RUP e commissari di gara: ruoli incompatibili?

Il parere di ANAC: è rimessa all’amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il RUP possa legittimamente far parte della commissione

di Redazione tecnica - 23/10/2023

Il ruolo di RUP può coincidere con quello di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non venga dimostrata l’incompatibilità tra i due ruoli attraverso comprovate ragioni di interferenza e di condizionamento.

Non solo: la mancata pubblicità dei curricula dei commissari di una gara d’appalto non incide sulla legittimità degli atti della gara stessa, non costituendo tale adempimento in materia di trasparenza un elemento essenziale del relativo atto di nomina e non può comportare l’annullamento di tutta la procedura.

Commissioni di gara: chiarimenti da ANAC su curricula e incompatibilità

La conferma arriva da ANAC, con il parere di precontenzioso del 3 ottobre 2023, n. 448, a seguito dell’istanza presentata da un operatore, secondo il quale tutta la procedura di gara, che ha visto l’assegnazione dell’appalto a un altro concorrente, eta statai inficiata dal fatto che la stazione appaltante ometteva di pubblicare i nominativi e i curricula dei commissari di gara nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale. Inoltre, l’istante ha richiesto all’Autorità chiarimenti sulla possibile incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di presidente della commissione di gara, oltre a far presente che le competenze di un componente della Commissionea fossero inadeguate in relazione ai lavori oggetto dell’appalto.

Sulla questione, ANAC ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui «la mancata pubblicità dei curricula dei commissari non incide in alcun modo sulla legittimità degli atti di gara, non costituendo siffatto adempimento in materia di trasparenza elemento essenziale del relativo atto di nomina» . L’eventuale carenza nella pubblicazione dei curricula dei commissari non può comportare l’annullamento dell’intera procedura.

Il RUP può essere presidente di commissione

Per quanto riguarda la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara,  l’art. 77, co. 4 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) dispone che «I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura»; una precedente delibera Anac evidenziava come tale disposizione, già nella sua versione precedente all’inserimento, ad opera dell’art. 46, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 56/2017, dell’ultima parte dell’articolo, secondo cui «La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura», era stata interpretata dalla giurisprudenza prevalente e condivisibile nel senso che «nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi»

Viene dunque escluso ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo all’amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il RUP possa legittimamente far parte della commissione gara.

In questo caso, non è emersa alcuna incompatibilità, dal momento che l’istante non ha fornito prova di concreti condizionamenti in ordine alla conduzione e agli esiti della gara.

Le competenze specifiche dei commissari di gara

Infine, in riferimento alle competenze per lo “specifico settore” cui fa riferimento l'art. 77 è stato interpretato in modo costante dalla giurisprudenza nel senso che «la competenza ed esperienza richiesta ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto», tenendo conto, peraltro, della «necessità di riferire l'attributo delle “specifiche competenze” non già a ciascun singolo componente, bensì alla commissione nel suo complesso».

Quindi niente da rilevare nemmeno sull’asserita inidoneità di un componente della commissione, in quanto la competenza va riferita alla commissione nel suo complesso.

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