiva riconducibilità del documento ai suoi autori, idonei ad assicurarne, sul piano sostanziale, la relativa provenienza;
  • in secondo luogo, l’interpretazione sostanzialistica appare maggiormente conforme ai canoni direttivi posti dalla Legge Delega n. 11/2016, sui quali è plasmato il D.Lgs. n. 50/2016 (e, almeno in parte, riconducibili anche ai nuovi principi codificati dal D.Lgs. n. 36/2023), e, segnatamente, al divieto di “gold plating” di cui alla lett. a), al criterio di semplificazione delle procedure di cui alla lett. i), e a quello di riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti di cui alla lett. z).

Il TAR rileva che l’assunzione di responsabilità deriva, più che dalla firma in sé, dalla presentazione dell’offerta in gara, cui conseguono obblighi precisi, quali:

  • il vincolo per un periodo minimo;
  • il divieto di proporre altre offerte;
  • l’irrevocabilità della proposta in caso di aggiudicazione.

Sicché un’eventuale esclusione per difetto di sottoscrizione si rivelerebbe sproporzionata e in contrasto con l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. La stessa tesi, inoltre, intercetta i principi di economicità e libera concorrenza enunciati dal menzionato art. 30, comma 1, giacché evita che, in esito a un errore riconoscibile dalla stazione appaltante, sia preclusa la partecipazione di imprese che potrebbero essere dotate dei requisiti per svolgere l’appalto e presentare una proposta competitiva, con danno per l’interesse pubblico, oltre che per quello privato.

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