Sismabonus e asseverazione del progettista: come e quando inviarla

Ecco entro quando va inviata e come si compila l'asseverazione del progettista per accedere al sismabonus e al supersismabonus

di Redazione tecnica - 28/04/2021

Uno dei dubbi maggiormente affrontati (e chiariti) dall'Agenzia delle Entrate sul Sismabonus riguarda l'asseverazione tecnica del progettista e il momento in cui è necessario presentarla per non perdere il diritto alle agevolazioni fiscali.

Dal Sismabonus al Supersismabonus: il quadro normativo

Per comprendere il momento in cui è necessario inviare l'asseverazione tecnica del progettista per accedere al sismabonus, è opportuno ricostruire il quadro normativo che parte dalla pubblicazione del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 recante "Sismabonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati".

Il DM n. 58/2017 è stato poi modificato e integrato dai seguenti provvedimenti:

Con il DM n. 65/2017 è stato modificato un "errore" della prima versione del DM n. 58/2017, relativamente ai contenuti dell'articolo 3, comma 1 e degli allegati A e B, in modo che l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico potesse essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, eliminando ogni riferimento alla categoria professionale (architetti e ingegneri) prevista in prima battuta.

Il DM n. 24/2020 è, probabilmente, quello più importante perché ha segnato un punto di svolta al momento di presentazione della asseverazione tecnica. Viene, infatti, modificato l'art. 3, comma 3 del DM n. 58/2017 consentendo la presentazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e dell'asseverazione entro l'inizio dei lavori. Prima di questa modifica, infatti, progetto e asseverazione andavano presentati insieme alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o al permesso di costruire (PdC), pena decadenza del beneficio fiscale.

Il DM n. 329/2020 ha, infine, adeguato i modelli di asseverazione alle nuove esigenze legate alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che adesso sono 5:

  • Allegato A contenente le “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto stesso;
  • Allegato B contenente l’asseverazione del progettista relativa alla classificazione sismica dell’edificio richiamato all’articolo 3, comma 2 del provvedimento.
  • Allegato B-1 contenente l’asseverazione del direttore dei lavori richiamato all’articolo 3, comma 4-ter del provvedimento.
  • Allegato B-2 contenente l’asseverazione del collaudatore statico richiamato all’articolo 3, comma 4-ter del provvedimento.
  • Allegato 1 contenente l’attestazione del direttore dei lavori rilasciata per gli stati d’avanzamento dei lavori richiamato all’articolo 3, comma 4-ter del provvedimento.

Da questo link è possibile scaricare la versione aggiornata e coordinata del DM n. 58/2017.

Speciale Superbonus

Quando va presentata l'asseverazione tecnica

Le tempistiche di presentazione dell'istanza (PdC o SCIA) per il titolo edilizio diventano, quindi, indispensabili per comprendere se si è agito nel modo corretto:

  • se il titolo è stato richiesto (e protocollato) tra il 28/02/2017 (data di entrata in vigore del DM n. 58/2017) e il 16/01/2020 (data di entrata in vigore del DM n. 24/2020), allora l'asseverazione deve essere contestuale;
  • se il titolo è stato richiesto (e protocollato) dopo il 16/01/2020, allora l'asseverazione potrà essere presentata entro l'inizio dei lavori.

Ciò che conta, dunque, è la data di protocollo del titolo edilizio, senza contare eventuali varianti successive.

Come si compila l'asseverazione tecnica del progettista

Con l’avvento del Sismabonus 110% (anche detto Supersismabonus) è stato previsto un adeguamento dei modelli alle mutate esigenze che, tra le altre cose, prevedono anche la verifica di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (inserita nei modelli).

In questo approfondimento parleremo dell'asseverazione tecnica del progettista di cui all'Allegato B del DM n. 58/2017. Vediamo come compilare il modello.

In alto a destra si deve inserire il «Codice identificativo dell’asseverazione». Nei sottocampi «Regione», «Prov/unità terr.» e «Comune» devono essere indicati i corrispondenti codici desumibili dalla tabella scaricabile dal sito dell’Istat. L’anno da indicare è quello di accesso al bonus. Foglio catastale e particella sono quelli che risultano dal certificato catastale dell’immobile oggetto dell’intervento. Se il numero di cifre da inserire fosse inferiore alle caselle disponibili si aggiungeranno degli zeri a partire dalla casella di sinistra.

Asseverazione sismabonus

La prima parte del modello contiene le informazioni necessarie per l’identificazione dell’edificio.

Asseverazione sismabonus

Oltre i dati catastali occorre inserire la latitudine e la longitudine di due spigoli opposti del fabbricato. Tali dati debbono essere espressi nel sistema ETR2000 o nel sistema WGS84. Nel caso si utilizzassero coordinate in quest’ultimo sistema va messa la spunta nella relativa casella. Se si avessero le coordinate espresse in altro sistema segnalo che in rete è disponibile in software ConveRgo, messo a disposizione dal CISIS-CPSG, con cui è possibile effettuare la conversione.

Dopo i dati dell’edificio occorre dichiarare la prestazione effettuata, sbarrando una o entrambe le caselle, e indicare gli estremi della polizza assicurativa (necessaria per l'asseverazione e con requisiti particolari indicati all'art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio).

Asseverazione sismabonus

La successiva parte del modello riguarda i costi dell’intervento:

Asseverazione sismabonus

Qui deve essere specificato il prezziario utilizzato per la stima dei lavori. Tutte le regioni hanno propri prezziari per cui basterà indicare i loro estremi. I costi per ciascun tipo di intervento si ritengono congrui quando per tipologia di intervento si ritiene siano inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui «Prezzi informativi dell’edilizia» edite dalla casa editrice DEI – Tipografi a del Genio Civile. Nel caso in cui i suddetti prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

La determinazione dei compensi professionali, non esistendo più i minimi tariffari professionali, dovrà tenere conto dei parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016 (Decreto Parametri) previsto dal comma 8, dell’articolo 24, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il modello prosegue con l’individuazione della classe di rischio dello stato di fatto.

Asseverazione sismabonus

Pur non essendo necessari per accedere ai benefici fiscali del Superbonus il miglioramento della classe sismica dell’edificio, occorre in ogni caso procedere alla sua determinazione. Nel caso la determinazione di tale rischio fosse fatta con il cosiddetto metodo semplificato alla lettera che identifica la Classe di Rischio aggiungere il simbolo (*). Sempre in tal caso non andranno indicati i valori di IS-V e PAM.

Le previsioni progettuali del dopo intervento richiedono:

Asseverazione sismabonus

Se non si consegue nessun miglioramento di classe di rischio occorre barrare la relativa casella. Occorre inserire anche gli estremi dell’avvenuto deposito al Genio Civile.

Per maggiori informazioni "SISMABONUS. Dalla progettazione alla asseverazione degli interventi".

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