Superbonus 110% e beneficiari: nuovi chiarimenti del Fisco

Le agevolazioni al 110% possono essere utilizzate anche da Onlus parziarie? Ecco una risposta dettagliata del Fisco sui requisiti soggettivi

di Redazione tecnica - 23/09/2021

Superbonus 110%: per usufruirne è necessario non solo che gli edifici abbiano i requisiti utili alla realizzazione di interventi trainanti e interventi trainati, ma che siano presenti anche quelli soggettivi, ossia quelli dei beneficiari delle detrazioni fiscali.

Superbonus 110% e beneficiari: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

Ed è proprio di beneficiari di cui si parla nella nuova risposta n. 615 del 20 settembre 2021. Entrando nel dettaglio, stiamo parlando dei soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”), per il quale il superbonus 110% si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati:

  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Superbonus: agevolazioni per Onlus

Nel caso in esame, l’istante è un Ente religioso iscritto al registro Onlus come Onlus parziaria, che desidera effettuare degli interventi rientranti nel Superbonus 110% su alcuni immobili, di proprietà dell'Ente e utilizzati dallo stesso come Onlus per gli scopi sociali.

Inoltre, lo stesso Ente:

  • per l'esercizio della propria attività, come richiesto dall'articolo 10, comma 9 del d.lgs. n. 460 del 1997, tiene una contabilità separata dal resto delle altre attività svolte, ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  • per l'esercizio delle proprie attività di assistenza sociale e socio-sanitaria e beneficienza, utilizza appunto alcuni immobili su cui si vogliono effettuare degli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

La richiesta riguarda proprio la possibilità, in quanto Onlus parziaria, di usufruire delle agevolazioni Superbonus 110% e se invece che della detrazione ossa fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

In riferimento al requisito soggettivo, l’Agenzia delle Entrate, come chiarito anche nella Circolare n.30/E 2020, ha evidenziato che il beneficio può essere richiesto anche da ODV, ONLUS e APS, senza per altro che si applichi altro la limitazione di intervento su due unità immobiliari ,come previsto per gli altri soggetti a cui spetta la detrazione: “per le ONLUS, le OdV e le APS il Superbonus spetta indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio e, pertanto, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti”.

Ai fini della sussistenza del presupposto soggettivo di ONLUS, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo n.460 del 1997 «Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1».

Da qui, il parere positivo di AdE. Infatti, l’accesso agli interventi Superbonus è consentito, considerato che:

  • l'Ente Istante è iscritto nell'anagrafe delle Onlus;
  • utilizza gli immobili oggetto di intervento nell'ambito del ramo Onlus per il perseguimento delle finalità sociali e nei settori espressamente indicati dal citato articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997
  • tiene una contabilità separata ai sensi dell'articolo 20-bis del del d.P.R. n. 600 del 1973.

Superbonus: sconto in fattura o cessione del credito per Onlus

Infine, facendo riferimento all’art. 121 del medesimo decreto Rilancio, il Fisco ha confermato che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021 e 2022, delle spese per gli interventi individuati al comma 2 dello stesso articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (c.d. "sconto in fattura");
  • per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione fiscale spettante ad altri soggetti (cd. “cessione del credito”).

Il calcolo dei limiti di spesa

Appare utile ricordare che a seguito del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato aggiunto all'art. 119 del Decreto Rilancio il comma 10-bis che prevede un particolare limite di spesa per gli interventi di superbonus realizzati su unità immobiliari (con accesso autonomo e indipendenza funzionale) realizzati proprio dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di co-modato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Nel suddetto caso, Il limite di spesa ammesso al superbonus, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico (trainanti e trainati) e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

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