Saldo IMU 2022: domani ultimo giorno per il pagamento

Da quest’anno i fabbricati “beni merce” delle imprese edili sono esenti dall’Imposta. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 2023

di Redazione tecnica - 15/12/2022

Scade domani 16 dicembre il termine per il pagamento del saldo IMU 2022, fatta eccezione dei fabbricati “beni merce” delle imprese edili, costruiti o ristrutturati e non locati, esenti dall’imposta dal 1° gennaio 2022.

IMU 2022: esenzione per i fabbricati "beni merce"

Lo spiega ANCE in una nota riepilogativa sull’Imposta Municipale Unica, specificando che per tutti gli altri immobili delle imprese edili, che comprendono aree, fabbricati in corso di costruzione/ristrutturazione, fabbricati strumentali, immobili patrimonio, l’IMU si applica con l’aliquota di base pari all’8,6 per mille, con facoltà dei Comuni di azzeramento oppure di innalzamento fino al 10,6 per mille.

Sul punto, ANCE ricorda anche che il Modello di dichiarazione IMU, con le relative Istruzioni, è stato aggiornato con il D.M. 29 luglio 2022 e prevede specifiche indicazioni ai fini dell’esenzione IMU per i “beni merce” delle imprese edili. Il nuovo modello è utilizzabile anche ai fini della presentazione della dichiarazione per il 2021, il cui termine è stato prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2022. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 2023.

Esenzione IMU per beni merce: a quali immobili si applica

A partire dal periodo d’imposta 2022, i “beni merce” delle imprese di costruzioni, cioè i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (cd. “magazzino”) sono esenti dall’IMU.

Tra i “beni merce” dell’impresa rientrano:

  • i fabbricati di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, con fine lavori nel corso del 2022, e non locati, finché permane tale condizione;
  • i fabbricati acquistati dall’impresa e oggetto di interventi di incisivo recupero, con fine lavori nel corso del 2022.

L’esenzione si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le “Rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato.

Restano invece soggetti a IMU le altre tipologie di immobili delle imprese edili (ad es. fabbricati strumentali, aree edificabili, fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione).

 

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