Super-sismabonus: comunicazione al PNCS anche per il SAL finale

Committenti in prima linea con sanzioni e rischio decadenza: occhio alla comunicazione obbligatoria al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche

di Cristian Angeli - 19/05/2025

Ma se il SAL non c’è?

Un altro aspetto critico riguarda proprio quei casi in cui non è mai stato formalizzato alcun SAL. Questa situazione, tutt’altro che rara, genera incertezza perché il DPCM lega l’obbligo di comunicazione all’approvazione del SAL, ma non chiarisce cosa succede quando il SAL non è mai stato emesso.

Il problema è che la compilazione di uno o più SAL non è obbligatoria ai fini del Superbonus, ma solo in caso di sconto in fattura o cessione del credito. Cosa succede allora se l’intervento è stato realizzato ma nessun SAL è mai stato approvato?

Una FAQ pubblicata sul sito del PNCS ha tentato di colmare il vuoto normativo, affermando che:

“La data di riferimento per l’applicazione dell’obbligo normativo coincide con quella di adozione di ciascun SAL; in assenza di SAL emessi tale obbligo resta temporalmente indeterminato.”

Il che sembra suggerire che chi non ha mai approvato un SAL sia, di fatto, “in sospeso”: soggetto all’obbligo, ma senza una scadenza precisa. Tuttavia, è bene chiarire che una FAQ non ha lo stesso valore di una norma o di una circolare ufficiale, quindi non è una garanzia contro eventuali contestazioni future.

Committenti sotto pressione: serve un controllo attivo

Un altro punto fondamentale: la sanzione e gli effetti più gravi ricadono direttamente sul committente, non sul tecnico incaricato. Per questo, chi beneficia del Super-sismabonus deve agire in modo proattivo. In particolare:

  • deve accertarsi che l’obbligo di comunicazione sia stato rispettato ogni volta che viene approvato un SAL;
  • deve richiedere sempre la ricevuta dell’avvenuto caricamento sul PNCS;
  • deve verificare che il contratto con i tecnici preveda esplicitamente questo incarico.

Infatti, se il mandato professionale non include questo adempimento, i tecnici potrebbero anche rifiutarsi legittimamente di effettuarlo, trattandosi di un’operazione che ricade sotto la loro responsabilità tecnica.

Nei contesti condominiali la situazione si complica ulteriormente. Spesso, infatti, il contratto non è firmato dal condominio con i singoli tecnici, ma dal general contractor, rendendo ancora più difficile capire chi ha l’obbligo effettivo di trasmettere i dati e in quali tempi.

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