Superbonus 110% e asseverazione di congruità: nuovi costi massimi dal 16 aprile 2022

Da quanto è possibile utilizzare i nuovi costi massimi per l’asseverazione della congruità delle spese indicati nel nuovo Decreto MiTE 14 febbraio 2022?

di Gianluca Oreto - 17/03/2022
Aggiornato il: 13/06/2023

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75  parte il conto alla rovescia per l'applicazione dei nuovi costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del Decreto-Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Non è un prezzario

Cominciamo col chiarire subito una banalità. L'Allegato A al decreto del MiTE sostituisce l'Allegato I del Decreto del MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus) aumentando del 20% tutte le voci di costo indicate. Parliamo appunto di voci di costo e non di prezzario, perché questi valori non devono essere utilizzati per la redazione del computo metrico, ma stanno solo ad indicare il costo massimo ammissibile alla detrazione fiscale.

La struttura del Decreto MiTE

Il nuovo decreto del Ministero della Transizione Ecologica è composto da 5 articoli e un allegato:

  • Art. 1. Finalità
  • Art. 2. Ambito di applicazione
  • Art. 3. Costi massimi ammissibili
  • Art. 4. Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus».
  • Art. 5. Aggiornamento ed entrata in vigore
  • ALLEGATO A - Costi massimi specifici

Ambito di applicazione ed entrata in vigore

I nuovi costi del MiTE si applicano alla tipologia di beni individuata dall’allegato A per la realizzazione degli interventi elencati all’art. 121, comma 2, del Decreto Rilancio, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell’opzione alternativa (sconto in fattura e cessione del credito).

Questi nuovi costi massimi non si applicano, però, da subito e il Decreto del MiTE stesso prevede un transitorio e una data di entrata in vigore. In particolare i nuovi costi si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del MiTE stesso.

All'art. 5, comma 2 del Decreto del MiTE è previsto "Il presente decreto, di cui l’allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". Quindi:

  • la pubblicazione in Gazzetta è arrivata il 16 marzo 2022;
  • il trentesimo giorno successivo è il 15 aprile 2022;
  • i costi si applicheranno alle CILAS o altro titolo presentati "successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del MiTE stesso", quindi dal 16 aprile 2022.

Limiti delle agevolazioni

Il nuovo Decreto del MiTE modifica il punto 13 dell'Allegato A al Decreto MiSE 6 agosto 2020 che diventa il seguente.

13 Limiti delle agevolazioni

13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato I per gli interventi di seguito indicati:

a) interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2, del decreto Rilancio;

b) interventi che ai sensi del presente allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;

c) interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’art. 121 del decreto Rilancio.

13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato I.

13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.

13.4 Ai sensi dell’art. 119, comma 15, del decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all’art. 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”

Costi massimi ammissibili

Ai più attenti non sarà sfuggito che rispetto alla precedente versione sparisce l'indicazione dei prezzari da utilizzare. In realtà, l'art. 3, comma 4 del nuovo Decreto del MiTE stabilisce:

Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’allegato A, l’asseverazione di cui al comma 1 certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Allegato I vs Allegato A

Di seguito il testo a fronte dei costi indicati nell'allegato A del nuovo decreto MiTE rispetto a quelli dell Allegato I del Decreto MiSE.

   
Allegato A
Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75
Allegato I
Decreto MiSE 6 agosto 2020
Tipologia di intervento
Spesa specifica massima ammissibile
Riqualificazione energetica
 
Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM  6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) - zone climatiche A, B, C
960 €/m2
800 €/m2
Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”)  - zone climatiche D, E, F
1.200 €/m2
1.000 €/m2
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture
Esterno  
276 €/m2
230 €/m2
Interno  
120 €/m2
100 €/m2
Copertura ventilata
300 €/m2
250 €/m2
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
Esterno  
144 €/m2
120 €/m2
Interno/terreno
180 €/m2
150 €/m2
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
Zone climatiche A, B e C
senza zone climatiche
- Esterno/diffusa
180 €/m2
150 €/m2
- Interno  
96 €/m2
80 €/m2
- Parete ventilata
240 €/m2
200 €/m2
Zone climatiche D, E ed F
 
- Esterno/diffusa
195 €/m2
 
- Interno  
104 €/m2
 
- Parete ventilata
260 €/m2
 
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
Zone climatiche A, B e C
 
- Serramento
660 €/m2
550 €/m2
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)
780 €/m2
650 €/m2
Zone climatiche D, E ed F
 
- Serramento
780 €/m2
650 €/m2
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)
900 €/m2
750 €/m2
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di
regolazione
276 €/m2
230 €/m2
Impianti a collettori solari
 
Scoperti  
900 €/m2
750 €/m2
Piani vetrati
1.200 €/m2
1.000 €/m2
Sottovuoto e a concentrazione
1.500 €/m2
1.250 €/m2
Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (*)
Pnom ≤ 35kWt
240 €/kWt
200 €/kWt
Pnom > 35kWt
216 €/kWt
180 €/kWt
Impianti con micro-cogeneratori
Motore endotermico / altro
3.720 €/kWe
3.100 €/kWe
Celle a combustibile
30.000 €/kWe
25.000 €/kWe
Impianti con pompe di calore (*)
Tipologia di pompa di calore Esterno/Interno
 
Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento Aria/Aria
720  €/kWt (**)
600  €/kWt (**)
  Altro
1.560 €/kWt (**)
1.300 €/kWt (**)
Pompe di calore geotermiche
2.280 €/kWt
1.900 €/kWt
Impianti con sistemi ibridi (*)
1.860 €/kWt1
1.550 €/kWt1
Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*)
Pnom ≤ 35kWt
420 €/kWt
350 €/kWt
Pnom > 35kWt
540  €/kWt
450  €/kWt
Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore
Fino a 150 litri di accumulo
1200
1000
Oltre 150 litri di accumulo
1500
1250
Installazione di tecnologie di building automation
60 €/m2
50 €/m2

(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m2 per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.

(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.

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