Sismabonus: prevista remissione in bonis per l'asseverazione tecnica

Un emendamento al disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 11/2023 consente la remissione in bonis per l'asseverazione per il sismabonus

di Redazione tecnica - 03/04/2023

Si dovrà ancora attendere l'approvazione definitiva del Senato e poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del D.L. n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni) prima di avere certezze, ma c'è un emendamento che è passato un po' in "sordina" e che potrebbe risolvere una grande problematica che riguarda l'utilizzo delle detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus).

Il sismabonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico

Stiamo parlando delle detrazioni fiscali di cui:

  • all'art. 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63/2013;
  • all'art. 119, comma 4, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Entrando nel dettaglio, l'art. 16 del D.L. n. 63/2013 prevede:

  • al comma 1-quater una detrazione fiscale per gli interventi di riduzione del rischio sismico realizzati su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 nella misura del:
    • 70% qualora grazie all'intervento si ottenga il passaggio dell'edificio ad una classe di rischio inferiore;
    • 80% qualora l'intervento determini il passaggio a due classi di rischio inferiori;
  • al comma 1-quienquies una detrazione fiscale per gli interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 nella misura del:
    • 75% qualora grazie all'intervento si ottenga il passaggio dell'edificio ad una classe di rischio inferiore;
    • 85% qualora l'intervento determini il passaggio a due classi di rischio inferiori;
  • al comma 1-septies una detrazione fiscale per gli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori:
    • 75% qualora grazie all'intervento si ottenga il passaggio dell'edificio ad una classe di rischio inferiore;
    • 85% qualora l'intervento determini il passaggio a due classi di rischio inferiori.

L'art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio ha elevato al 110/90% l'aliquota prevista per gli interventi di superbonus a seconda dei soggetti beneficiari e con orizzonti temporali ed eccezioni differenti stabilite da vari provvedimenti normativi pubblicati nel corso degli ultimi 20 mesi (per un riepilogo dell'orizzonte temporale visionare lo Speciale Superbonus).

L'asseverazione tecnica

L'art. 3, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 dopo le modifiche arrivate:

prevede che:

"Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori".

Progetto degli interventi e asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato (Allegato B al DM n. 58/2017) avrebbero dovuto essere allegati al titolo entro l'inizio dei lavori.

Una disposizione che ha portato diverse risposte dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto in riferimento che nel corso degli anni è stata inserita nel sismabonus anche la zona a rischio sismico 3.

La modifica al Decreto blocca cessioni

Dopo il primo passaggio alla Camera, è stato inserito al Decreto Legge n. 11/2023 il nuovo articolo 2-ter (Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese) che, relativamente al sismabonus nelle versioni potenziate e super) prevede la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge n. 16/2012, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico.

Viene disposto che in relazione a tali benefìci fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121.

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