Sicurezza sul lavoro, eccezioni alla sospensione delle attività

La circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro specifica i casi in cui gli ispettori possono posticipare la sospensione delle attività lavorative

di Redazione tecnica - 26/07/2022

In riferimento all’adozione del provvedimento di sospensione ex art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), come introdotto dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, l'Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) ha fornito dei chiarimenti con la circolare n. 1159 del 7 giugno 2022, relativa ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione, nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.

Provvedimenti di sospensione, le deroghe previste dall'INL

Ricordiamo che tra le ipotesi sospensione rientrano:

  • l'impiego di lavoratori "in nero", senza la preventiva comunicazione di assunzione, nella misura di almeno il 10% di quelli presenti sul luogo di lavoro. Non scatta la sospensione, se il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa; 
  • l'accertamento di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza tassativamente individuate nell'allegato I del Decreto fiscale (circolare Inl 4/2022). Con la nota 1159/2022, l'Ispettorato ha chiarito che il personale ispettivo potrà valutare circostanze particolari che suggeriscano sotto il profilo dell'opportunità di non adottare la sospensione dell'attività
  • l’Ispettorato precisa che secondo l’attuale formulazione normativa, diversamente dal testo previgente, il personale ispettivo non ha alcun potere discrezionale, eccetto la possibilità di fare decorrere gli effetti della sospensione in un momento successivo - dalle 12 del giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta - qualora si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi o per la pubblica incolumità.

Già la circolare n. 3/2021 dello stesso INL, nel fornire le prime indicazioni in merito all’applicazione dell novellato istituto della sospensione, nel paragrafo “condizioni per l’adozione del provvedimento” ha ribadito la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottarlo".

Quando non si applica la sospensione dell'attività lavorativa?

In sostanza, laddove la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi.

Spiega l’INL che la mancata adozione del provvedimento di sospensione è da considerare una extrema ratio rispetto alla fisiologica applicazione del richiamato art. 14. La valutazione va effettuata in rapporto alla fattispecie concreta da parte del personale ispettivo, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso di specie e la decisione della mancata adozione va accuratamente motivata, indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

In tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione, ma si ritenga che da esso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive (è il caso dell’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione), la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Naturalmente, specifica l’Ispettorato, la continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, cosicché sarà ad esempio impedito ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione e la possibilità, ai sensi del comma 1 dell’art. 14, di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

Revoca sospensione e sanzioni

Questi i casi per la revoca della sospensione:

  • in caso di sospensione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro dovrà ripristinare le regolari condizioni di lavoro. Nei casi di sospensione per ragioni di sicurezza l'importo della sanzione è indicato nell'allegato I a fianco di ciascuna violazione. Se il datore di lavoro nei cinque anni precedenti è incorso in un provvedimento di sospensione la sanzione pecuniaria è raddoppiata;
  • nel caso di lavoro in nero, per revocare la sospensione sarà necessario regolarizzare i lavoratori, sottoporli a sorveglianza sanitaria e alla formazione e informazione sulla sicurezza. Inoltre si si dovrà versare una sanzione di 2.500 euro se i lavoratori in nero sono inferiori a cinque, 5mila euro se superiori a tale soglia.

Infine, l'inottemperanza ai provvedimenti determina:

  •  l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per motivi di sicurezza;
  •  l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nel caso di sospensione per lavoro irregolare.
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