Sostituzione vetri infissi: il Fisco sulle detrazioni per ristrutturazioni edilizie

Le agevolazioni al 50% spettano anche se si provvede solo alla sostituzione dei vetri? Ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 07/04/2024

È possibile usufruire delle detrazioni del 50% spettanti per interventi di ristrutturazione edilizia anche solo sostituendo i vetri degli infissi di un’abitazione? È necessario rispettare delle condizioni particolari?

Si tratta di un interessante quesito posto a Fisco Oggi sul Bonus Casa e che può dare alcuni importanti chiarimenti a chi voglia mantenere la struttura delle finestre ma cambiarne soltanto i vetri.

Sostituzione vetri infissi: chiarimenti dal Fisco sul Bonus Casa

Ricordiamo che le agevolazioni sul c.d. "Bonus Casa" hanno come riferimento normativo l’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), che al comma 1 prevede una detrazione del 36% ripartita in dieci rate annuali di uguale importo, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48mila euro (fino al 31 dicembre 2024 la detrazione è del 50% su un massimale di 96mila euro) per le spese sostenute in relazione a:

  • a) interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • b) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  • c) interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • d) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • e) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;
  • f) interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • g) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • h) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • i) interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
  • l) interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Sostituzione vetri delle finestre: quando spetta il bonus ristrutturazione?

In questo caso va fatto quindi riferimento alla lettera g) che comprende, tra gli interventi detraibili effettuati sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni, quelli finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico.

Tra l’altro questi lavori, spiega il Fisco, seppure rientranti fra gli interventi di manutenzione ordinaria, sono ammessi in detrazione anche se realizzati in assenza di opere edilizie propriamente dette, come ad esempio appunto la sostituzione dei vetri degli infissi.

In ogni caso, l’agevolazione fiscale spetta purché si possieda la scheda tecnica del produttore che attesta l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione, nei limiti fissati dalla legge n. 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico).

Pertanto, la detrazione spetta anche solo per la sostituzione dei vetri degli infissi, a condizione che, come confermato anche nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’11 maggio 1998, n. 121, la scheda prodotto del costruttore certifichi l’ottenimento dei parametri fissati dalla legge n. 447/1995.

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