Il RUP in Italia: responsabilità, competenze, nomina e incentivi

La figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) tra fonti normative, compiti, responsabilità e modalità di incarico

di Onofrio Di Bari - 20/12/2022

La figura del responsabile del procedimento (RUP) venne introdotta con la legge del 7 agosto del 1990, n. 241, al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità del procedimento amministrativo, nonché per contrastare il fenomeno di deresponsabilizzazione amministrativa oltreché per poter conferire ad una figura preposta la responsabilità dell’intero procedimento, anche al fine di fornire chiarimenti in merito all’attività espletata.

Per quanto concerne, invece, la contrattualistica pubblica, tale figura venne introdotta per la prima volta dalla legge Merloni (Legge, 11/02/1994 n° 109).

Ad oggi, la figura del RUP - attualmente disciplinata dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) – è raffigurato de facto ad un Project Manager essendo responsabile di pianificare e sviluppare specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di risorse e del personale, provvedendo a produrre e a gestire un processo regolato in modo unitario, ordinato ed efficiente. Inoltre, egli ha il compito di supervisionare l’intero processo amministrativo con l’intento di realizzare un procedimento orientato secondo legge e best practis.

RUP: Le fonti normative

Le principali fonti che disciplinano questa figura, segnandone il profilo generale, sono:

  • D. Lgs. 50/2016, che all’art 31 ribadisce la presenza del RUP in tutte le fasi dell’appalto;
  • Legge n. 241/1990 che all’articolo 5 descrive le modalità di nomina del RUP.
  • Linee guida ANAC n. 3

Le responsabilità del RUP

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Responsabile Unico del Procedimento riveste il ruolo di pubblico ufficiale, ossia di soggetto capace di determinare la volontà della Pubblica Amministrazione.

Per questo, possono essergli attribuite responsabilità di tipo civile, penale, contabile-amministrativo e disciplinare. Con L. 120/2020, in caso di mancato ed ingiustificato rispetto dei termini per l’aggiudicazione, si aggiunge anche la responsabilità del RUP per danno erariale.

Le principali competenze del RUP

I compiti fondamentali del RUP sono specificati all’art. 31, comma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento. Altri compiti assegnati al RUP sono individuati nel Codice in relazione a specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto. Inoltre, per espressa previsione dell’art. 31, comma 3, il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti (par. 5.1.1. della Linea Guida Anac n. 3).

A titolo esemplificativo si elencano alcune competenze/compiti del RUP.

Lavori

Nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento, il responsabile del procedimento deve:

  • promuovere e sovrintendere agli accertamenti e alle indagini preliminari e consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi;
  • promuovere e definire le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi;
  • verificare la conformità ambientale, territoriale e urbanistica degli interventi e promuovere l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
  • coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  • coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  • effettuare le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente;
  • svolgere l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9 del Codice;
  • sottoscrivere la validazione, redatto dal soggetto preposto alla verifica;
  • proporre e coordinare i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare e il criterio di aggiudicazione da adottare;
  • convocare e presiedere un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
  • assolvere agli obblighi di pubblicità, informazione e trasparenza.

Nella fase di esecuzione, il RUP propone l’individuazione di un direttore dei lavori e impartisce allo stesso (con disposizioni di servizio) le istruzioni necessarie per garantire la regolarità dei lavori. Inoltre, autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di svolgimento.

Nella fattispecie, il Rup deve:

  • provvedere a verificare che l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza ribasso;
  • adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
  • prima della consegna dei lavori, valutare le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
  • autorizzare le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità;
  • controllare il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori;
  • approvare i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste;
  • assegnare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;
  • ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità;
  • disporre la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto;
  • attivare la definizione con accordo bonario delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;
  • rilasciare il certificato di pagamento dopo esito positivo del collaudo della verifica di conformità;
  • rilasciare all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;
  • trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice, entro 60 giorni la documentazione relativa alle fasi della progettazione ed in particolare: il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento; la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di collaudo; la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie;
  • rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore.

Servizi e forniture

Il Rup, nelle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture, formula proposte agli organi competenti e fornisce dati e informazioni nelle varie fasi della procedura.

