La sospensione dei lavori nel nuovo codice dei contratti pubblici

Differenze e analogie con quanto previsto finora per uno dei nodi cruciali dell’appalto pubblico, riprodotto adesso nell’art. 121 del nuovo schema di d.Lgs.

di Pier Luigi Gianforte - 14/02/2023

L’istituto della sospensione dei lavori da sempre rappresenta un nodo cruciale dell’appalto pubblico, disciplinato all’art. 107 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) e riprodotto nell’art. 121 nel nuovo testo in via di redazione definitiva in questi giorni in Parlamento (e in vigore, forse, dal 1° aprile 2023).

Sospensione dei lavori: cosa prevede il nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Per esperienza professionale un numero rilevante di contenziosi e di pretese risarcitorie sono connesse alla sospensione dell’appalto; senza considerare che con la sospensione ritardano inevitabilmente i tempi di realizzazione della commessa.

Nel dettaglio, l’art. 121, in analogia alla normativa originaria, dispone che, al ricorrere di circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori a regola d’arte, la sospensione dell’esecuzione del contratto possa essere disposta dal Direttore dei lavori, compilando il verbale di sospensione da inoltrare entro 5 giorni al RUP, o dal RUP stesso, ove ricorrano ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Tra il contenuto dell’art. 121 del nuovo codice e quello dell’art. 107 del codice del 2016, tuttavia, vi sono alcune differenze.

Innanzitutto, il comma 1 dell’art. 121 prevede la sospensione disposta dal Direttore dei lavori, mediante compilazione del verbale da inviarsi entro 5 giorni al RUP ma, a differenza del vecchio testo, non prevede espressamente l’intervento dell’esecutore né del di esso legale rappresentante né tantomeno elenca le eventuali motivazioni da trascrivere a verbale né lo stato di avanzamento dei lavori, la consistenza della forza lavoro e i mezzi d’opera adottati al momento della sospensione.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che il RUP disponga la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse ma, diversamente dalla formulazione dell’art. 107 del d.lgs. 50/2016, anche qui non vengono menzionate nello specifico quali siano le ragioni che suffragano tale decisione (“interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica etc.”).

Così come formulata la previsione normativa risulta incompleta o comunque pregiudizievole del diritto dell’appaltatore, ma si auspica che il legislatore abbia volutamente lasciato uno spazio vuoto nell’articolo da integrare a seguito dell’audizione delle varie associazioni di categoria (e dopo il vaglio delle Commissioni parlamentari di questi giorni); in caso contrario rappresenterebbe una falla di non poco conto.

Il rinvio agli allegati

Si evidenzia comunque la volontà del legislatore di snellire la disciplina sulle sospensioni rinviando per le disposizioni di dettaglio all’allegato II.15.

Si condivide il rinvio diretto agli allegati quale strumento di alleggerimento della legislazione interna garantendo al contempo un adeguamento automatico e immediato alle future modifiche delle norme europee: tuttavia occorre colmare le carenze anzidette.

È certamente apprezzabile l’innovativo meccanismo di delegificazione sugli allegati, (legislativi in prima applicazione, regolamentari a regime), scegliendo di redigere un codice dal carattere “autoesecutivo” a condizione che gli allegati siano completi.

Il parere preventivo del CCT

Al comma 3 è posta la principale e apprezzata novità dell’art. 121, che attiene al coordinamento della stessa con le norme sul collegio consultivo tecnico.

Nel disciplinare la sospensione dell’esecuzione per opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14, il Legislatore prevede che (in questo caso per il RUP) sia necessario acquisire il parere preventivo del CCT (ove costituito); inoltre, se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico che impediscono la realizzazione a regola d’arte dell’opera e manca l’accordo tra le parti, si applica di rinvio l’art. 216 comma 4.

Si tratta, per esperienza professionale quale componente di CCT, di una norma di buona efficacia volta a scongiurare ritardi nella realizzazione delle commesse e che in tale ottica non può che essere condivisa.

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