RTV antincendio edifici tutelati: in vigore dal 24 novembre 2021

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova regola tecnica verticale di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela

di Vasco Vanzini - 29/10/2021

Il D.M. 14 ottobre 2021 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, pubblicato sulla G.U. n. 255 del 25 ottobre 2021, entrerà in vigore il 24 novembre 2021, dopo 30 giorni dalla sua pubblicazione, e potrà essere utilizzato in combinazione con le pertinenti regole tecniche verticali, contenute nella sezione V del Codice di prevenzione incendi.

La nuova Regola Tecnica Verticale

Questa Regola tecnica verticale (V.12) completa così la trattazione delle attività 72 del D.P.R. 151/2011 affiancandosi al D.M. 10 luglio 2020 (V.10) che invece è applicabile agli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. A differenza della V.10, che può essere applicata in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali di concerto con il Ministro dell’Interno 20 maggio 1992, n. 569, riferito agli edifici di interesse storico-artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 relativo agli immobili di interesse storico-artistico destinati a contenere biblioteche e archivi, la V.12 rappresenta una novità, andando a trattare aspetti di tutela dell’edificio vincolato, avente valore storico o artistico, destinato alla erogazione/fruizione di beni o servizi non necessariamente connessi al valore del contenitore, ma che costituiscono attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Conseguentemente, la V.12 non rappresenta una alternativa ad alcuna regola tecnica tradizionale prescrittiva di prevenzione incendi, in quanto persegue uno degli obiettivi primari, tipici della progettazione prestazionale, richiamati dal paragrafo G.2.5 punto 1 del Codice, atti a conseguire il Requisito di base n. 2 “Sicurezza in caso di incendio”, individuati dal Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) N. 305/2011 (CPR).

Nel nostro Paese, date le caratteristiche del patrimonio edilizio esistente, sono piuttosto frequenti utilizzi diversificati di edifici tutelati, con insediamenti di attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R.  151/2011 (ad esempio uffici, alberghi, istituti scolastici, esercizi commerciali, strutture sanitarie,…).

Frequentemente, in particolare nei centri storici meglio conservati delle grandi città, i recuperi di questi spesso vasti contenitori andavano in conflitto con la normativa prescrittiva tradizionale di prevenzione incendi applicabile, in quanto tali norme non tenevano in nessun conto della specificità del contenitore, e l’unica soluzione era il ricorso all’istituto della deroga, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 151/2011, con un appesantimento del procedimento che poteva risultare non in linea con alcuni dei Principi generali dell'attività amministrativa (economicità ed efficacia) fissati dalla Legge 241/90.

La guida per il progettista

Dopo l’emanazione della prima versione del Codice di prevenzione incendi, si è cercato di porre un rimedio alle criticità descritte, guidando il progettista nella individuazione delle misure in grado di ottenere il necessario livello di sicurezza equivalente, rispetto alla norma prescrittiva di riferimento, con la linea guida “Valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela” ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell’allegato I al DPR 151/2011 con esclusione di biblioteche, archivi, musei, gallerie ed esposizioni.

Tale linea guida, approvata dal Ministero dell’Interno con lettera circolare MI 3181 del 15/03/2016, e concordata con il MIBACT individuava le soluzioni alternative, prevalentemente di carattere gestionale, che potevano essere realizzate, attingendo al Codice di Prevenzione Incendi. Il percorso, tuttavia è risultato piuttosto articolato e complesso e non ha incontrato un grande apprezzamento da parte dei tecnici progettisti.

La V.12, diversamente, consente di affrontare la progettazione dell’attività andando ad individuare direttamente le soluzioni conformi ammesse.

L’architettura del Codice di prevenzione incendi

E’ bene, tuttavia, rammentare che l’architettura del Codice di prevenzione incendi prevede l’innesto, nella Regola Tecnica Orizzontale (RTO) compiutamente descritta nella Sezione S dell’allegato al D.M. 18 ottobre 2019, delle RTV, che sono ad essa complementari o sostitutive e, a queste, una volta individuate, si dovrà collegare la V.12. Occorre pertanto avere una adeguata dimestichezza e padronanza nell’applicazione del nuovo disposto normativo e tenere a mente che nel caso di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011, svolte in edifici tutelati, l'obiettivo della salvaguardia del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006.

Tale percorso logico viene sintetizzato nella seguente tabella, che va letta da sinistra verso destra, applicando la norma riportata, riferibile all’attività esercita nell’edificio tutelato.