Nello specifico, deve:

  • svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto (salva diversa disposizione dalla stazione appaltante);
  • coordinare la progettazione, eseguendo accertamenti e indagini idonei a consentire la stessa;
  • curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all’intervento;
  • svolgere, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione;
  • autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il Rup dipende, nei limiti fissati dal Codice;
  • assolvere agli obblighi di pubblicità, informazione e trasparenza;
  • trasmettere, al soggetto incaricato della verifica di conformità: copia degli atti di gara; copia del contratto; documenti contabili; risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata; certificati delle eventuali prove effettuate;
  • rilasciare l’attestazione di regolare esecuzione su proposta del direttore dell’esecuzione;
  • predisporre un piano di verifiche da sottoporre al l’organo che lo ha nominato;
  • presentare una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate.

L’assunzione dell’incarico di RUP

Ogni affidamento contrattuale presuppone la nomina di un RUP, che avviene con atto formale del dirigente (o di altra figura preposta all’unità organizzativa di riferimento), solitamente con il primo atto d’avvio della procedura (es. determina a contrarre).

Mancando la nomina, le funzioni di RUP per il singolo procedimento sono assunte dal funzionario preposto all’unità organizzativa interessata.

L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Chi può essere RUP

Il RUP deve essere nominato tra dipendenti di ruolo della stazione appaltante addetti alla medesima unità organizzativa cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere.

Servizi e Forniture

Il Rup, per contratti relativi a servizi e forniture, deve possedere le seguenti qualifiche:

IMPORTO

TITOLO

ESPERIENZA

Inferiori alle soglie

Diploma istituto tecnico superiore 5 anni

5 anni di esperienza

Laurea triennale

3 anni di esperienza

Laurea quinquennale

2 anni di esperienza

Pari o superiore alle soglie

Diploma di laurea triennale/magistrale o specialistica

5 anni di esperienza

Diploma istituto tecnico superiore 5 anni

10 anni di esperienza

In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, la stazione appaltante valuta se, per il particolare oggetto dell’appalto, è necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai sensi dell’art. 31, comma 11, del codice.

Lavori pubblici ed i servizi attinenti all’ingegneria e architettura

Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

IMPORTO

TITOLO

ESPERIENZA

< 150.000

Diploma istituto tecnico superiore 5 anni

3 anni di esperienza

150.000 < l.000.000

Diploma istituto tecnico superiore 5 anni

10 anni di esperienza

Laurea triennale materie tecniche, abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione al relativo Albo

3 anni di esperienza

Laurea quinquennale materie tecniche, abilitazione all’esercizio della professione

2 anni di esperienza

l.000.000 < soglia

Diploma istituto tecnico superiore da 5 anni

15 anni di esperienza

Laurea triennale materie tecniche, abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione al relativo Albo

5 anni di esperienza

Laurea quinquennale materie tecniche, abilitazione all’esercizio della professione,

3 anni di esperienza

> soglia

Laurea quinquennale materie tecniche, abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione al relativo Albo

5 anni di esperienza

Titoli di studio ed esperienza del RUP

Il diploma di un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti.

La laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti.

La laurea quinquennale nelle materie indicate nella triennale.

L’anzianità di servizio ed esperienza deve essere riferita nell’ambito della programmazione, progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

Quando nominare il RUP

Le stazioni appaltanti, per ciascuna procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, nominano un responsabile unico del procedimento per le fasi di: programmazione; progettazione; affidamento; esecuzione.

Il Rup deve essere nominato per:

  • gli affidamenti relativi a lavori, prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  • lavori non soggetti a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi;
  • servizi e le forniture, contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.

Incentivi

Gli incentivi per le funzioni tecniche sono disciplinati dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 che individua un fondo del 2% riconducibili alle seguenti attività: programmazione della spesa per investimenti; valutazione preventiva dei progetti; predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; svolgimento delle mansioni di Rup; direzione dei lavori; direzione dell’esecuzione; collaudo tecnico amministrativo; verifica di conformità; collaudatore statico. Non sono inclusi nel 2% le attività di progettazione, verifica del progetto e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e ulteriori altri incarichi (consulenze specialistiche quali di supporto al RUP).

Questo fondo è ripartito, per ciascuna opera, in una quota dell’ 80% da destinare alle funzioni tecniche indicate e una quota del 20% da accantonare per l’acquisto, da parte dell’ente, di beni, strumentazioni e tecnologie finalizzati a progetti di innovazione, modellazione elettronica, banche dati e procedure informatizzate per il miglioramento della capacità di spesa dell’ente (nel caso di finanziamenti europei o a destinazione vincolata la quota del 20% non può essere utilizzata).

In particolare, l’80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 113 del codice è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nonché tra i loro collaboratori.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto.

La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del destinatario delle risorse. L’incentivo non è assegnabile al personale con qualifica dirigenziale.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

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