Regola tecnica orizzontale (RTO). Allegato al D.M. 18/10/2019

V.4

uffici

D.M. 14/02/2020

V.12

EDIFICI TUTELATI diversi da musei, esposizioni, gallerie, mostre, biblioteche e archivi D.M. 14/10/2021

V.5

alberghi

D.M. 14/02/2020

V.6

autorimesse

D.M. 15/05/2020

V.7

scuole

D.M. 14/02/2020

V.8

edifici commerciali

D.M. 14/02/2020

V.9

asili nido

D.M. 06/04/2020

V.11

strutture sanitarie

D.M. 29/03/2021

La V.12 tratta le strategie Reazione al fuoco, Resistenza al fuoco, Esodo, Gestione della Sicurezza Antincendi (GSA), Controllo dell’incendio, Rivelazione ed allarme, e Controllo di fumi e calore, mentre per le restanti tre (Compartimentazione, Operatività antincendio e Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio) si deve fare riferimento unicamente alle indicazioni della RTO, come integrate o sostituite dalle RTV applicabili individuate.

La reazione al fuoco

Per quanto riguarda la Reazione al fuoco, vengono generalmente esclusi dalla valutazione i beni tutelati a meno che non si tratti di attività che prevedono prevalenza di occupanti che possono essere addormentati, che ricevono cure mediche, o che sono in transito (profili di Rvita rispettivamente C, D, E).

Nel caso di ambiti dell’attività, per i quali non si sia in grado di valutare la Resistenza al fuoco o che la stessa risulti inadeguata, sono introdotte delle limitazioni alla destinazione d’uso (ammessi solo occupanti in stato di veglia) e al carico d’incendio specifico di progetto (calcolato escludendo il contributo fornito dagli elementi strutturali portanti combustibili e dai beni tutelati presenti), e richiesto un incremento delle misure gestionali e di controllo dell’incendio. Particolare attenzione viene riservata ai sottotetti con struttura portante in legno, richiedendo che gli stessi costituiscano  compartimento e che siano mantenuti sgombri da materiali combustibili, oppure che siano protetti da impianti di spegnimento automatici e adottata una GSA di livello III di prestazione (il massimo previsto).

Per quanto riguarda l’esodo possono essere ammesse, a determinate condizioni, porte di altezza non inferiore a 1,80 m, anche senza maniglione antipanico e verso di apertura nel senso dell’esodo, e  gradini con variazioni di alzata e pedata nella medesima rampa.

Adeguata attenzione deve essere riservata alla GSA, in particolare nel caso di lavori di manutenzione, e deve essere predisposto il piano di limitazione dei danni dei beni tutelati, che viene chiaramente definito e descritto, analogamente a quanto era già stato richiesto dal D.M. 10/07/2020 per gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (V.10).

Le misure di protezione attiva previste privilegiano la rivelazione ed allarme, in grado di offrire una protezione del bene, mentre per il controllo dell’incendio e per il controllo di fumi e calore si deve tener conto della natura dell’edificio tutelato.

MISURA DA BILANCIARE

MISURA COMPENSATIVA

Reazione al fuoco non richiesta

Piano di limitazione dei danni;

Rivelazione e allarme di livello IV;

Resistenza al fuoco non congrua o non determinabile di ambiti

Limitazioni nella destinazione d’uso;

limitazione del qf;

incremento di un livello della GSA;

incremento di un livello del controllo dell’incendio;

Resistenza al fuoco non congrua o non determinabile dei sottotetti in legno

Compartimentazione e qf = 0;

in alternativa GSA di livello III e controllo dell’incendio di livello IV;

Esodo - porte

Illuminazione di sicurezza doppia;

misure gestionali GSA;

Esodo – alzate e pedate

misure gestionali GSA;

Controllo dell’incendio – calcolo del qf

Rivelazione e allarme di livello IV;

Controllo di fumi e calore – calcolo del qf

Rivelazione e allarme di livello IV;

In definitiva, la V.12 introduce misure atte alla preservazione del bene non solo nei confronti dell’evento incendio, ma anche rispetto a interventi di adeguamento che possono risultare troppo invasivi in relazione alla valutazione del rischio effettuata.

La sicurezza nei confronti degli incendi viene raggiunta attraverso un sistema olistico, che è in grado di raggiungere gli obiettivi di sicurezza antincendio previsti, attraverso l’individuazione di misure antincendio compensative.

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